Sentenza n. 219/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Rovigo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica e condannato l’amministrazione al pagamento di € 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza n. 111/2024 del Tribunale ordinario di Rovigo, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto del docente all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di € 500,00, per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, con condanna al pagamento complessivo di € 2.500,00. Il titolo era stato notificato al Ministero il 19 gennaio 2025 presso il domicilio digitale dell’amministrazione. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva dato spontanea esecuzione alla pronuncia. Il ricorrente ha quindi chiesto l’attivazione della Carta elettronica con accredito della somma dovuta e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero, pur regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata al domicilio digitale dell’amministrazione quale titolo esecutivo e il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Poiché l’inadempimento dell’amministrazione risultava incontestato, il Ministero è stato dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo di € 2.500,00. Il TAR ha nominato sin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione. Il commissario dovrà, se necessario, allocare la somma in bilancio e compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00, oltre contributo unificato, spese generali e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di proporre l’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato e nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo inutile decorso è stato ritenuto sussistente nel caso concreto.
A seguito delle modifiche richiamate dal giudice, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 149/2022
Ha modificato la disciplina del titolo esecutivo richiamata dall’art. 479 c.p.c., eliminando la necessità della formula esecutiva per le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione istitutiva della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di € 500,00, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato da eseguire.
Il certificato prodotto in giudizio è stato utilizzato per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere dall’amministrazione l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il giudicato imponga alla pubblica amministrazione uno specifico obbligo di conformazione nel caso deciso.
- La notificazione all’amministrazione del provvedimento giurisdizionale mediante il domicilio digitale è idonea, nel regime normativo richiamato, a far decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, purché il provvedimento abbia i requisiti del titolo esecutivo e il suo passaggio in giudicato sia comprovato.
- In presenza di un giudicato non eseguito e dell’inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione l’esecuzione esatta e integrale del titolo entro un termine assegnato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- La carenza di stanziamento o di disponibilità di cassa non costituisce, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione di un giudicato che imponga il pagamento di somme; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile l’adempimento.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, l’espletamento delle funzioni commissariali non comporta la liquidazione di un compenso, salvo quanto diversamente disposto dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 192/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 193/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 194/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 199/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 200/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 201/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →