Cassazione Civile, Ordinanza n. 33575/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di appalto edilizio non formalizzato per iscritto. La società appaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del residuo corrispettivo dei lavori eseguiti su un immobile di proprietà del committente; in primo grado l'opposizione era stata accolta solo parzialmente, con condanna del committente al pagamento di una somma residua. In appello, il committente ha ottenuto il rigetto della domanda monitoria e la revoca del decreto ingiuntivo, perché la corte territoriale ha ritenuto non adeguatamente provata dall'appaltatore l'entità e la consistenza delle opere eseguite, né quindi il corrispettivo dovuto. La società appaltatrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2697, 1460 e 1218 c.c., sostenendo che, in materia contrattuale, era sufficiente allegare e provare l'esistenza del credito, gravando sul debitore la prova di fatti estintivi; (2) violazione degli artt. 432 c.p.c. e 1226 c.c., lamentando che il giudice d'appello non aveva proceduto alla liquidazione equitativa del dovuto; (3) violazione dell'art. 1226 c.c. e vizio motivazionale, per non avere la corte disposto una consulenza tecnica d'ufficio volta a quantificare il valore delle lavorazioni accertate, quantomeno in relazione alla tettoia/locale chiuso la cui realizzazione era stata ritenuta provata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, nei limiti indicati in motivazione, i motivi di ricorso. Ha affermato che l'appaltatore che agisce per il pagamento del compenso deve provare la congruità della somma richiesta in relazione alla natura, entità e consistenza delle opere; ha inoltre chiarito che il potere del giudice di determinare il prezzo ai sensi dell'art. 1657 c.c. è esercitabile solo quando non sia controverso quali opere siano state eseguite, mentre se il contrasto investe anche tale aspetto, resta a carico dell'attore l'onere di provarne l'entità. Tuttavia, una volta che il giudice abbia accertato che le opere siano state in parte eseguite e che il corrispettivo non sia stato pattuito né determinabile contrattualmente, non può esimersi dal determinarlo ai sensi dell'art. 1657 c.c., avendo riguardo alle tariffe o agli usi, oppure procedendo direttamente alla determinazione. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Il ricorso è stato ritenuto tempestivo perché proposto entro il termine semestrale, tenendo conto delle sospensioni normative dei termini processuali.
art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 conv. con l. n. 27 del 2020
Richiamato per la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale COVID-19.
art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020 conv. con l. n. 40 del 2020
Richiamato per la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale COVID-19.
Richiamato per la sospensione feriale dei termini processuali.
art. 16, commi 1 e 3, d.l. n. 132 del 2014 conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014
Richiamato per individuare il regime applicabile alla sospensione feriale dei termini.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il riparto dell'onere della prova nei rapporti contrattuali.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme che il giudice d'appello avrebbe falsamente applicato.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme che il giudice d'appello avrebbe falsamente applicato in tema di responsabilità per inadempimento.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il potere del giudice di procedere a determinazione equitativa.
Richiamato sia per la liquidazione equitativa sia per la possibilità di determinare il valore delle prestazioni non quantificate con precisione.
Norma centrale: il giudice può determinare il prezzo dell'appalto se le parti non lo hanno pattuito né hanno stabilito il modo di calcolarlo; tale potere opera quando non vi sia contestazione sulle opere eseguite, mentre se il contrasto riguarda anche l'entità delle opere l'attore deve provarla.
Massime di principio
- L'appaltatore che agisca per il pagamento del corrispettivo deve fornire prova della natura, entità e consistenza delle opere eseguite, e le sole fatture emesse dalla parte non sono prova idonea dell'ammontare del credito perché documenti fiscali unilateralmente formati.
- Il potere del giudice di determinare il prezzo dell'appalto ex art. 1657 c.c. presuppone che non sia controverso quali opere siano state eseguite; se invece è contestata anche la prestazione eseguita, grava sull'attore l'onere di provarne l'estensione e la consistenza.
- Quando sia accertata l'esecuzione, anche solo parziale, delle opere e manchi una pattuizione o un criterio contrattuale di determinazione del prezzo, il giudice non può limitarsi al rigetto per difetto di prova del quantum, ma deve procedere alla determinazione del corrispettivo secondo tariffe, usi o, in mancanza, con autonoma valutazione equitativa.
- La liquidazione del compenso in appalto non può tradursi in un indebito esonero dell'attore dal proprio onere probatorio, ma neppure in un rigetto automatico quando vi sia un accertamento giudiziale, anche parziale, dell'esecuzione delle opere.
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