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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06439/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda due iscrizioni di fermo amministrativo su autoveicoli, fondate su diciassette cartelle di pagamento relative a tributi di varia natura. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale della Campania, in appello proposto dall'agente della riscossione, aveva riformato la decisione accogliendo l'impugnazione dell’ente. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia sull’appello incidentale relativo all’eccezione di prescrizione dei tributi iscritti a ruolo; 2) violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta notifica del preavviso di fermo, contestando sia l’affermazione di una sua ammissione processuale sia la confusione tra relate riferite ai preavvisi e relate riferite alle cartelle presupposte; 3) omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata; 4) omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità delle nuove difese e dei documenti prodotti in appello dall’agente della riscossione, contumace in primo grado. La controricorrente ha eccepito preliminarmente l’improcedibilità del ricorso per tardivo deposito e l’inammissibilità del controricorso per difetto di legittimazione del difensore del libero foro.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della controricorrente, ritenendo tempestivo il ricorso perché rilevante la data di spedizione a mezzo posta ai fini dell’art. 369 c.p.c., e ha respinto anche l’eccezione relativa alla legittimazione del difensore della società resistente, poiché la notifica del controricorso era anteriore all’estinzione della società e, comunque, operava la perpetuatio dell’ufficio di difensore già costituito. Nel merito ha accolto il primo motivo, per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione devoluta con appello incidentale, e il secondo motivo, per la non corretta e apodittica affermazione della notifica del preavviso di fermo e per l’erronea sovrapposizione tra notifica del preavviso e notifica delle cartelle presupposte. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo, relativo alla responsabilità aggravata, e ha rigettato il quarto motivo, affermando che nel processo tributario l’Amministrazione può svolgere mere difese in appello anche se contumace in primo grado e può produrre nuovi documenti in appello ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 546/1992, senza che operi la preclusione dell’art. 345 c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria competente per il nuovo esame e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Ai fini del rispetto del termine per il deposito del ricorso, rileva la data di spedizione a mezzo posta ai sensi dell’art. 134 disp. att. c.p.c., non quella di ricezione del plico.

  • art. 134 disp. att. c.p.c.

    La data di spedizione dell’atto a mezzo posta è quella rilevante per il computo del termine di deposito del ricorso.

  • art. 85 c.p.c.

    L’estinzione dell’ente e il subentro del successore non privano il procuratore già costituito dello ius postulandi nel medesimo grado di giudizio sino alla sostituzione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale accelerato.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per i motivi di omessa pronuncia su appello incidentale, domanda di danni e eccezioni processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazioni di legge e falsa applicazione in tema di notifica del preavviso di fermo e disciplina tributaria.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate per omessa pronuncia.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate per omessa pronuncia sull’appello incidentale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per il vizio di omessa pronuncia e per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato in relazione all’eccezione di prescrizione dei tributi.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato in relazione alla prescrizione dei tributi iscritti a ruolo.

  • art. 86 d.P.R. n. 602 del 1973

    Norma richiamata in tema di fermo amministrativo dei beni mobili registrati.

  • legge n. 241 del 1990, artt. 3, 4, 5, 6, 7

    Richiamata dal ricorrente tra le norme procedimentali dedotte come violate.

  • legge n. 212 del 2000, artt. 3, 4, 5, 6, 7

    Richiamata dal ricorrente in tema di garanzie del contribuente e obblighi informativi dell’amministrazione.

  • artt. 2934, 2948 e 2953 c.c.

    Richiamati in relazione alla disciplina della prescrizione dei crediti tributari e alla sua eventuale trasformazione in giudicato.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla domanda di risarcimento per responsabilità aggravata, poi dichiarata assorbita.

  • artt. 23, 54, 57 e 58 d.lgs. n. 546 del 1992

    Le nuove difese e i nuovi documenti dell’appellante nel processo tributario sono ammessi; non opera la preclusione propria dell’art. 345 c.p.c., e la contumacia in primo grado non impedisce la produzione in appello.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Stabilisce il principio di specialità: nel rapporto tra norme processuali civili e tributarie prevalgono queste ultime.

  • art. 345, terzo comma, c.p.c.

    La preclusione alla produzione di nuovi documenti non si applica nel processo tributario di appello, essendo sostituita dalla disciplina speciale dell’art. 58 d.lgs. 546/1992.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti in appello, anche se già esistenti nel giudizio di primo grado e anche se la parte era contumace.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il rispetto del termine per il deposito del ricorso può essere verificato con riguardo alla data di spedizione dell’atto a mezzo posta quando la disciplina applicabile lo preveda espressamente.
  • L’estinzione dell’ente originariamente costituito in giudizio non comporta automaticamente la perdita dello ius postulandi del difensore già ritualmente incaricato, che può continuare l’attività difensiva nel medesimo grado fino alla sua sostituzione.
  • L’omessa pronuncia su una doglianza ritualmente devoluta al giudice di appello integra vizio di nullità della sentenza quando la questione non risulti esaminata neppure implicitamente.
  • Nel contenzioso sulla riscossione, la confusione tra preavviso di fermo e cartelle presupposte rende viziata la motivazione se il giudice attribuisce al contribuente un’ammissione processuale non risultante dagli atti o non chiarisce a quali atti si riferiscano le relate di notifica valorizzate.
  • Nel processo tributario l’amministrazione può difendersi in appello anche se contumace in primo grado, svolgendo mere difese dirette a paralizzare la domanda di annullamento dell’atto; inoltre può produrre nuovi documenti in appello ai sensi della disciplina speciale, senza che operi la preclusione generale dell’art. 345 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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