Cassazione Civile, Sentenza n. 17828/2021 del 22/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del provvedimento di sospensione del rimborso IVA 2007 per un credito di €7.100.000,00, emesso dall'Agenzia delle entrate in ragione della presenza di carichi pendenti per oltre €10.000.000,00; contestata anche la perdita degli interessi per il periodo della sospensione e la richiesta di fornire una fideiussione di durata illimitata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sospensione non fosse adottata ai sensi del terzo comma dell'art. 38-bis (reati) ma costituisse misura cautelare riconducibile alla protezione della compensazione dell'Erario (fermo amministrativo ex art. 69 r.d.) in alternativa alla prestazione di garanzia. Gli interessi sul rimborso sono qualificati come moratori e sono dovuti solo se il ritardo è imputabile all'Amministrazione: essendo legittima la sospensione e non essendosi la contribuente adempiuta alle condizioni richieste (fideiussione o definizione delle pendenze), gli interessi non sono dovuti. È stata inoltre rigettata la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Spese a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di doglianza per contestare presunta ultrapetizione; la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia deciso oltre la domanda ma abbia valutato la ratio del provvedimento di sospensione.
Richiamato in relazione al principio di inadmissibilità di decisioni su questioni non dedotte; la Corte ha escluso ultrapetizione.
Norma processuale invocata per i motivi di cassazione (n. 3 e n. 4).
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni
La Corte distingue il primo comma (disciplina degli interessi e conseguente disciplina della garanzia) dal terzo comma (ipotesi penali). Nel caso di specie il richiamo all'art.38-bis si riferiva al regime degli interessi e alla possibilità di erogazione del rimborso a fronte della fideiussione, non all'ipotesi penale del terzo comma.
art. 69 r.d. (del 1923)
La sospensione dell'erogazione del rimborso è stata ricondotta alle misure di fermo amministrativo previste da tale disposizione, per tutelare l'Erario in presenza di controcrediti opponibili in compensazione.
Richiamato e escluso quale fondamento del provvedimento, in quanto riguarda la notifica di atti di contestazione o sanzionatori e non la fattispecie concreta.
Sezioni Unite, sent. n. 2320/2020
Richiamata per il principio di alternatività tra la prestazione della garanzia (art.38-bis) e le misure di sospensione/fermo ai fini della compensazione: ove sia prestata garanzia non può essere opposto il fermo, e viceversa.
Cass. n. 8540/2016; Cass. n. 13808/2004
Giurisprudenza richiamata per il principio che gli interessi sono di natura moratoria e sono dovuti solo se il ritardo è imputabile all'Amministrazione.
art. 8, comma 4, L. n. 212/2000
Richiamato in relazione al rimborso degli oneri per la costituzione della fideiussione, affermando che tali costi devono essere integralmente ristorati.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Norma procedurale citata in relazione all'ulteriore obbligo di versamento del ricorrente principale; la sentenza dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per tale versamento.
Massime di principio
- Una sospensione del rimborso IVA disposta dall'Amministrazione può essere fondata non solo sull'art.38-bis (procedura accelerata/garanzia) ma anche su misure cautelari volte a tutelare la possibile compensazione dell'Erario (fermo amministrativo); occorre verificare il fondamento fattuale indicato nell'atto.
- Gli interessi sul rimborso IVA hanno natura moratoria: sono dovuti solo se il ritardo è imputabile all'Amministrazione. Se la sospensione è legittima (es. per esistenza di controcrediti o per mancata prestazione della garanzia richiesta), gli interessi non sono dovuti per il periodo di sospensione.
- La richiesta di fideiussione a garanzia dell'eventuale debito dell'Erario è uno strumento legittimo per consentire l'erogazione del rimborso; la mancata prestazione della garanzia o la mancata definizione delle pendenze autorizza l'Amministrazione a trattenere il pagamento.
- In caso di contestazione giudiziale degli atti di sospensione, il contribuente deve specificamente censurare l'esistenza/ammontare dei controcrediti o l'illegittimità formale e sostanziale della misura per ottenere riconoscimento degli interessi; generiche eccezioni procedurali o rimandi all'ordinamento UE sono difficilmente decisivi se il ritardo non è imputabile all'ufficio.
- Quando venga prestata una fideiussione valida, il rimborso dovrebbe essere erogato e gli effetti del fermo vengono meno; i costi sostenuti per la fideiussione sono, di regola, ristorabili se previsto dalla normativa o dalla giurisprudenza.
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