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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18380/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una pretesa contributiva dell'INPS per gli anni 2009 e 2010 relativa alla mancata iscrizione della controricorrente alla Gestione separata. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritto il credito contributivo, ritenendo decorso il termine prescrizionale senza atti interruttivi idonei. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione all'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 e all'art. 18, comma 12, l. n. 98/2011, censurando la decisione nella parte in cui aveva fatto decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010 per i contributi 2009, senza considerare lo slittamento del termine di pagamento al 6 luglio 2010 disposto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010. L'Istituto ha inoltre contestato l'affermazione secondo cui il differimento non si applicherebbe ai contribuenti in regime dei c.d. minimi, sostenendo invece che esso riguardava tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ribadito che, per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ha quindi ritenuto errata la sentenza impugnata nella parte in cui aveva individuato il dies a quo nel 16 giugno 2010, dovendosi invece considerare il differimento al 6 luglio 2010 previsto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 per i contribuenti interessati dagli studi di settore. La Corte ha inoltre escluso che la disciplina del differimento fosse limitata ai soli soggetti concretamente assoggettati agli studi di settore, affermando che essa si applicava a tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali tali studi erano stati elaborati. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato per la decorrenza della prescrizione, che la Corte collega però alla scadenza del termine di pagamento del contributo e non alla dichiarazione dei redditi.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma il nucleo decisorio riguarda la decorrenza della prescrizione e il termine di versamento; la Corte accoglie la censura sul dies a quo.

  • art. 2, comma 26, l. n. 335/1995

    Usato per ribadire l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dei professionisti privi di autonoma copertura previdenziale correlata all'attività svolta.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997

    La Corte vi collega il principio per cui i versamenti dei contributi agli enti previdenziali seguono gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

  • art. 18, comma 12, l. n. 98/2011

    Richiamato nel motivo, senza che il testo ne sviluppi un'autonoma ratio decisoria.

  • art. 55, r.d.l. n. 1827/1935

    i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»

    La Corte vi fonda il principio secondo cui la prescrizione decorre dalla scadenza del versamento contributivo.

  • art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010

    entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione

    È interpretato come disposizione che differisce il termine di pagamento dal 16 giugno 2010 al 6 luglio 2010 per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

  • art. 62-bis d.l. n. 331/1993 conv. in l. n. 427/1993

    È richiamato solo come base normativa degli studi di settore, rilevante per l'ambito applicativo del differimento dei termini di pagamento.

  • art. 1, commi 96 ss., l. n. 244/2007

    Richiamato per escludere che il regime dei c.d. minimi sottragga il contribuente all'applicazione del differimento previsto dal D.P.C.M.

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla Gestione separata la prescrizione decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento del contributo, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che ha natura di mera dichiarazione di scienza.
  • Quando un provvedimento generale differisce il termine di versamento dei tributi o dei contributi richiamati dalla disciplina fiscale, lo slittamento incide anche sul dies a quo della prescrizione contributiva, perché il credito si prescrive dal giorno in cui il contributo doveva essere versato.
  • Il differimento del termine di pagamento previsto per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore opera in relazione alla categoria individuata dalla norma, non soltanto rispetto a chi sia concretamente assoggettato all'accertamento mediante studi di settore.
  • Ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, il criterio decisivo è la mancanza di una copertura previdenziale obbligatoria correlata all'attività professionale svolta; il solo versamento di contributi integrativi di natura solidaristica non esclude l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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