Cassazione Civile, Ordinanza n. 41037/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione tributaria, con contestazione dell’esistenza di un credito d’imposta indicato dal contribuente. I giudici di merito avevano ritenuto illegittima la cartella perché non preceduta da avviso bonario o comunque da contraddittorio endoprocedimentale. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973, dell’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 e dell’art. 6, comma 5, della L. 212/2000, sostenendo che il controllo automatizzato, in quanto fondato sui dati della dichiarazione e su mere incongruenze cartolari, consente l’iscrizione a ruolo senza previo avviso di recupero. Il contribuente ha resistito eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo che, nel caso concreto, non vi fosse una contestazione sul contenuto degli atti ma solo una questione di diritto sulla legittimità della cartella emessa ex art. 36-bis. Nel merito ha però rigettato il ricorso dell’Agenzia: ha affermato che il controllo cartolare è utilizzabile solo per errori materiali o di calcolo e per determinazioni fondate sui dati dichiarati dal contribuente, mentre non può essere impiegato quando occorra risolvere questioni giuridiche, come la spettanza o meno di un credito d’imposta. Poiché nella specie era contestata l’esistenza del credito, era necessario il contraddittorio preventivo; la sua mancanza comportava nullità dell’iscrizione a ruolo e della cartella per violazione del diritto di difesa. L’Agenzia è stata quindi condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
Consente l’iscrizione a ruolo solo in presenza di un controllo meramente cartolare fondato sui dati dichiarati dal contribuente e su correzioni di errori materiali o di calcolo; non può essere usato per risolvere questioni giuridiche o disconoscere un credito d’imposta senza previo contraddittorio.
Ha la medesima funzione del controllo automatizzato in materia IVA e opera nei limiti del controllo cartolare, senza poter sostituire un accertamento su questioni giuridiche.
È richiamato a sostegno della necessità di un confronto preventivo con il contribuente quando l’amministrazione intenda contestare la spettanza di un credito d’imposta.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il requisito di autosufficienza del ricorso non impone la riproduzione analitica degli atti quando la controversia non riguarda il loro contenuto, ma esclusivamente una questione di diritto ricavabile dal provvedimento impugnato e dai motivi di ricorso.
- Il controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 e art. 54-bis D.P.R. 633/1972 è legittimo solo se la pretesa dell’ufficio deriva da dati già dichiarati dal contribuente o dalla correzione di meri errori materiali o di calcolo.
- Quando l’amministrazione finanziaria intenda negare la spettanza di un credito d’imposta, non può procedere con la sola cartella emessa in sede di controllo automatizzato, ma deve attivare un previo contraddittorio endoprocedimentale o comunque un avviso di recupero.
- L’omissione del contraddittorio preventivo, in una fattispecie che richieda valutazioni giuridiche sulla spettanza del credito, determina la nullità dell’iscrizione a ruolo e della cartella per violazione del diritto di difesa.
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