Sentenza del 24/08/2021 n. 23378 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di tre intimazioni di pagamento originate da cartelle esattoriali che la ricorrente sostiene non essere mai state notificate correttamente. Le cartelle erano state notificate tramite procedura del D.P.R. n. 600/1973, art. 60 (affissione/avviso presso il comune di ultima residenza in Italia), benché la contribuente si fosse trasferita all'estero nel 1992 ed fosse iscritta all'A.I.R.E.. Il ricorso contestava la validità di tale notifica alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 366/2007 che aveva dichiarato illegittime, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., le disposizioni del D.P.R. n. 600/1973 che escludevano l'applicabilità dell'art. 142 c.p.c. nei confronti degli iscritti all'A.I.R.E., non garantendo l'effettiva conoscenza dell'atto. Si sono sollevate inoltre censure relative alla mancata valutazione delle difese (D.Lgs. n. 546/1992, art. 36), alla rilevanza del vizio di notifica dell'atto prodromico sulla legittimità dell'intimazione (D.P.R. n. 602/1973, art. 50), e sull'interpretazione dell'obbligo di impugnare cumulativamente atti successivi e presupposti (D.Lgs. n. 546/1992, art. 19), nonché all'asserita scelta volontaria della contribuente di non rendersi reperibile (L. n. 470/1988).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso della contribuente. Ha ritenuto fondati i rilievi in punto di ritualità della notifica delle cartelle presupposte: le disposizioni del D.P.R. n. 600/1973 che consentivano di escludere l'applicazione dell'art. 142 c.p.c. per gli iscritti all'A.I.R.E. sono state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale (sent. n. 366/2007) e tale pronuncia trova efficacia retroattiva quando il rapporto processuale non sia esaurito; pertanto la notifica effettuata secondo la procedura impugnata è viziata e la carenza di notifica delle cartelle determina altresì l'illegittimità delle successive intimazioni di pagamento. La Corte ha compensato le spese di lite tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, artt. 58 e 60
nel comune nella cui anagrafe sono iscritte
Originariamente prevedevano la possibilità di notificare atti tributari tramite domiciliario nel comune di ultima residenza italiana e di escludere l'applicazione dell'art. 142 c.p.c. per gli iscritti all'A.I.R.E.; la Corte ha ritenuto tale regime incompatibile con il diritto alla effettiva conoscenza dell'atto per i residenti all'estero, come ribadito dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione.
Art. 142 c.p.c.
Norma generale sulla notifica all'estero che garantisce modalità idonee ad assicurare la effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario; secondo la Corte deve trovare applicazione anche per gli iscritti all'A.I.R.E., salvo diversa disciplina compatibile con i principi costituzionali.
Corte Costituzionale, sent. n. 366/2007
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni del D.P.R. n. 600/1973 che escludevano l'applicazione dell'art. 142 c.p.c. per gli iscritti all'A.I.R.E., per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., imponendo così alla pubblica amministrazione l'onere di notificare all'indirizzo estero al fine di garantire l'effettiva conoscenza dell'atto.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19
Non impone l'obbligo per il contribuente di impugnare cumulativamente l'atto successivo e l'atto presupposto; la scelta è facoltativa e non pregiudica la possibilità di contestare l'illegittimità dell'atto presupposto anche quando si impugna solo l'atto successivo.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36
Norma sul dovere del giudice di valutare le deduzioni delle parti; la Corte ha considerato comunque risolvibile la questione senza ulteriori accertamenti di fatto e ha deciso nel merito a favore della contribuente.
D.P.R. n. 602/1973, art. 26 e art. 50
Norme sul procedimento di riscossione; la Corte ha ritenuto che il vizio di notifica dell'atto prodromico (cartella) si rifletta sull'illegittimità dell'intimazione successiva, incidendo sulla regolarità complessiva della procedura di riscossione.
D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (conv. L. 22 maggio 2010, n. 73), modifiche all'art. 60
Ha introdotto commi che consentono, in alternativa all'art. 142 c.p.c., la spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo estero risultante dall'A.I.R.E. come modalità di notifica valida per i non residenti, disciplinando anche il caso di affissione in caso di esito negativo.
D.L. n. 193/2016, art. 7‑quater (modifiche art. 60)
Ha precisato ulteriormente che la notifica ai non residenti può essere effettuata mediante raccomandata A/R all'indirizzo A.I.R.E. e disciplinato effetti e termini delle comunicazioni e delle eventuali affissioni in caso di esito negativo.
L. n. 470/1988, artt. 1, 2, 3 e 7
Norme relative all'A.I.R.E. e agli obblighi e diritti degli italiani all'estero; la Corte ha ritenuto infondata l'argomentazione che l'iscrizione all'A.I.R.E. equivalga a una scelta di non rendersi reperibile all'amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Se il contribuente è trasferito all'estero ed è iscritto all'A.I.R.E., l'amministrazione deve adottare modalità di notifica idonee a garantire l'effettiva conoscenza (art. 142 c.p.c. o le modalità disciplinate dall'art. 60 come successivamente modificate). La notifica effettuata esclusivamente mediante affissione/avviso nel comune di ultima residenza italiana può essere invalida.
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale applicata a vicende non ancora definitivamente esaurite ha efficacia retroattiva rispetto agli atti la cui ritualità è contestata; pertanto il contribuente può ottenere il ristoro anche per notifiche compiute anteriormente alla pronuncia costituzionale.
- La mancata notifica della cartella di pagamento (atto prodromico) rende illegittima anche la successiva intimazione di pagamento: l'irregolarità nella sequenza procedurale di riscossione incide sulla validità degli atti successivi.
- Il contribuente non è obbligato ad impugnare cumulativamente l'atto successivo e l'atto presupposto: l'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 riconosce la facoltà (non l'onere) di un'impugnazione cumulativa.
- Le modifiche legislative successive (es. D.L. 2010, D.L. 2016) hanno disciplinato modalità alternative di notifica ai non residenti (raccomandata A/R all'indirizzo A.I.R.E. e regole sul termine dei 30 giorni), per cui, in contesti successivi a tali interventi, la validità della notifica va valutata anche in base al rispetto delle nuove prescrizioni.
- In caso di controversia simile, è utile per il contribuente dimostrare l'iscrizione all'A.I.R.E. e contestare tempestivamente la mancanza di effettiva notifica della cartella; l'impugnazione può mirare sia alla cartella sia all'intimazione, ma non è obbligatoria la scelta cumulativa.
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