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Sentenza

Sentenza del 24/08/2021 n. 23381 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto non inerente all'attività d'impresa (commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ortofrutticoli) il costo sostenuto per la realizzazione di un impianto sportivo (campo di calcetto e bar) e aveva recuperato a tassazione l'ammortamento dedotto per il 2008 pari a Euro 1.758,00. In cassazione i ricorrenti sostenevano che la spesa aveva incrementato il valore di beni immobili strumentali/pertinenti, che la successiva concessione in locazione costituiva esercizio di attività d'impresa con relativi canoni imponibili e rilevanti ai fini IVA e delle imposte dirette e che l'esigibilità delle imposte si verificava al maturare dei canoni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui la deducibilità/neutralità IVA dei costi richiede un nesso immediato e diretto tra il bene/servizio e l'oggetto sociale dell'impresa; l'impianto sportivo non è stato ritenuto riconducibile all'oggetto sociale dichiarato (commercio ortofrutticolo) e i contribuenti non hanno provato che l'opera fosse funzionale all'attività aziendale al momento dell'investimento. La circostanza che anni dopo l'impianto sia stato concesso in locazione non modifica la valutazione sull'inerenza per l'anno d'imposta contestato. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese processuali all'Agenzia (liquidate in Euro 2.300,00) e sono fatti salvi eventuali ulteriori versamenti per contributo unificato se dovuti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 109

    comma 2, lett. b) e comma 5

    La deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi richiede il requisito dell'inerenza: deve esistere un nesso qualitativo, immediato e diretto tra il costo e l'oggetto dell'impresa; non è sufficiente la mera possibilità che un'operazione produca ricavi, né la valutazione utilitaristica o la semplice convenienza economica.

  • D.P.R. n. 633 del 1972 (IVA), art. 19

    La detrazione IVA richiede che l'operazione sia inerente all'attività d'impresa; l'inerenza è intesa come connessione funzionale e diretta con l'oggetto sociale e le finalità imprenditoriali.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3 e art. 4

    art. 3, comma 2, n. 1; art. 4, comma 2, n. 1

    Richiamati i parametri per l'individuazione delle operazioni imponibili e delle categorie soggettive rilevanti ai fini IVA; il giudizio di inerenza si inserisce in tale quadro di qualificazione dell'operazione come attività d'impresa/detrazione legittima.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 6

    Norme generali sul presupposto dell'imposta e soggetti passivi: utilizzate come richiamo al quadro normativo IVA nel quale operare la verifica di inerenza.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Motivazione invocata dai ricorrenti come vizio di legittimità (violazione di legge). La Corte ha ritenuto che non sussistesse la violazione di legge dedotta, confermando la valutazione di fatto della Commissione regionale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Rilevata l'eventuale sussistenza dell'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo le disposizioni sulla procedura e sui contributi.

Massime di principio

  • L'inerenza dei costi ai fini delle imposte dirette e dell'IVA va valutata qualitativamente: è necessario un nesso diretto e immediato tra il costo e l'oggetto sociale dell'impresa, non è sufficiente che la spesa sia potenzialmente idonea a produrre ricavi.
  • La valutazione di inerenza si riferisce all'attività esercitata e all'oggetto sociale formalizzato: spese estranee all'oggetto sociale sono normalmente irrilevanti anche se, successivamente, quelle risorse vengono sfruttate per ottenere ricavi.
  • Il contribuente ha l'onere di provare che la spesa era funzionale all'attività d'impresa al momento dell'effettuazione e che esisteva una connessione operativa con le finalità aziendali.
  • La mera utilità economica o la successiva concessione in locazione non sanano automaticamente l'irregolarità fiscale relativa ad anni anteriori: la rilevanza fiscale dipende dalla concreta riconducibilità al business nell'anno considerato.
  • In sede di IVA la detrazione è ammessa solo per operazioni inerenti all'attività d'impresa; perciò investimenti in beni non funzionali all'oggetto sociale possono comportare il divieto di detrazione e la rettifica dell'imposte.

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