Sentenza n. 2239/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in seguito alla sentenza n. 914/2013, del Tribunale di Torre Annunziata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero della Salute, della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 914/2013
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. c), e 114 c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento di euro 5.695,08, oltre interessi e accessori, quale adeguamento dell’indennità integrativa speciale prevista dall’art. 2 della l. n. 210/1992 per il periodo 1 gennaio 2009–31 dicembre 2011. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata in forma esecutiva al Ministero l’11 giugno 2013. La ricorrente ha inoltre prodotto un’intimazione di pagamento trasmessa via PEC il 14 marzo 2023, avente efficacia interruttiva della prescrizione. Ha chiesto la condanna dell’amministrazione al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione dell’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero ha eccepito la prescrizione decennale dell’azione di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto tempestiva l’azione, considerando interrotto il termine decennale di prescrizione dall’intimazione di pagamento del 14 marzo 2023, ai sensi dell’art. 2943 c.c. Ha inoltre rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Nel merito, non essendo stata fornita prova dell’adempimento, ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato, pagando quanto dovuto, detratto l’eventuale importo già corrisposto, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il Segretario generale del Ministero della Salute, o un funzionario delegato, da attivarsi in caso di ulteriore inerzia per i successivi 60 giorni. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l’assenza di disponibilità di bilancio o di cassa non costituisce impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. Ha accolto anche la domanda di astreinte, stabilendola nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi e agli accessori già dovuti. La penalità decorre dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza, cessa con l’adempimento spontaneo, anche tardivo, e comunque non può superare il 10% dell’importo dovuto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.200 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: ... delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’adempimento, da parte della pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; l'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.
Il termine decennale dell’azione di ottemperanza è soggetto a interruzione mediante un atto idoneo, quale l’intimazione di pagamento validamente trasmessa all’amministrazione.
L’intimazione di pagamento inviata alla pubblica amministrazione interrompe il termine di prescrizione dell’azione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
L’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso ... può ... fissare, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.
Consente di applicare una penalità di mora con funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela, purché la misura non sia manifestamente iniqua.
La funzione compulsiva dell’astreinte è collegata al principio di effettività della tutela giurisdizionale.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
I termini processuali applicabili al giudizio di ottemperanza risultano rispettati.
Costituisce il titolo normativo della voce di indennità integrativa speciale oggetto della condanna del giudice ordinario.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia condannato una pubblica amministrazione all’adempimento di un’obbligazione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Il termine decennale di prescrizione dell’azione di ottemperanza previsto dall’art. 114, comma 1, c.p.a. può essere interrotto da un’intimazione di pagamento validamente indirizzata alla pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 2943 c.c.
- In presenza di un giudicato non adempiuto, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente la decisione entro un termine assegnato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una causa legittima di impedimento all’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria; il commissario ad acta deve adottare gli atti contabili necessari a rendere possibile il pagamento.
- L’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dal termine assegnato per l’adempimento, cessazione al momento dell’adempimento spontaneo anche tardivo e fissazione di un tetto massimo proporzionato, nel caso concreto pari al 10% dell’importo oggetto del giudicato.
- La nomina del commissario ad acta non priva l’amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: fino all’effettivo adempimento si verifica una concorrenza tra il potere dell’amministrazione, titolare ex lege dell’obbligo, e quello sostitutivo del commissario.
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