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Sentenza

Sentenza del 24/08/2021 n. 23382 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia nasce dall'iscrizione a ruolo di imposte per l'anno 2003 conseguente al controllo automatizzato (D.P.R. 600/1973 art.36‑bis e D.P.R. 633/1972 art.54‑bis) che ha disconosciuto la perdita fiscale di Euro 27.030 maturata in anni precedenti, in quanto la società non aveva presentato la dichiarazione per il 2002. La società ha imputato l'omessa presentazione al professionista e ha trasmesso tardivamente la dichiarazione (3/5/2006) sostenendo il diritto alla perdita. La C.T.R. aveva accolto l'appello della società ritenendo non estensibile l'uso del controllo automatizzato quando sono richieste valutazioni complesse. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo che la sentenza ha erroneamente consentito il riconoscimento di una perdita risultante da dichiarazione omessa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo legittimo il ricorso dell'Ufficio alla procedura di controllo automatizzato nel caso in esame (recupero d'imposta derivante da incrocio di dati contabili e da omessa dichiarazione dell'anno precedente). Ha inoltre precisato che, se la violazione formale è sanabile, spetta al contribuente provare mediante idonea documentazione l'effettiva sussistenza dei requisiti sostanziali del credito o della perdita. Poiché la contribuente non ha fornito prova sufficiente dei requisiti sostanziali, la sentenza della C.T.R. è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36‑bis

    Disciplina il controllo automatizzato (controllo formale) volto a correggere errori materiali e di calcolo nelle dichiarazioni; può essere legittimamente utilizzato per rettifiche basate su riscontri cartolari e incroci di dati, salvo che per questioni che richiedano valutazioni giuridiche o di fatto complesse. Nel caso concreto è stato ritenuto applicabile per il recupero di imposta derivante dall'omessa dichiarazione precedente quando il dato è desumibile dagli elementi a disposizione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54‑bis

    Prevede una disciplina analoga per il controllo formale/automatizzato in materia di IVA; viene richiamato unitariamente con l'art.36‑bis del DPR 600/1973 per stabilire i limiti e le possibilità di rettifica automatizzata.

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2

    Norma richiamata nel ricorso dell'Agenzia (collegata alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e agli obblighi formali). Dall'interpretazione nel testo emerge che l'omessa presentazione della dichiarazione non elimina il diritto sostanziale del contribuente; tuttavia l'onere di provare il diritto (es. esistenza di una perdita o credito) grava sul contribuente che invoca tale diritto in sede contenziosa.

  • Cass. Sez. 6, 16/10/2012, n. 17754

    Giurisprudenza richiamata che conferma la possibilità per l'Amministrazione di recuperare, tramite controllo automatizzato, importi riferibili a dichiarazioni di annualità precedenti omesse, fermo restando che il contribuente può dimostrare l'effettiva esistenza del credito mediante documentazione.

  • Cass. S.U. 30/06/2016, n. 13378

    Sulla natura del diritto tributario e sulla possibilità del contribuente di opporsi in giudizio allegando errori di fatto o di diritto nella dichiarazione; rafforza il principio secondo cui il diritto nasce dalla legge e può essere fatto valere anche se originariamente non dichiarato.

  • Cass. S.U. 08/09/2016, n. 17757

    Giurisprudenza rilevante richiamata in tema di detrazioni IVA e limiti dell'ammissibilità dei controlli automatizzati; conferma i criteri di applicabilità del controllo formale.

  • Cass. S.U. 08/09/2016, n. 17758

    Ulteriore pronuncia delle Sezioni Unite richiamata per i principi generali sull'ammissibilità dei controlli automatizzati e la loro applicazione rispetto a questioni sostanziali.

Massime di principio

  • Il controllo automatizzato (art.36‑bis DPR 600/1973 e art.54‑bis DPR 633/1972) è finalizzato a rettifiche formali e materiali; non può sostituirsi ad accertamenti che richiedono valutazioni giuridiche o fattuali complesse.
  • Quando il recupero d'imposta deriva da dati desumibili mediante incrocio cartolare anche con annualità per le quali la dichiarazione è omessa, l'Ufficio può legittimamente procedere con il controllo automatizzato.
  • Il diritto del contribuente (es. credito o perdita) nasce dalla legge e può essere fatto valere anche se non dichiarato, ma il contribuente ha l'onere di provare, in giudizio, la sussistenza delle condizioni sostanziali che giustificano il credito o la perdita.
  • L'omessa presentazione della dichiarazione imputata a un professionista non esonera il contribuente dall'onere probatorio: la sanabilità della violazione formale non sostituisce la prova del requisito sostanziale del diritto.
  • Se il caso richiede qualificazione di rapporti, applicazione di norme di esenzione/agevolazione o valutazioni complesse, la procedura automatizzata è inadeguata e l'Ufficio deve adottare strumenti di accertamento ordinario.

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