Sentenza del 23/08/2021 n. 217 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
1-Avviso di accertamento - raddoppio dei termini - onere di allegazione della denuncia - non sussiste 2-Avviso di accertamento - motivazione - onere di allegazione della documentazione citata nell'avviso di accertamento - documentazione in possesso della parte - non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione di un avviso di accertamento basata su due censure: 1) mancanza, nell'avviso, della denuncia necessaria per giustificare il raddoppio dei termini di accertamento; 2) mancata allegazione all'avviso della documentazione richiamata nello stesso, documentazione che era però stata esibita dal contribuente in sede di verifica e successivamente restituita.
La decisione
il giudice ha ritenuto infondate le censure del contribuente. In particolare ha stabilito che l'Amministrazione finanziaria non è tenuta ad allegare all'avviso di accertamento la denuncia che giustifica il raddoppio dei termini, né è obbligata ad inserire nell'avviso la documentazione già prodotta dal contribuente in fase di verifica e restituita alla stessa. L'avviso è stato quindi considerato valido sotto il profilo della forma e della motivazione.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini accertativi può essere invocato dall'Amministrazione senza che vi sia l'obbligo di allegare all'avviso la denuncia; è tuttavia necessario che il provvedimento contenga elementi sufficienti a motivare la scelta del raddoppio.
- Non sussiste un obbligo formale per l'Amministrazione di riunire all'avviso la documentazione che il contribuente aveva già prodotto in sede di verifica e poi gli era stata restituita; è sufficiente il richiamo nella motivazione ai fatti o agli atti istruttori pertinenti.
- Se il contribuente contesta l'impossibilità di difendersi per mancata allegazione di prove o atti, l'onere di allegazione e di prova di tale pregiudizio grava sul contribuente stesso: deve dimostrare che l'assenza degli allegati ha effettivamente impedito la verifica del diritto alla difesa.
- In pratica, il contribuente dovrebbe conservare copie della documentazione prodotta in sede di verifica o richiederne formale copia/verbale di consegna; tale documentazione è utile in caso di impugnazione per mostrare eventuali incongruenze o carenze istruttorie.
- L'Amministrazione resta comunque obbligata a motivare l'accertamento in modo congruo e comprensibile: la mancanza di allegati non supplisce a una motivazione carente o generica; se la motivazione è insufficiente, il contribuente può ottenere l'annullamento dell'atto.
- Se il contribuente ritiene che l'assenza di allegati abbia concretamente pregiudicato il suo diritto di difesa, deve specificarlo nel ricorso e, quando possibile, indicare quali allegati manchino e perché sarebbero rilevanti ai fini della decisione.
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