Sentenza del 24/08/2021 n. 23379 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di liquidazione per Euro 342 a titolo di imposta di registro sul decreto ingiuntivo emanato dal Giudice di Pace (importo decreto Euro 1.522,84). Il contribuente ha impugnato l'avviso deducendo: (i) nullità per difetto di motivazione; (ii) inapplicabilità del D.P.R. n.131/1986 al caso, perché il decreto ingiuntivo si sarebbe sostituito al contratto verbale di prestazione d'opera enunciato nell'atto, con conseguente incompatibilità della doppia tassazione (decreto + contratto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua la motivazione dell'avviso di liquidazione (conteneva gli elementi essenziali per permettere al contribuente di difendersi) e ha confermato che l'imposta di registro, essendo imposta d'atto, si applica anche al contratto verbale enunciato in un atto dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.22 del D.P.R. 131/1986. Il decreto ingiuntivo non implica automaticamente la cessazione degli effetti del contratto (salvo novazione oggettiva); inoltre l'art.22, comma 3 considera dovuta l'imposta sul valore della prestazione ineseguita se il contratto enunciato risulta totalmente ineseguito. La Corte ha quindi respinto le doglianze del contribuente. Non sono state deliberate spese di giudizio a causa della mancata attività difensiva dell'Agenzia, e la Corte ha rilevato la applicabilità delle norme sul contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986 (Testo Unico Imposta di Registro)
art. 22, comma 2 e comma 3
L'art.22 contempla la possibilità di tassazione del contratto enunciato in atti dell'autorità giudiziaria. Il comma 2 disciplina casi di novazione oggettiva (in cui l'atto soppianta il precedente rapporto), ma non si applica automaticamente quando il decreto tutela un diritto nato da un contratto. Il comma 3 stabilisce che se il contratto enunciato in un atto giudiziario è totalmente ineseguito, l'imposta si applica sull'intero valore della prestazione ineseguita.
D.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
Norme procedurali sui contributi unificati: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento supplementare del contributo unificato da parte del ricorrente.
Codice di procedura civile
Richiamati dal ricorrente in relazione al principio di motivazione delle decisioni e degli atti. La Corte ha ritenuto che la motivazione dell'avviso di liquidazione e della decisione di merito fosse sufficiente ai fini del contraddittorio e della tutela del contribuente.
D.Lgs. n. 32 del 2001
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto la richiamata norma idonea ad infirmare la valutazione sulla rilevanza dell'atto giudiziario ai fini dell'imposta di registro.
Principio generale sull'imposta di registro
L'imposta di registro è un'imposta d'atto: si applica agli atti indicati dalla legge; se un contratto è enunciato in un atto soggetto a registrazione, la relativa prestazione può essere assoggettata all'imposta conformemente alle disposizioni del T.U.
Massime di principio
- La tassazione ai fini dell'imposta di registro è collegata all'atto in cui il rapporto è enunciato: se un contratto, anche verbale, è riportato in un atto dell'autorità giudiziaria (es. decreto ingiuntivo), l'amministrazione può liquidare l'imposta anche sul contratto in quanto atto enunciato nell'atto giudiziale.
- Il decreto ingiuntivo non determina automaticamente la cessazione degli effetti del contratto originario: per escludere la tassazione del contratto occorre dimostrare una novazione oggettiva o che l'atto giudiziale abbia sostituito e assorbito il rapporto precedente secondo quanto previsto dall'art.22 (onere della prova a carico di chi eccepisce).
- Per sostenere la nullità di un avviso di liquidazione per difetto di motivazione è necessario provare che manchino gli elementi essenziali che consentano al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e di esercitare le proprie difese; una motivazione contenente gli elementi essenziali (individuazione dell'atto tassato e del calcolo) è generalmente ritenuta sufficiente.
- La lamentata "doppia imposizione" richiede una valutazione caso per caso: se il medesimo rapporto è realmente sopravvenuto o assorbito dall'atto giudiziale (novazione) la doppia tassazione può essere illegittima; in assenza di prova della novazione, l'amministrazione può legittimamente richiedere l'imposta sull'atto e sul contratto enunciato.
- Se il contratto enunciato risulta totalmente ineseguito, l'imposta può essere dovuta sull'intero valore della prestazione ineseguita (art.22, comma 3).
- In giudizio tributario è importante plettore documentalmente il contenuto dell'atto (decreto, indicazione del contratto enunciato, calcolo della tassa) per contestare la pretesa: le deduzioni generiche senza prova della novazione o dell'inesistenza dell'atto potrebbero non essere accolte.
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