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Sentenza

Sentenza del 24/08/2021 n. 23380 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente impugnava l'iscrizione ipotecaria iscritta su 24 cartelle di pagamento sostenendo che 13 erano state sospese da una precedente CTP e le altre 11 non erano mai state notificate dall'Agente della Riscossione; l'Agente contestava la ricostruzione, deducendo la regolarità delle notifiche (prodotte in copia conforme), il difetto di giurisdizione del giudice tributario per le cartelle di natura previdenziale/non tributaria, la tardività del ricorso per la ricezione della comunicazione di iscrizione ipotecaria, l'efficacia probatoria delle copie e la omessa pronuncia sulle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi 4, 1, 2 e 3 (assorbendo il quinto), ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato il procedimento alla CTR di Siracusa in diversa composizione. La Corte ha ordinato di verificare: (a) se la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria sia stata effettivamente ricevuta (conseguente possibile inammissibilità per tardività ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992); (b) quali delle cartelle poste a base dell'iscrizione siano già state definitivamente o parzialmente decise da precedente sentenza della CTR (con effetti di giudicato e conseguente carenza di giurisdizione del giudice tributario per le cartelle non tributarie); (c) la regolarità delle notifiche delle singole cartelle non ricomprese nel giudicato, valutando la portata probatoria delle copie delle relate e degli estratti di ruolo anche alla luce dell'attestazione dell'Agente della Riscossione e delle presunzioni disponibili. La CTR dovrà altresì rivedere la liquidazione delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1

    termine per proporre ricorso (sessanta giorni) decorrente dalla ricezione della comunicazione di iscrizione ipotecaria

    La Corte afferma che la comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria fa decorrere il termine per impugnare davanti alla Commissione tributaria e, se la comunicazione è stata effettivamente ricevuta prima del ricorso, quest'ultimo può essere dichiarato inammissibile per tardività

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77

    regime dell'iscrizione ipotecaria sulle somme iscritte a ruolo

    La Corte richiama che l'impugnazione di atti fondati su crediti di natura non tributaria (es. iscrizioni operate per enti previdenziali) può non rientrare nella giurisdizione delle commissioni tributarie, con possibile difetto di giurisdizione

  • D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 43, comma 2

    riferimenti alla formazione ed esibizione di documenti informatici

    L'Agente della Riscossione può attestare la conformità delle copie alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso; la Corte ritiene tale attestazione rilevante ai fini istruttori ma lascia al giudice di merito la valutazione della sua efficacia probatoria

  • D.P.R. n. 445 del 2000

    norme sulle certificazioni e documenti amministrativi

    Richiamato come quadro normativo relativo all'efficacia delle attestazioni e delle certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione/Agente della Riscossione

  • Codice Civile, art. 2719

    disconoscimento delle scritture private e relative conseguenze

    In caso di contestazione della conformità delle copie agli originali ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice non può automaticamente escludere ogni efficacia probatoria delle copie ma deve valutare le specifiche difformità alla luce degli elementi istruttori e delle presunzioni

  • Cass., sez. 6-3, n. 23902 del 2017

    precedente di diritto in tema di efficacia probatoria delle copie delle relate di notifica

    Principio richiamato: se l'obbligato contesta la conformità delle copie prodotte, il giudice deve valutare le difformità con riferimento a tutti gli elementi disponibili e all'eventuale attestazione dell'agente della riscossione sulla conformità alle riproduzioni informatiche

  • Codice di Procedura Civile, artt. 112 e 360

    art. 112 (motivazione della sentenza), art. 360 (ricorso per cassazione, motivi)

    La Cassazione ha censurato la sentenza di appello per omessa o insufficiente motivazione e per omesso esame delle censure dell'appellante, ritenendo sussistenti i vizî denunciati ai sensi degli artt. richiamati

  • Norme procedurali (art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c.)

    richiami procedurali invocati dall'appellante

    Richiami relativi alla esposizione dei motivi e alla necessità di motivazione adeguata in appello; la Corte ha rilevato carenze della motivazione di appello

Massime di principio

  • La comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria fa decorrere il termine per impugnare davanti alla Commissione tributaria: se il contribuente ha ricevuto tale comunicazione e introduce il ricorso oltre i termini, il ricorso è inammissibile per tardività.
  • Se parte delle cartelle a base di una iscrizione ipotecaria sono già state oggetto di decisione (specialmente di CTR) tale decisione può incidere sulla giurisdizione: per crediti non tributari il giudice tributario può essere privo di giurisdizione.
  • Le copie delle relate di notifica e degli estratti di ruolo prodotte dall'Agente della Riscossione, anche se non corredate da certificazione formale di conformità, non devono essere automaticamente escluse: in caso di disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c. il giudice deve valutare le difformità alla luce di tutti gli elementi istruttori, ivi compresa l'attestazione dell'agente sulla conformità alle riproduzioni informatiche.
  • In presenza di contestazione sulla regolarità delle notifiche, il giudice deve esaminare singolarmente le cartelle che compongono l'iscrizione ipotecaria e, per quelle accertate come regolarmente notificate e relative a crediti tributari, dichiarare l'impugnazione dell'iscrizione inammissibile; per le altre, decidere nel merito o rimandare all'autorità giurisdizionale competente secondo la natura del credito.
  • La sentenza di appello deve contenere una motivazione specifica e critica rispetto alle censure di parte: il rinvio per omessa o insufficiente motivazione è frequente quando l'appello non è stato esaminato nel merito delle singole doglianze.

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