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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24126/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da due contratti di prestazione professionale autonoma asseritamente intercorsi tra le parti per periodi distinti (uno per il 2007 e uno per il 2008-2009). Il professionista chiedeva la condanna della società al pagamento di somme a titolo di corrispettivo/provvigioni per attività svolte in relazione a vari progetti e rapporti, tra cui il progetto di telesoccorso, prestazioni sanitarie rese nell'ambito di forniture/contratti con una ASL, il progetto F.I.G.C. e l'attività inerente all'ASP di Reggio Calabria; in subordine domandava anche un indennizzo per ingiustificato arricchimento. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto delle domande, ritenendo infondate o inammissibili le censure contro la decisione di primo grado. In cassazione il ricorrente articolava cinque motivi, formalmente per violazione di legge e vizi motivazionali, ma in sostanza contestava: la gestione delle prove e delle produzioni documentali; il mancato riconoscimento dei compensi/provvigioni per le singole attività; l'interpretazione dei contratti e dei canoni ermeneutici; la compatibilità del rapporto di agenzia con la disciplina degli affidamenti della pubblica amministrazione; e l'applicabilità di un accordo economico collettivo del 20 marzo 2002 al rapporto, con effetti sulla prova del diritto alla provvigione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i motivi erano formulati in modo non specifico e spesso promiscuo, mescolando violazioni di legge, vizi motivazionali e richieste di rivalutazione del merito non consentite in sede di legittimità. In particolare, il ricorso non si confrontava con le rationes decidendi della sentenza d'appello, che aveva già ritenuto inammissibili o infondate le corrispondenti censure di merito; inoltre, il quinto motivo introduceva una questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata e non adeguatamente autosufficiente, anche per mancata specifica indicazione della produzione dell'accordo collettivo nei gradi di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1748 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto alle provvigioni dell'agente/intermediario; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa inammissibili le censure.

  • art. 1742 c.c.

    Richiamato per la qualificazione del rapporto come agenzia; il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con le rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 210 c.p.c.

    La doglianza relativa all'ordine di esibizione è ritenuta non confrontarsi con la motivazione della Corte d'appello sul punto.

  • art. 213 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alle richieste istruttorie; la censura è dichiarata inammissibile per mancato confronto con la decisione di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per dedotta carenza motivazionale; la Corte rileva che non è dedotto un vero omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di motivazione della sentenza; la censura è ritenuta non specifica.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte evidenzia che alcune censure, pur formalmente di violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito o introducevano questioni non dedotte nei gradi precedenti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile perché i motivi non articolano correttamente il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ma si risolvono in doglianze diverse o generiche.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Richiamati per sostenere una pretesa errata interpretazione dei contratti; la Corte rileva che non sono trascritte né specificate le clausole rilevanti e non è chiarito a quale contratto le censure si riferiscano.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo per sostenere l'inadempimento della società; la censura è ritenuta generica e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quarto motivo; la Corte non affronta il merito perché la doglianza è inammissibile.

  • art. 2042 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla domanda subordinata di indebito arricchimento; la Corte non esamina il merito, ritenendo la censura inammissibile.

  • D.Lgs. 163/2006

    Richiamato per contestare la compatibilità della pretesa provvigionale con la disciplina degli appalti/pubblica amministrazione; la doglianza è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • Accordo Economico Collettivo Rapporti di Agenzia del 20 marzo 2002

    Invocato dal ricorrente per sostenere che, in certe condizioni, la proposta non rifiutata si intende accettata ai soli fini della provvigione; la Corte dichiara il motivo inammissibile perché la questione è nuova, non allegata come trattata nei gradi di merito e non supportata da adeguata autosufficienza.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte richiama l'onere di indicare con precisione atti e documenti su cui il ricorso si fonda, onere non assolto con riguardo all'accordo collettivo.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per il deposito dei documenti sui quali il ricorso si fonda; la mancata produzione dell'accordo collettivo contribuisce all'inammissibilità del motivo.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al dovere di motivazione; la Corte reputa la doglianza in concreto non correttamente veicolata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e immediatamente riconducibili a uno dei motivi tassativi dell'art. 360 c.p.c.; non è sufficiente una formulazione generica o promiscua di violazioni di legge, vizi motivazionali e richieste di rivalutazione del fatto.
  • È inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia che ometta di censurare la concreta argomentazione decisiva posta a fondamento del rigetto o dell'inammissibilità nel merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o per denunciare in modo generico una motivazione ritenuta insufficiente; occorre l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
  • Le doglianze fondate sull'interpretazione di un contratto devono indicare specificamente le clausole rilevanti, chiarire a quale rapporto si riferiscano e confrontarsi con il percorso interpretativo seguito dal giudice di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove, in fatto o in diritto, non trattate nella sentenza impugnata e non adeguatamente dedotte nei gradi di merito; la parte deve anche rispettare gli oneri di autosufficienza e di produzione dei documenti su cui fonda il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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