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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10349/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un ex dirigente di una società a partecipazione pubblica aveva cessato il rapporto di lavoro il 31 dicembre 2005 e, nel 2012, aveva chiesto il rimborso della metà delle ritenute operate dal datore di lavoro su una somma aggiuntiva corrisposta alla cessazione del rapporto, sostenendo che si trattasse di incentivo all'esodo e quindi soggetto all'aliquota agevolata prevista per tali somme. L'Agenzia delle Entrate non rispondeva e il silenzio-rifiuto veniva impugnato. In primo grado il ricorso del contribuente era respinto perché mancava prova che le somme fossero state erogate come incentivo all'esodo e, comunque, perché la CTP riteneva necessario un piano di riorganizzazione aziendale rivolto alla generalità dei dipendenti. In appello la CTR riformava la decisione e riconosceva il diritto al rimborso. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione dell'art. 19, comma 4-bis, TUIR, dell'art. 36, comma 23, D.L. 223/2006 conv., dell'art. 14 disp. prel. c.c., dell'art. 17, comma 1, lett. a), TUIR e dell'art. 53 Cost., sostenendo che mancassero i presupposti per l'agevolazione e, in particolare, che non fosse stata provata la natura di incentivo all'esodo delle somme corrisposte.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione. La Cassazione ha richiamato un proprio precedente secondo cui l'aliquota agevolata per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto per incentivare l'esodo si applica anche quando l'accordo abbia carattere individuale e non collettivo. Tuttavia ha rilevato che la CTR non aveva affrontato il profilo decisivo del difetto di prova circa la reale natura delle somme, profilo sul quale gravava l'onere probatorio del contribuente. La lettera prodotta agli atti era stata letta come elemento non univoco, idoneo piuttosto a far emergere somme aggiuntive corrisposte dopo la cessazione del rapporto e persino una possibile componente collegata a un patto di non concorrenza. Il giudice di rinvio dovrà quindi riesaminare specificamente se le somme siano state effettivamente corrisposte a titolo di incentivo all'esodo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge da parte della sentenza impugnata

  • art. 19, comma 4-bis, D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori ... l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto

    l'aliquota agevolata si applica alle somme effettivamente corrisposte per incentivare le dimissioni o l'esodo anticipato; non è decisivo che la pattuizione sia individuale o collettiva

  • art. 36, comma 23, D.L. n. 223 del 2006

    richiamato dalla ricorrente come norma collegata alla disciplina applicabile ratione temporis

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure di violazione di legge

  • art. 17, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    norma richiamata come disposizione sistematicamente collegata alla tassazione separata delle somme percepite alla cessazione del rapporto

  • art. 53 Cost.

    richiamato nel motivo come parametro di capacità contributiva

  • art. 16 D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    evocato nel precedente giurisprudenziale richiamato dalla Corte come disciplina della tassazione separata delle somme una tantum percepite per la cessazione del rapporto

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nella massima, ma la Corte afferma che incombeva al contribuente l'onere di provare la natura di incentivo all'esodo delle somme percepite

Massime di principio

  • Le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro possono beneficiare dell'aliquota agevolata solo se è dimostrato che esse sono state effettivamente erogate a titolo di incentivo all'esodo.
  • La natura agevolata non dipende, di per sé, dal carattere collettivo dell'accordo: l'agevolazione può spettare anche quando l'incentivo all'esodo sia pattuito individualmente.
  • Quando il contribuente chiede il rimborso per applicazione di un regime fiscale agevolato, egli deve provare i presupposti di fatto che giustificano il trattamento di favore, inclusa la qualificazione causale delle somme percepite.
  • Se il giudice di merito omette di esaminare un profilo decisivo della controversia, come la prova della natura delle somme, la sentenza è cassabile per violazione di legge o per difetto di motivazione sul punto decisivo.
  • Elementi documentali che descrivano un importo aggiuntivo corrisposto alla cessazione del rapporto possono non bastare, da soli, a dimostrare l'incentivo all'esodo se il loro contenuto è compatibile anche con altre causali, come un patto di non concorrenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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