Cassazione Civile, Ordinanza n. 16331/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’irrogazione di sanzioni al contribuente per il mancato pagamento del contributo unificato dovuto in relazione all’impugnazione, con un unico ricorso, di due atti tributari tra loro prodromici ma riferiti al medesimo tributo. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR del Lazio aveva rigettato l’appello dell’ente impositore. In Cassazione l’Amministrazione ha dedotto, con un solo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR ritenuto che il contributo unificato dovesse essere calcolato con riguardo al valore dell’obbligazione tributaria complessiva contestata, anziché sulla base del valore di ciascun atto impugnato, anche nell’ipotesi di ricorso cumulativo e in appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, nel processo tributario, il valore della lite va determinato per ciascun atto impugnato, anche in appello, secondo l’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, e che, in caso di impugnazione cumulativa di più atti, il contributo unificato deve essere calcolato sommando i contributi dovuti per ciascun atto, non sul valore complessivo della lite. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente. Ha inoltre compensato le spese dell’intero giudizio.
Norme richiamate
art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002
"Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito"
il valore della lite tributaria va determinato per ciascun atto impugnato, anche in appello; in caso di impugnazione cumulativa il contributo unificato si calcola sommando i contributi relativi ai singoli atti
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
è il criterio richiamato per determinare il valore della lite nel processo tributario, riferito al singolo atto impugnato
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
il valore del tributo si considera al netto di interessi e sanzioni
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo è stato proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 1, comma 598, lett. a), L. n. 147/2013
la modifica è stata letta come interpretativa e non innovativa, chiarificatrice del criterio di calcolo del contributo unificato nei ricorsi cumulativi
Massime di principio
- Nel processo tributario, ai fini del contributo unificato, il valore della lite deve essere determinato con riferimento a ciascun atto impugnato e non al valore complessivo della controversia quando il ricorso è cumulativo.
- L’impugnazione con unico ricorso di più atti tributari comporta il versamento di un contributo unificato in unica soluzione, ma l’importo va calcolato sommando i contributi dovuti per ciascun atto sulla base del rispettivo valore.
- La disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2014 è stata letta come norma di chiarimento di un criterio già desumibile dal sistema del processo tributario.
- Nel processo tributario il valore della lite si individua nel valore del tributo contenuto nell’atto impugnato, al netto di interessi e sanzioni, secondo una logica diversa da quella del processo civile, che si fonda sul valore della domanda.
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