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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25633/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (custode)

La controversia

Nel corso di un'espropriazione mobiliare avente ad oggetto capi caprini pignorati, dopo il trasferimento urgente degli animali in altra azienda per assicurarne la sopravvivenza, la nuova custode aveva sostenuto spese di alimentazione, cura e mantenimento per oltre un anno, chiedendone la liquidazione. Il giudice dell'opposizione aveva riconosciuto un importo complessivo e lo aveva ripartito in quattro quote tra procedura, creditrice procedente, debitrice esecutata e custode, ritenendo discrezionalmente distribuibili le spese e valorizzando la mancata previa autorizzazione della custode. La custode ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 8 d.P.R. n. 115/2002, degli artt. 95, 65 e 67 c.p.c., perché le spese necessarie alla conservazione del bene pignorato, e in particolare al mantenimento in vita degli animali, avrebbero dovuto gravare in via di anticipazione sul creditore procedente, con successiva rivalsa sul debitore; 2) violazione dell'art. 67 c.p.c., perché non può addossarsi al custode il costo delle spese urgenti per la cura dei beni per il solo fatto di non avere chiesto o ottenuto una preventiva autorizzazione; 3) violazione dell'art. 65, comma 2, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente assimilato le spese vive di custodia al compenso del custode, applicando anche a esse un potere discrezionale di riduzione o riparto.

La decisione

La Corte ha accolto tutti e tre i motivi. Ha affermato che le spese necessarie per conservare il bene pignorato, inclusi il mantenimento e la sopravvivenza di animali sottoposti a pignoramento, rientrano tra le spese per atti necessari al processo ai sensi dell'art. 8 d.P.R. n. 115/2002 e, in mancanza di fondi della procedura o di disponibilità del debitore, possono essere poste in anticipazione a carico del creditore procedente. Conseguentemente è stato ritenuto irrilevante il difetto di autorizzazione preventiva per le spese urgenti e illegittima l'applicazione alle spese vive dei criteri discrezionali propri della liquidazione del compenso del custode. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Taranto, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. n. 115/2002

    le spese necessarie per gli atti del processo, comprese quelle indispensabili alla conservazione del bene pignorato, possono essere anticipate dal creditore procedente in assenza di fondi della procedura o di disponibilità del debitore

  • art. 95 c.p.c.

    il creditore che anticipa le spese necessarie può poi rivalersi nei confronti del debitore esecutato

  • art. 65 c.p.c.

    disciplina il compenso dell'ausiliario, ma non consente di estendere alla diversa voce delle spese vive la discrezionalità propria della liquidazione del compenso

  • art. 67 c.p.c.

    impone al custode obblighi di custodia e cura, ma non subordina il rimborso delle spese urgenti necessarie alla previa autorizzazione del giudice

  • art. 2770 c.c.

    il creditore che abbia anticipato spese necessarie gode del privilegio per il recupero

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    norma processuale richiamata come base dell'opposizione alla liquidazione delle spese

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    norma processuale richiamata come base del rito dell'opposizione

  • artt. 702-bis ss. c.p.c.

    rito sommario richiamato per l'opposizione

Massime di principio

  • Le spese indispensabili alla conservazione del bene pignorato, quando siano funzionali a mantenerne l'esistenza fisica e giuridica e quindi alla stessa utilità del processo esecutivo, devono essere trattate come spese necessarie del processo ai sensi dell'art. 8 d.P.R. n. 115/2002.
  • In materia di esecuzione forzata, in mancanza di fondi della procedura o di disponibilità del debitore, il giudice può porre in anticipazione tali spese a carico del creditore procedente, ferma la successiva rivalsa verso il debitore secondo l'art. 95 c.p.c.
  • Il difetto di preventiva autorizzazione non esclude il diritto al rimborso delle spese che siano urgenti e oggettivamente necessarie per evitare la perdita o il deterioramento del bene custodito.
  • Non è corretto applicare al rimborso delle spese vive di custodia i margini di apprezzamento discrezionale propri della liquidazione del compenso dell'ausiliario; compenso e spese necessarie costituiscono voci distinte e soggette a regole diverse.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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