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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07995/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento per IVA e IRAP nei confronti di una società di persone, poi ulteriori avvisi IRPEF per trasparenza nei confronti dei soci, a seguito di contestazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. La società risultava cancellata dal registro delle imprese prima della notifica degli avvisi societari. I contribuenti avevano ottenuto l'annullamento degli atti sia in primo grado sia in appello, sostenendo l'illegittimità degli avvisi ai soci perché gli avvisi alla società erano stati notificati quando la società era già estinta. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 99, 112 e 115 c.p.c., assumendo che la CTR avesse pronunciato ultra petita e avesse erroneamente negato come non provata una circostanza in realtà pacifica, cioè la notifica degli avvisi societari ai soci, che avevano anche attivato un procedimento di accertamento con adesione; 2) violazione degli artt. 2495, 2312, 2315 e 2324 c.c., nonché degli artt. 5 d.P.R. 917/1986 e 65 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la validità degli avvisi ai soci per il solo fatto della cancellazione della società, senza considerare il fenomeno successorio delle obbligazioni sociali e la responsabilità dei soci di società di persone.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati e da accogliere unitariamente i due motivi. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha affermato che la CTR aveva erroneamente negato la notifica agli avvisi societari nonostante tale circostanza risultasse pacifica dalle allegazioni dei contribuenti e quindi soggetta al principio di non contestazione; inoltre ha ribadito che, in caso di estinzione della società di persone, le obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci secondo il regime di responsabilità vigente e l'eventuale invalidità della notifica dell'atto alla società non determina automaticamente la nullità derivata dell'avviso emesso nei confronti dei soci.

Norme richiamate

  • artt. 99, 112 e 115 c.p.c.

    art. 115, comma 2, c.p.c.

    La Corte richiama il principio di non contestazione: fatti allegati e non specificamente contestati possono considerarsi pacifici, con esonero della prova; la pronuncia ultra petita e la violazione del thema decidendum/probandum sono invocate ma la Corte valorizza soprattutto l'erronea applicazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del vizio di nullità della sentenza per errori processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro della violazione di legge sostanziale e processuale dedotta con il secondo motivo.

  • art. 2495 c.c.

    La Corte ribadisce che riguarda le società di capitali e non è la norma di riferimento per le società di persone nel caso di estinzione e cancellazione.

  • art. 2312 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per il regime di estinzione delle società di persone e i riflessi sui rapporti sociali.

  • art. 2315 c.c.

    Richiamato per il regime della società in accomandita semplice e la disciplina applicabile ai soci.

  • art. 2324 c.c.

    Richiamato per il regime di responsabilità dei soci e dei creditori sociali nelle società di persone.

  • art. 5 d.P.R. 917/1986

    Richiamato per il principio di imputazione per trasparenza del reddito delle società di persone ai soci.

  • art. 65 d.P.R. 600/1973

    Richiamato per il regime di responsabilità e successività nei rapporti tributari del socio rispetto alla società.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014

    La Corte ne esclude l'applicabilità ratione temporis, poiché la cancellazione della società era antecedente alla sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, i fatti storici allegati in modo convergente dalle parti e non specificamente contestati possono essere considerati pacifici ai sensi dell'art. 115 c.p.c., con conseguente esonero della parte dall'onere di provarli.
  • Per le società di persone estinte per cancellazione dal registro delle imprese, i debiti sociali non si estinguono automaticamente: essi si trasferiscono ai soci, che ne rispondono secondo il regime di responsabilità vigente pendente societate o nei limiti di quanto riscosso in liquidazione.
  • L'invalidità o l'inesistenza della notifica dell'avviso alla società estinta non determina, di per sé, la nullità derivata dell'avviso notificato ai soci, quando questi siano i successori sostanziali dell'obbligazione tributaria.
  • Nelle controversie relative a redditi imputati per trasparenza ai soci di società di persone estinte, non opera in modo dirimente l'unitarietà dell'accertamento quale ostacolo alla pretesa nei confronti dei soci, poiché l'estinzione della società modifica il quadro dei rapporti sostanziali e rende autonome le pretese verso i successori.
  • L'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 sulla notificazione degli atti impositivi entro cinque anni dalla cancellazione non è applicabile ai casi in cui la cancellazione della società sia anteriore alla sua entrata in vigore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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