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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18355/2026 del 07/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi dal Comune per ICI e ISCOP relativi alle annualità 2007-2010, riferiti alla proprietà comunale dell'immobile destinato a Mercato Comunale. Il consorzio contribuente aveva impugnato gli atti sostenendo, in sintesi, che il soggetto passivo non fosse il consorzio ma i singoli operatori titolari delle concessioni di posteggio, poiché gli spazi erano nella loro esclusiva disponibilità; inoltre contestava la legittimazione processuale del Comune in appello per mancata produzione della delibera di autorizzazione alla lite; infine deduceva la nullità della concessione d'uso del 11.1.2001 per difetto di causa in concreto, assumendo che il consorzio non avesse alcun effettivo potere di godimento del bene. I motivi di ricorso per cassazione erano tre: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul dedotto difetto di rappresentanza processuale del Comune; 2) violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi in punto di individuazione del soggetto passivo d'imposta, sostenendo che gli operatori dei singoli posteggi dovessero essere i veri obbligati; 3) violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c. per mancato rilievo della nullità della concessione del 2001 per difetto di causa concreta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché il preteso difetto di rappresentanza processuale e la mancata produzione della delibera comunale integrano una questione processuale che non configura omessa pronuncia. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, per una parte, introduceva questioni non trattate nel giudizio di merito; per altra parte mirava a una rivalutazione del merito e delle risultanze negoziali senza censurare correttamente i criteri ermeneutici ex artt. 1362 ss. c.c.; comunque lo ha ritenuto anche infondato nel merito, poiché dalla disciplina dell'ICI, come modificata dalla L. 388/2000, deriva la soggettività passiva del concessionario di area demaniale. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché fondato sulla stessa prospettiva di merito già respinta dalla CTR: il giudice di appello aveva accertato che il Comune aveva concesso al consorzio l'intera area demaniale del mercato, e che le concessioni di posteggio erano meri strumenti autorizzatori per l'esercizio dell'attività dei singoli operatori. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia riguarda le domande o eccezioni di merito, non le questioni puramente processuali come il preteso difetto di legittimazione/rappresentanza processuale.

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia non ricorre quando il giudice non si pronunci su una questione processuale.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o dei fatti accertati dal giudice di appello.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    Non è deducibile come omesso esame di fatto storico il mancato accoglimento della tesi difensiva; il vizio richiede un fatto storico decisivo, non una diversa lettura delle prove.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    La contestazione della qualificazione di un negozio richiede la specifica deduzione della violazione dei criteri ermeneutici, non la mera contrapposizione di una diversa interpretazione.

  • art. 1325 c.c.

    La nullità per mancanza di causa è stata invocata dal ricorrente ma esclusa in ragione dell'accertamento di merito sulla concessione dell'intera area al consorzio.

  • art. 1418, comma 2, c.c.

    La dedotta nullità del negozio per difetto di causa concreta è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione perché presupponeva una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 3 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Come modificato dalla normativa successiva, include tra i soggetti passivi ICI anche il concessionario di area demaniale, a prescindere dalla natura reale o obbligatoria della concessione.

  • art. 18, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388

    Ha reso obbligato, ai fini ICI, il concessionario di area demaniale, estendendo la soggettività passiva a partire dal 1 gennaio 2001.

  • art. 27 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile anche perché la questione non risultava oggetto del thema decidendum del giudizio di appello.

  • art. 28 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Come per l'art. 27, la censura è stata dichiarata inammissibile per novità della questione rispetto al giudizio di merito.

  • artt. 1, comma 148, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    Norma richiamata dal ricorrente come parametro di violazione, senza che la Corte ne faccia un'autonoma applicazione decisoria.

  • artt. 2, 4, 5, 6 L. Reg. Emilia-Romagna n. 12/1999

    Richiamati dal ricorrente nel tentativo di attribuire le concessioni di posteggio ai singoli operatori, ma la Corte non ne ha fatto applicazione nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, comporta l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è configurabile quando il giudice non esamini una questione meramente processuale; in tal caso la censura deve semmai essere veicolata come violazione di norme processuali specifiche, purché la questione sia stata correttamente dedotta e sia decisiva.
  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile introdurre questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito; il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente dove la questione sia stata già proposta e trattata.
  • La contestazione della qualificazione giuridica di un negozio o di un rapporto non può risolversi nella sola contrapposizione tra la tesi della parte e quella accolta dal giudice di merito: occorre denunciare specificamente la violazione dei criteri ermeneutici o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Ai fini ICI, a seguito della modifica normativa introdotta dalla L. 388/2000, il concessionario di area demaniale è soggetto passivo d'imposta anche quando il rapporto concessorio abbia natura obbligatoria e non già reale.
  • Quando il giudice di merito accerta che l'ente ha concesso al concessionario l'intera area demaniale destinata a una specifica attività, le concessioni attribuite ai singoli operatori possono essere qualificate come meri titoli autorizzatori interni, senza escludere la soggettività passiva del concessionario verso l'ente impositore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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