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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21656/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (candidato supplente)

La controversia

La controversia nasce dalla modifica della disciplina regionale molisana sulle incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di assessore regionale. Il ricorrente sosteneva che, poiché alle elezioni regionali del 2018 era vigente la legge regionale n. 20 del 2017, che prevedeva l’incompatibilità e la sospensione del consigliere nominato assessore con conseguente surrogazione del primo dei non eletti, la successiva legge regionale n. 1 del 2020 non poteva applicarsi alla legislatura in corso. Secondo il ricorrente, l’abrogazione dell’incompatibilità e le norme interpretative introdotte nel 2020 avrebbero alterato retroattivamente le regole elettorali, inciso sul diritto di elettorato passivo e attivo e compromesso l’equilibrio tra consiglio e giunta regionale. Con il secondo motivo chiedeva la rimessione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della l.r. n. 1 del 2020 per asserito contrasto con numerosi parametri costituzionali. Con il terzo motivo deduceva la violazione dell’art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese, assumendo la novità assoluta della questione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, richiamando precedenti già intervenuti sulla medesima vicenda, secondo cui tutte le regole elettorali, incluse quelle sulle incompatibilità, devono essere predeterminate prima della costituzione dell’assemblea e mantenere efficacia fino al suo rinnovo; ne consegue che l’abrogazione dell’incompatibilità tra consigliere e assessore regionale opera solo per il futuro, dalla tornata elettorale successiva. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito e, in sostanza, non autonomamente scrutinabile perché finalizzato soltanto alla rimessione alla Corte costituzionale; anche il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con declaratoria del diritto del ricorrente a ricoprire la carica di consigliere regionale del Molise dalla data di accettazione della carica di assessore da parte del resistente e fino alla cessazione di tale carica. Le spese sono state compensate integralmente per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 702-ter c.p.c.

    è il rito con cui era stata definita in primo grado la domanda di accertamento del diritto alla supplenza consiliare

  • art. 122 Cost.

    la disciplina delle incompatibilità regionali si colloca nell’ambito dell’autonomia legislativa regionale entro i principi fondamentali fissati dalla legge statale

  • art. 3 l. 2 luglio 2004, n. 165

    «eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale»

    consente alle regioni di disciplinare i casi di incompatibilità, includendo espressamente quella tra assessore e consigliere regionale

  • art. 15 l. reg. Molise 5 dicembre 2017, n. 20

    prevedeva l’incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale

  • art. 20 l. reg. Molise 5 dicembre 2017, n. 20

    conteneva una disciplina transitoria che differiva l’efficacia di alcune previsioni alla legislatura successiva

  • art. 11 l. reg. Molise 30 aprile 2020, n. 1

    ha abrogato la precedente incompatibilità tra consigliere regionale e assessore regionale; secondo la Corte, opera solo per il futuro

  • art. 12 l. reg. Molise 30 aprile 2020, n. 1

    contiene disposizioni interpretative riferite ai rapporti pendenti, ma non muta il principio secondo cui la nuova disciplina vale per le elezioni successive

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Cassazione di decidere la causa nel merito quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 92 c.p.c.

    invocato per la compensazione delle spese; la Corte ha comunque compensato integralmente le spese per la novità della questione

  • art. 1 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa lesione della sovranità popolare

  • art. 2 Cost.

    richiamato dal ricorrente nel dedurre l’illegittimità costituzionale della disciplina sopravvenuta

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e al preteso svuotamento del sindacato giurisdizionale

  • art. 25, comma 1, Cost.

    richiamato dal ricorrente nel medesimo quadro di censura costituzionale

  • art. 48 Cost.

    richiamato dal ricorrente per il preteso vulnus alle regole dell’elettorato attivo e passivo

  • art. 51 Cost.

    richiamato dal ricorrente a tutela dell’accesso alle cariche elettive

  • art. 97, comma 2, Cost.

    richiamato dal ricorrente per il principio di imparzialità e buon andamento

  • art. 113 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela giurisdizionale contro l’atto applicativo

  • art. 117 Cost.

    richiamato dal ricorrente con riferimento agli artt. 6 e 13 CEDU

  • art. 123 Cost.

    richiamato dal ricorrente per l’asserito stravolgimento dell’equilibrio tra organi regionali

  • art. 126 Cost.

    richiamato dal ricorrente con domanda di trasmissione degli atti al Presidente della Repubblica

Massime di principio

  • In materia di elezioni regionali, tutte le regole che incidono sulla composizione dell’assemblea, comprese le cause di incompatibilità, devono essere predeterminate prima della costituzione dell’organo e restare immutate fino al suo rinnovo.
  • L’abrogazione sopravvenuta di una causa di incompatibilità non ha efficacia retroattiva sulla legislatura in corso, ma opera solo per il futuro, dalla successiva tornata elettorale.
  • Non è consentito modificare ex post le regole della competizione elettorale in modo da alterare la composizione dell’assemblea già formata, perché ciò equivarrebbe a cambiare le regole del gioco a candidati e cariche già individuati.
  • Le cause di incompatibilità non incidono sulla validità dell’elezione in sé, ma impediscono la permanenza nella carica finché non siano rimosse; la disciplina sopravvenuta non può quindi incidere sulle situazioni già consolidate nella legislatura in corso.
  • Quando la questione di diritto è già stata risolta da precedenti specifici della Cassazione sulla medesima vicenda, il giudice di legittimità può conformarsi a tali principi e decidere nel merito senza rinvio se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

RamiFamigliaProcesso civile
IstitutiGiudicato

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