Cassazione Civile, Ordinanza n. 25745/2023 del 04/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente)
La controversia
La controversia nasceva da un giudizio in cui era stato accertato tra le parti un rapporto di agenzia durato dal settembre 2008 al dicembre 2018, cessato per volontà della preponente, con condanna della società al pagamento dell'indennità di mancato preavviso e rigetto delle altre domande. La società proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 1742 c.c. in combinato disposto con gli artt. 24 e 115 c.p.c., assumendo che non vi fossero elementi di prova sufficienti a dimostrare l'esistenza del rapporto di agenzia. L'agente resisteva eccependo l'improcedibilità del ricorso e la nullità della procura speciale, oltre a chiederne l'inammissibilità e comunque il rigetto.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso per cassazione, rilevando il mancato rispetto del termine di deposito previsto dall'art. 369 c.p.c.: il ricorso era stato notificato il 26 luglio 2021 ma depositato il 14 settembre 2021, oltre il termine di 20 giorni dall'ultima notificazione. La Corte ha ritenuto assorbita ogni altra questione, ha dichiarato improcedibile il ricorso, ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per contestare la sussistenza degli elementi costitutivi del rapporto di agenzia; la Corte non è entrata nel merito della doglianza per l'improcedibilità del ricorso.
Invocato dalla ricorrente insieme all'art. 115 c.p.c. come parametro della censura sulla prova; non esaminato nel merito.
Invocato dalla ricorrente in tema di valutazione della prova; non esaminato nel merito.
La Corte lo applica come norma che impone il deposito del ricorso per cassazione entro 20 giorni dall'ultima notificazione; il suo mancato rispetto comporta l'improcedibilità del ricorso.
È richiamato per escludere la sospensione feriale dei termini nelle controversie di lavoro e previdenza, con conseguente irrilevanza del periodo feriale ai fini del termine di deposito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell'improcedibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito del ricorso deve avvenire nel termine perentorio stabilito dall'art. 369 c.p.c.; il mancato rispetto di tale termine determina l'improcedibilità dell'impugnazione, assorbendo ogni altra censura.
- Nelle controversie di lavoro e di previdenza obbligatoria non opera la sospensione dei termini nel periodo feriale ai sensi dell'art. 3 L. n. 742 del 1969, con la conseguenza che il termine per il deposito del ricorso va computato senza tener conto della sospensione estiva.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la Corte regola le spese secondo soccombenza e dà atto, ove ne ricorrano i presupposti, del raddoppio del contributo unificato.
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