Cassazione Civile, Sentenza n. 25844/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Malvestio impugnava le sanzioni pecuniarie (€33.000) irrogate dalla Banca d'Italia dopo ispezioni ex art. 54 d.lgs. 385/1993 (TUB), contestando vizi di procedimento (prescrizioni temporali, notifica, incompletezza/indeterminatezza della contestazione, violazione del diritto di difesa, conflitto di interesse di un membro dell'organo ispettivo) e la responsabilità personale in qualità di consigliere della Banca Intermobiliare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue quattordici censure. Ha confermato il principio per cui, in caso di trasferimento della causa per difetto di giurisdizione, trovano applicazione le decadenze e le preclusioni del giudice correttamente adito; ha ritenuto legittimo il dies a quo della contestazione individuato nella data del visto del capo dipartimento (tenuto conto della complessità dell'ispezione); ha ritenuto valida la notifica presso la residenza a seguito della cessazione dalla carica e/o per raggiungimento dello scopo; ha escluso la violazione del diritto di difesa imputata alla procedura sanzionatoria della Banca d'Italia (ricorrendo la possibilità di opposizione in sede giurisdizionale); ha affermato l'obbligo dei consiglieri di amministrazione di essere informati e di contribuire al governo dei rischi, giustificando la responsabilità del ricorrente; ha ritenuto infondate le contestazioni relative a conflitto di interessi dell'ispettore (assenza di effetti invalidanti provati e carattere meramente opportunistico). Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese, con annotazione relativa a eventuale ulteriore versamento previsto dall'art.13 d.P.R.115/2002.
Norme richiamate
d.lgs. 58/1998 (TUF), art. 195
Rinvio alla disciplina dell'opposizione avverso provvedimenti amministrativi in materia di servizi finanziari; strumento utilizzato per il giudizio di merito sull'atto sanzionatorio della Banca d'Italia.
d.lgs. 385/1993 (TUB), art. 54
Previsione delle attività ispettive della Banca d'Italia; base per gli accertamenti che hanno originato la contestazione.
codice del processo amministrativo (c.p.a.), art. 11
Stabilisce gli effetti processuali in caso di declinatoria di giurisdizione e la necessità di riproporre la domanda innanzi al giudice indicato, con la conseguente applicazione delle decadenze e preclusioni del giudice competente.
codice del processo amministrativo (c.p.a.), art. 73 co.1
Disciplina i termini per la produzione di documenti e memorie nel processo amministrativo; rilevanza nel contestare eventuali preclusioni processuali.
legge 24 novembre 1981 n.689, art. 14
Regola la decorrenza dei termini di contestazione e decadenza nelle materie sanzionatorie; la Corte ha ritenuto che il dies a quo possa essere individuato nel momento di compiuta valutazione ed accertamento dell'illecito da parte dell'amministrazione.
codice di procedura civile (c.p.c.), artt. 112 e 135
Richiamati con riguardo all'obbligo di pronuncia e al contenuto della motivazione (art. 112) e alle modalità di motivazione (art. 135) applicabili in sede di sindacato di legittimità.
Principi sulla responsabilità degli amministratori per violazione dei doveri di vigilanza e diligenza, utilizzati per giustificare la responsabilità del consigliere che non impedisce violazioni gestionali.
Richiamato in relazione ai requisiti del procedimento sanzionatorio bancario; rilevanza costituzionale e procedurale nelle censure avanzate.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6 par. 1
Esaminata la questione della compatibilità del procedimento amministrativo sanzionatorio con il diritto a un giudizio equo; la Corte ha ritenuto che la possibilità di opposizione alla Corte d'appello garantisca il rimedio giurisdizionale richiesto.
Statuto e norme interne Banca d'Italia (es. art. 42 Statuto, Codice di comportamento)
Richiamate nell'ambito delle censure sul conflitto di interesse degli ispettori e del codice deontologico; la Corte ha ritenuto assente il conflitto invalidante e ha qualificato la questione come profilo di opportunità non sindacabile in sede giurisdizionale.
giurisprudenza della Cassazione (es. SS.UU. 27163/2018, SS.UU. 28210/2019, 25791/2020, ecc.)
Giurisprudenza richiamata per i principi su trasferimento di giurisdizione, funzione della riproposizione del processo, valutazione del dies a quo nelle contestazioni sanzionatorie e limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e sulle garanzie procedimentali.
Massime di principio
- In caso di trasferimento della causa per difetto di giurisdizione, al giudice competente si applicano le decadenze e le preclusioni proprie di quel giudice: la riproposizione davanti al giudice indicato è considerata un nuovo giudizio con le proprie ritualità processuali.
- Il dies a quo per la decorrenza del termine di contestazione nelle procedure amministrative sanzionatorie può essere individuato non nel mero momento della constatazione materiale, ma in quello in cui l'amministrazione conclude l'istruttoria e formalizza la contestazione (valutazione temperata alla complessità del caso).
- Una notifica effettuata alla residenza può essere valida se il destinatario è cessato dalla carica per la quale era stato eletto un domicilio o se l'atto ha raggiunto lo scopo per cui è stato notificato (sanatoria per convalidazione oggettiva), purché valutata caso per caso.
- Le censure sul diritto di difesa in procedimenti sanzionatori amministrativi devono considerare l'esistenza di rimedi giurisdizionali (es. opposizione in sede civile o amministrativa) che garantiscono il contraddittorio davanti a giudice imparziale; l'assenza di alcune formalità procedimentali non determina automaticamente la nullità quando il rimedio giurisdizionale è efficace.
- I consiglieri di amministrazione delle banche hanno un obbligo di diligenza informativa e di contribuzione al governo dei rischi; la responsabilità può essere affermata se non intervengono per impedire o attenuare le decisioni dannose.
- La prova del conflitto di interesse che possa invalidare un atto gravato dall'autorità amministrativa incombe su chi lo allega; situazioni di mera opportunità o rapporti anteriori non provati come idonei a influenzare l'azione non sono in genere ritenute invalidanti.
- In sede di legittimità il sindacato sulla motivazione del giudice di merito è limitato: motivazioni stringate ma non apparenti sono ammissibili, purché consentano l'intelligibilità e il controllo di legittimità.
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