Sentenza del 02/08/2024 n. 21883 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise sull'energia elettrica (istituita dall'art. 6 D.L. 511/1988 e successivamente abrogata) per forniture con potenza disponibile non superiore a 200 kW; i fornitori, condannati in giudizio civile a rimborsare consumatori/cessionari, hanno agito in sede tributaria per ottenere la ripetizione dell'indebito e contestato la legittimazione passiva dell'Ente provinciale rispetto alla richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di addizionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi di Province e Città metropolitane e ha respinto la richiesta della Provincia di decidere il merito ex art. 378. Sul punto sostanziale, la Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale di cui all'abrogato art. 6 D.L. 511/1988 (per forniture con potenza ≤ 200 kW) spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ha pertanto escluso la titolarità passiva della Provincia di Piacenza e disposto la restituzione degli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza per il prosieguo.
Norme richiamate
Disciplina il rinvio pregiudiziale interno: la Corte ha ritenuto ammissibili i rinvii ma ha mantenuto il perimetro limitato alle questioni formulate dal giudice rimettente.
"a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso delle accise sulla produzione e sui consumi"
Attribuisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la competenza amministrativa, di riscossione e contenzioso in materia di accise: la Corte lo interpreta come base della legittimazione processuale esclusiva (attiva e passiva) dell'Agenzia.
Conferma la materia delle accise come di regolazione statale e inquadra l'accisa sull'energia elettrica come tributo statale, rafforzando l'idea di competenza statale esclusiva per la gestione dei rimborsi.
Norma istitutiva dell'addizionale provinciale sulle accise: la Corte ricorda che l'addizionale era una maggiorazione del tributo statale e che la sua natura e il suo regime sono determinanti per individuare il soggetto competente al rimborso.
art. 2, comma 6 D.Lgs. 23/2011 e art. 4, comma 10 D.L. 16/2012
Norme che hanno abrogato l'addizionale (con decorrenze diverse a seconda delle Regioni): la Corte le collega alla necessità di evitare una procedura d'infrazione per violazione della direttiva 2008/118/CE.
Direttiva 2008/118/CE
Armonizza le accise; la mancata 'finalità specifica' dell'addizionale provinciale fu motivo d'incompatibilità e di conseguente illegittimità dell'addizionale; ciò incide sul riconoscimento che l'addizionale fosse, di fatto, una mera maggiorazione statale trasferita agli enti locali.
Richiamata per mostrare la neutralizzazione finanziaria dopo l'abrogazione: le norme di compensazione ribadiscono la natura statale del gettito dell'accisa e la funzione limitata delle Province.
art. 119 Cost.
Citato per collegare la disciplina finanziaria statale e il trasferimento di risorse agli enti locali; la Corte usa il principio per confermare che l'addizionale era un trasferimento e non una imposizione locale autonoma.
L. 241/1990 (art. 18 richiamato nel testo)
Le disposizioni procedimentali amministrative (facoltà istruttorie) non possono essere invocate rispetto all'ente locale quando a questo non compete l'istruttoria né la competenza sostanziale sulla materia.
Corte Cost. sent. n. 53/2013
Affermata la natura erariale/statale dell'accisa sull'energia elettrica; la Corte utilizza tale precedente per rafforzare la tesi della competenza statale esclusiva.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 5, sent. 15198/2019; 14200/2019)
Decisioni che hanno ritenuto illegittime le addizionali e hanno precisato che l'azione di ripetizione dell'indebito verso l'Amministrazione spetta al soggetto passivo dell'imposta (il fornitore), mentre il cessionario ha di norma solo l'azione civile nei confronti del cedente, salvo eccezionalità.
Massime di principio
- Quando una maggiorazione dell'accisa è stata introdotta come 'supplemento' statale e la disciplina attribuisce competenze amministrative al livello centrale, la legittimazione passiva per i rimborsi spetta all'ente statale (Agenzia delle dogane e dei monopoli) e non all'ente locale che abbia avuto solo funzione di riscossione/tesoreria.
- Il privato che ottiene in sede civile il rimborso da un fornitore potrà, per ottenere la ripetizione dell'indebito dall'Amministrazione, vedere tale azione spettare al soggetto passivo dell'imposta (il fornitore): il cessionario può agire civilisticamente contro il cedente; solo in casi eccezionali di impossibilità o eccessiva difficoltà potrà essere legittimato ad agire direttamente contro l'Amministrazione.
- La competenza processuale (attiva e passiva) segue la competenza sostanziale e amministrativa prevista dalla legge: norme che attribuiscono al livello centrale la gestione, riscossione e contenzioso delle accise comportano l'esclusione della legittimazione passiva degli enti locali anche quando questi abbiano materialmente incassato somme.
- Le eccezioni fondate su presunte maggiori onerosità procedurali per il privato (es. rivolgersi all'Amministrazione centrale) non prevalgono quando il destinatario dell'istanza di rimborso sia determinato dalla legge: il problema dei rapporti finanziari inter-istituzionali è irrilevante rispetto alla tutela processuale del privato.
- Le norme processuali che regolano l'ammissione degli interventi in sede di rinvio pregiudiziale sono applicate restrittivamente: terzi non costituiti nelle fasi di merito non possono intervenire in Cassazione né nelle procedure di enunciazione del principio ai sensi dell'art. 363‑bis.
- La disapplicazione di una norma interna per contrasto con il diritto UE (es. Direttiva 2008/118/CE) può riguardare la illegittimità dell'addizionale, ma non determina automaticamente la legittimazione passiva degli enti locali: occorre distinguere tra profilo di illegittimità sostanziale e profilo della competenza alla gestione e al contenzioso.
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