Cassazione Civile, Ordinanza n. 21703/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ritenendo perfezionata la definizione agevolata della lite pendente ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 50/2017. Ha altresì affermato che, in tale ipotesi, le spese restano a carico di chi le ha anticipate e che non si applica l’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento notificati a una società di capitali e ai suoi due soci per l’anno d’imposta 2008, con contestazione di maggiori redditi ai fini IRPEF, IRES e IVA e delle correlate sanzioni, sulla base dell’assunto che fossero state poste in essere operazioni soggettivamente inesistenti. I ricorsi della società e dei soci erano stati accolti in primo grado, ma l’appello dell’Agenzia era stato accolto dalla CTR, che aveva ritenuto provato il coinvolgimento della società nel meccanismo fraudolento e insussistenti i presupposti per la deduzione dei costi, estendendo l’accertamento anche ai soci in ragione della ristrettissima base sociale. In cassazione i ricorrenti avevano proposto quattro motivi, ma prima della decisione hanno dichiarato di avere presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; inoltre la Corte aveva rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della società, litisconsorte necessario processuale, e aveva chiesto chiarimenti sulla completezza del procedimento di definizione agevolata e sui versamenti effettuati. I ricorrenti hanno poi chiarito di avere già definito in precedenza i ruoli mediante rottamazione, con scomputo degli importi versati dal dovuto per la definizione della lite, sostenendo che il residuo era pari a zero e chiedendo quindi la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
artt. 39 e 40-bis, d.P.R. n. 600/1973
Richiamati come base normativa degli avvisi di accertamento per maggior reddito di impresa e contestazioni correlate.
art. 11, d.l. n. 50/2017 conv. con mod. dalla l. n. 96/2017
La definizione agevolata della lite pendente, se perfezionata, comporta la cessazione della materia del contendere e quindi l’estinzione del giudizio.
art. 11, comma 7, d.l. n. 50/2017
Le somme già versate per la definizione dei ruoli possono essere scomputate da quelle dovute per la definizione della lite.
art. 11, comma 10, d.l. n. 50/2017
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Richiamato quale precedente definizione agevolata dei ruoli (rottamazione) su cui è stato operato lo scomputo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non si applica quando il giudizio è estinto per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria pendente, una volta perfezionata secondo i requisiti di legge, determina l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- Quando per gli stessi atti impositivi siano già state versate somme in sede di rottamazione dei ruoli, tali importi possono essere scomputati dal dovuto per la definizione della lite nei limiti previsti dalla disciplina speciale.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte impugnante non vittoriosa.
- Nei giudizi tributari riguardanti avvisi emessi verso una società di capitali a ristrettissima base sociale e i suoi soci, la società può integrare un litisconsorzio necessario processuale anche in sede di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21627/2024 del 01/08/2024
- ordinanza_civile · 1 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21629/2024 del 01/08/2024
- ordinanza_civile · 1 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21630/2024 del 01/08/2024
- ordinanza_civile · 1 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21631/2024 del 01/08/2024
- ordinanza_civile · 1 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21634/2024 del 01/08/2024
- ordinanza_civile · 1 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21635/2024 del 01/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →