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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15547/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per guida in stato di ebbrezza. La contestazione riguardava la legittimità e utilizzabilità dell'accertamento alcolemico: in particolare si deduceva che non gli sarebbe stato dato l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima degli accertamenti, con conseguente inutilizzabilità dei risultati; si contestava inoltre l'idoneità della metodologia di laboratorio adottata per la prova del tasso alcolemico; infine si lamentava il trattamento sanzionatorio, per la mancata concessione delle attenuanti generiche e per l'eccessività della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero già stati esaminati e disattesi in appello con motivazione congrua: quanto all'avviso difensivo, la prova poteva desumersi dagli atti sanitari e di polizia giudiziaria; quanto all'accertamento alcolemico, non esiste un metodo normativamente vincolato e la censura era un mero dissenso privo di specifiche allegazioni tecniche; quanto alle attenuanti generiche, la motivazione di diniego basata sull'elevato tasso alcolemico è stata ritenuta logica e conforme ai principi. Per l'inammissibilità, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    art. 186 co. 2 lett. C), comma 2-bis, e 2 sexies

    norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza, richiamata come base della condanna confermata

  • art. 356 c.p.p.

    richiamato insieme all'art. 114 disp. att. c.p.p. per l'obbligo di avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima degli accertamenti

  • art. 114 disp. att. c.p.p.

    richiamato per l'avviso difensivo da rendere alla persona sottoposta ad accertamenti

  • art. 530 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per contestare la prova del tasso alcolemico e la decisione di condanna

  • art. 533 c.p.p.

    invocato dal ricorrente in relazione al giudizio di colpevolezza e alla prova del reato

  • art. 191 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta inutilizzabilità degli esiti alcolemici

  • art. 348 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente nel contesto delle censure processuali sull'attività di accertamento

  • art. 62 bis c.p.

    richiamato per il diniego delle attenuanti generiche, considerate beneficio non automatico ma premiale

  • art. 133 c.p.

    richiamato per la commisurazione del trattamento sanzionatorio

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per escludere la condanna alla sanzione pecuniaria solo in caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • In tema di guida in stato di ebbrezza, l'avviso alla persona sottoposta ad accertamento della facoltà di farsi assistere da un difensore può risultare da una menzione contenuta negli atti di polizia giudiziaria, che assumono valore fidefacente in ordine a tale circostanza.
  • Ai fini della validità della prova dell'alcolemia, non esiste un metodo di accertamento imposto in via esclusiva dalla legge; per contestarne il risultato è necessario dedurre uno specifico errore procedurale o tecnico, non essendo sufficiente un dissenso generico sulle conclusioni dell'esame.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni dato favorevole prospettato dalle parti.
  • Le attenuanti generiche non costituiscono un beneficio automatico, ma richiedono una motivazione specifica sulla base della valutazione complessiva della gravità del fatto e della personalità dell'imputato.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile senza assenza di colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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