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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25864/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Contenzioso relativo ad accise su prodotti alcolici detenuti dalla società in qualità di depositario fiscale per i quali si era verificato uno "svincolo irregolare" a seguito di furto. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che il furto non costituisse causa di "abbuono" ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 504/1995 (applicabile solo se il prodotto sia materialmente disperso e non più immettibile nel circuito del consumo) e aveva accolto l'appello dell'Agenzia. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; il primo motivo denunciava la nullità della sentenza di secondo grado perché la data dell'udienza pubblica era stata comunicata via PEC all'originario difensore non più in carica, mentre i difensori sostituti non erano stati avvisati e non hanno preso parte all'udienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e dell'intero giudizio di secondo grado per omessa comunicazione della data di udienza ai difensori effettivamente in carica. Ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che dovrà anche provvedere sulle spese del presente giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. 504/1995, art. 4

    Secondo la CTR l'art. 4 si applica soltanto quando il prodotto soggetto ad accisa sia materialmente disperso e quindi fisicamente non più immettibile nel circuito del consumo; il furto che comporti uno "svincolo irregolare" non integra automaticamente la causa di abbuono prevista dalla norma.

  • d.lgs. 546/1992, art. 31

    La comunicazione della data di udienza adempie a funzione essenziale di garanzia del diritto di difesa: l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, determina la nullità della decisione pronunciata.

  • d.lgs. 546/1992, art. 61

    Riferimento formale all'applicabilità delle norme sulla comunicazione dell'udienza anche ai giudizi di appello; richiamo fatto dalla Corte per sottolineare il regime di notifiche nel processo tributario.

  • d.l. 137/2020 art. 23, comma 8-bis

    Norma emergenziale che ha previsto, nel periodo di riferimento, la possibilità di trattare alcune controversie con modalità scritte (udienza cartolare); richiamata in relazione alla modalità dell'udienza nella quale è stata discussa la causa.

  • d.l. 198/2022 art. 8, comma 8

    Ulteriore norma emergenziale o integrativa relativa alle modalità di trattazione cartolare delle cause; citata nel contesto della udienza pubblica cartolare utilizzata dal giudice.

  • Giurisprudenza richiamata: Ordinanza n. 18279/2018 (Sez. 6 - 5)

    Principio consolidato secondo cui la mancata comunicazione della data di udienza al difensore effettivo, con invio ad un diverso indirizzo PEC, determina la nullità della decisione per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.

Massime di principio

  • La comunicazione della data di udienza nel processo tributario è requisito essenziale a garanzia del diritto di difesa: la mancata notifica ai difensori effettivamente incaricati determina la nullità della decisione pronunciata in quella udienza.
  • La sostituzione dei difensori deve risultare dagli atti e le comunicazioni devono essere effettuate ai difensori attualmente in carica; l'invio della convocazione al difensore precedente non regolarizza la notifica.
  • Sul piano sostanziale delle accise, il furto e lo "svincolo irregolare" non costituiscono automaticamente causa di abbuono ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 504/1995: perché operi l'estinzione dell'obbligazione di garanzia occorre che il prodotto sia materialmente disperso e non più immettibile nel circuito del consumo.
  • In presenza di una nullità processuale rilevante (es. omessa comunicazione), il giudice di legittimità può cassare senza esaminare i restanti motivi e rinviare la causa al giudice di merito per un nuovo esame, comprensivo della liquidazione delle spese di giudizio.

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