Cassazione Civile, Ordinanza n. 14408/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973 per l'anno d'imposta 2013, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggior reddito di fabbricati pari a euro 60.000.00, ritenendo che un immobile di proprietà fosse stato concesso in locazione a un imprenditore sin dall'inizio dell'attività nel 2012 senza un contratto formale; per il 2014 risultava invece un contratto scritto ma non registrato. Nei gradi di merito le ragioni del contribuente erano state respinte. In cassazione veniva dedotto un unico motivo ex art. 360, n. 4, c.p.c., per nullità della sentenza in relazione agli artt. 112 e 132 c.p.c. e agli artt. 7 e 36 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendosi che la CTR avesse omesso di esaminare le difese e la documentazione prodotta: un preliminare del 2012 con cui sarebbe stato concesso il godimento dell'immobile, il contratto di locazione del 2014, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del conduttore, nonché la circostanza che il contratto definitivo sarebbe stato stipulato solo nel 2014 dopo la risoluzione del preliminare, con pagamenti bancari e dichiarazione fiscale del canone solo da tale data.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è solo quello che integra una violazione costituzionalmente rilevante, cioè la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e incomprensibile. Nel caso concreto, dalla sentenza impugnata emergeva un percorso argomentativo intelligibile e la CTR aveva preso in esame gli elementi invocati dal contribuente, valorizzando in particolare le dichiarazioni rese dal conduttore alla Guardia di Finanza nel 2018, ritenute più attendibili, e rilevando che il preliminare di compravendita non era registrato e non aveva data certa; inoltre la ricostruzione del contribuente era giudicata inverosimile alla luce dell'attività già avviata nell'immobile nel 2012 e dei mezzi e dipendenti presenti nel 2013. La censura era anche inammissibile nella parte in cui mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
costituisce il fondamento dell'accertamento fiscale per maggior reddito di fabbricati contestato al contribuente
consente la denuncia del vizio di nullità della sentenza per violazione delle norme sul dovere di motivazione e sui limiti del giudizio
richiamato come parametro della dedotta omissione di pronuncia o di esame delle difese
richiamato come parametro del requisito della motivazione della sentenza
richiamato dal ricorrente in relazione ai poteri e doveri del giudice tributario nella valutazione delle prove
richiamato dal ricorrente in relazione al contenuto della sentenza tributaria
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici generali
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la riformulazione è letta come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In cassazione la censura sulla motivazione della sentenza è ammissibile solo quando il vizio si traduca in una violazione costituzionalmente rilevante, ossia in una motivazione mancante, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile, non già quando si contesti la mera insufficienza o non condivisibilità dell'argomentazione.
- Il controllo di legittimità non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: se il giudice di merito ha esaminato gli elementi rilevanti e reso comprensibile il proprio percorso logico, la doglianza che miri solo a diversa lettura delle prove è inammissibile.
- La motivazione è sufficiente quando dal testo della decisione sia ricostruibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, anche se non vengano confutati analiticamente tutti gli argomenti difensivi delle parti.
- Nel giudizio tributario, la mancanza di data certa e di registrazione di un documento può incidere sulla sua attendibilità probatoria rispetto a ricostruzioni fattuali alternative formulate dal contribuente.
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