L.R. Molise 20/2017
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina le elezioni regionali del Molise: sistema proporzionale con premio di maggioranza, unica circoscrizione regionale, presentazione di liste e candidature, voto su scheda unica, riparto seggi, surroghe, supplenze e cause di ineleggibilità/incompatibilità. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; alcune disposizioni sono state abrogate o modificate.
Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Molise
Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Molise
La legge disciplina in modo organico l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del Molise. Il sistema è proporzionale, con premio di maggioranza, rappresentanza delle minoranze e regole specifiche per liste, candidature, votazione e attribuzione dei seggi.
Ambito di applicazione e fonti richiamate
La disciplina si applica alle elezioni regionali del Molise. Per quanto non previsto dalla legge regionale continuano ad applicarsi la legge n. 108/1968, la legge n. 43/1995 e, in generale, le altre norme vigenti compatibili. Il Consiglio regionale è composto da venti consiglieri e dal Presidente della Giunta regionale.
Sistema elettorale e indizione delle elezioni
Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si svolgono contestualmente, a turno unico, e sono indette con decreto del Presidente della Giunta in carica. Possono tenersi dalla quarta domenica precedente la scadenza del quinquennio e non oltre il termine stabilito dalla normativa statale; in caso di scioglimento anticipato, entro tre mesi dalla cessazione, salvo il possibile differimento fino all’adempimento approvativo dei documenti di bilancio nei casi previsti, e comunque non oltre l’anno solare di riferimento.
Circoscrizione elettorale e uffici elettorali
L’intero territorio regionale costituisce un’unica circoscrizione elettorale. Presso il tribunale del capoluogo di regione opera l’Ufficio unico circoscrizionale, competente per l’esame delle liste, dei candidati e per le operazioni di spoglio e attribuzione dei seggi; presso la Corte d’Appello del capoluogo è istituito l’Ufficio centrale regionale per i ricorsi e per la proclamazione degli eletti. La Regione può assumere iniziative organizzative, anche tramite intese con le amministrazioni statali.
Presentazione delle liste circoscrizionali
Le liste devono essere presentate all’Ufficio unico circoscrizionale tra le ore 8 del trentesimo giorno e le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la votazione, con dichiarazione scritta e collegamento a un candidato Presidente della Giunta regionale, efficace solo se convergente con la dichiarazione del candidato stesso. In via ordinaria servono da 300 a 600 firme di elettori della Regione; il numero è dimezzato se lo scioglimento anticipato anticipa il voto di almeno 120 giorni. Sono previste esenzioni dalla sottoscrizione per talune forze politiche indicate dalla legge. Ogni lista deve avere almeno 15 candidati e non più dei seggi della circoscrizione unica regionale.
Documentazione delle liste e tutela dell’identità del contrassegno
Alla lista vanno allegati, tra l’altro, i certificati dei sottoscrittori, le accettazioni di candidatura, le dichiarazioni sostitutive di assenza di cause di incandidabilità, i certificati di iscrizione elettorale dei candidati e il contrassegno in triplice esemplare. Sono previsti divieti per contrassegni identici o confondibili, per simboli tradizionalmente usati da altri partiti, per immagini religiose e per contrassegni già esclusi in precedenti consultazioni per effetto di provvedimenti giurisdizionali recenti.
Presentazione delle candidature a Presidente
Le candidature alla Presidenza vanno presentate dai delegati del candidato nello stesso arco temporale previsto per le liste. Occorrono il certificato elettorale, la dichiarazione di collegamento con le liste, l’accettazione della candidatura, la dichiarazione di insussistenza di cause di incandidabilità e il contrassegno della candidatura. La candidatura è valida se accompagnata dalla documentazione prescritta e dalla designazione del delegato effettivo e supplente.
Rappresentanza di genere
La legge impone che nelle liste nessuno dei due sessi superi il 60% dei candidati. Se la soglia non è rispettata, l’Ufficio unico circoscrizionale riduce la lista cancellando i candidati del genere sovrarappresentato, partendo dall’ultimo; se la lista scende sotto il minimo di candidati, è inammissibile. È inoltre prevista, durante la campagna, la valorizzazione della presenza di entrambi i generi nei programmi e nei messaggi politici.
Esame delle liste, ricorsi e ammissione
L’Ufficio unico circoscrizionale controlla tempestivamente regolarità formale, sottoscrizioni, collegamenti, numero dei candidati, requisiti soggettivi e rispetto delle quote di genere. Cancella i candidati privi di documentazione, non eleggibili o già inseriti in altra lista, riduce le liste eccedenti e ricusa quelle non conformi. Contro l’eliminazione di liste o candidati è ammesso ricorso all’Ufficio centrale regionale entro 24 ore dalla comunicazione; quest’ultimo decide entro i due giorni successivi.
Scheda elettorale e modalità di voto
La votazione avviene con un’unica scheda che riporta i candidati Presidente e i simboli delle liste collegate. L’elettore può votare solo il Presidente, il Presidente e una lista collegata, oppure la sola lista; il voto alla lista si estende al candidato Presidente collegato. Sono consentite una o due preferenze nella stessa lista, ma in caso di due preferenze devono riguardare candidati di genere diverso. Il voto disgiunto è nullo. Il modello di scheda è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale almeno 45 giorni prima del voto.
Premio di maggioranza e tutela delle minoranze
Alle liste collegate al Presidente eletto spettano almeno 12 e non più di 14 seggi, al netto del seggio del Presidente. Se il candidato Presidente collegato ottiene meno dell’8% dei voti validi, la relativa coalizione o lista è esclusa dal riparto, salvo il caso in cui nessun altro candidato, oltre al Presidente eletto, raggiunga tale soglia. Alle coalizioni e liste non collegate al Presidente eletto sono comunque riservati da 6 a 8 seggi complessivi, compreso il seggio del candidato Presidente non eletto più votato tra quelli collegati a formazioni che abbiano ottenuto almeno un seggio.
Riparto dei seggi e proclamazione degli eletti
L’Ufficio unico circoscrizionale calcola le cifre elettorali di coalizioni, liste e candidati, riesamina le schede contestate e trasmette gli atti all’Ufficio centrale regionale. Quest’ultimo proclama eletto il Presidente con il maggior numero di voti validi e ripartisce i seggi tra coalizioni e liste secondo quoziente elettorale, resti e, se necessario, sorteggio. Nel riparto interno alla coalizione del Presidente eletto partecipano solo le liste che raggiungono il 5% dei voti validi espressi per le liste; sono previste regole ulteriori per l’assegnazione dei seggi eccedenti in caso di liste con molti eletti. Al termine sono proclamati eletti i candidati corrispondenti ai seggi attribuiti.
Surrogazione e supplenza
Se un seggio del Consiglio si rende vacante nel corso della legislatura, subentra il candidato della stessa lista che segue immediatamente l’ultimo eletto; se la lista è esaurita, il seggio passa alla lista della stessa coalizione con maggiore cifra elettorale regionale. Per il seggio del candidato Presidente eletto consigliere ai sensi della legge, la vacanza comporta la riattribuzione del seggio alla lista originaria. In caso di sospensione di un consigliere, il Consiglio dispone la supplenza temporanea entro 30 giorni; cessata la sospensione, la supplenza termina, mentre in caso di decadenza si procede a surrogazione.
Incompatibilità, ineleggibilità e requisiti degli assessori
La legge individua specifiche cause di ineleggibilità alla carica di Presidente e consigliere regionale, in particolare per alcuni titolari di incarichi apicali regionali o sanitari e per amministratori o commissari di enti regionali controllati. Le cause cessano se l’interessato si dimette o viene collocato in aspettativa entro il termine previsto per la presentazione delle candidature; l’amministrazione deve provvedere entro cinque giorni dalla richiesta. Sono inoltre stabilite incompatibilità per il Presidente e i consiglieri regionali rispetto ad alcune cariche istituzionali e di garanzia. I componenti della Giunta nominati al di fuori del Consiglio devono comunque possedere i requisiti di candidabilità e non versare in cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità.
Norme finali, transitorie e abrogazioni
Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le norme statali compatibili. Il Presidente della Giunta concorda con le autorità statali la modulistica per candidature e verbali. La disposizione transitoria originaria sulla prima applicazione è stata abrogata. È altresì abrogato l’articolo sull’incompatibilità della carica di assessore con quella di consigliere; la legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 5 dic 2017L.R. Molise 19/2017
- Legge · 18 dic 2017L.R. Molise 22/2017
- Legge · 18 dic 2017L.R. Molise 21/2017
- Legge · 20 nov 2017L.R. Molise 18/2017
- Legge · 22 dic 2017L.R. Molise 25/2017
- Legge · 22 dic 2017L.R. Molise 24/2017
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →