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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25011/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011 con cui, a seguito di PVC, erano stati recuperati maggiori IRES, IRAP e IVA e irrogate sanzioni per asseriti ricavi non dichiarati. L’accertamento si fondava su un precedente esame nei confronti della società controllante, dal quale emergeva l’omesso dichiaramento di corrispettivi relativi a lavori eseguiti presso un ospedale romano. La controversia riguardava il subentro della contribuente in un contratto d’opera per l’adeguamento dell’impianto elettrico dell’ospedale. La CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che le prestazioni fossero state in concreto eseguite dalla controllante e che la contribuente non avesse svolto operazioni imponibili. L’Agenzia, con un solo motivo, ha denunciato violazione e falsa applicazione di norme tributarie e sostanziali, sostenendo che il contratto fosse inequivoco nell’attribuire alla contribuente l’obbligo di realizzare le opere e che eventuali accordi diversi o l’esecuzione materiale da parte della controllante non potessero prevalere sul dato contrattuale, con conseguente obbligo di fatturazione in capo alla controllata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha rilevato che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, cioè a sovvertire l’accertamento di merito secondo cui i lavori erano stati eseguiti dalla controllante e la contribuente non aveva effettuato operazioni imponibili. Poiché il ricorso tendeva a trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, la Cassazione lo ha dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a una diversa ricostruzione del fatto e a una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il controllo di diritto in un terzo grado di merito; l’apprezzamento delle prove e la scelta della realtà fattuale ritenuta decisiva spettano al giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla realtà fattuale accertata e attribuisce valore recessivo al dato letterale di un documento contrattuale, la censura che chieda di ribaltare tale valutazione è diretta contro un accertamento di fatto e non contro un errore di diritto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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