Cassazione Civile, Sentenza n. 25869/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia nasce da una promessa di vendita del 9/3/2009 (prezzo €900.000) promossa da Chiara Silvana nei confronti di Silvana Miglioli. Successivamente Miglioli sottoscrisse un preliminare con Langellotti il 12/10/2009 (prezzo €950.000); l'attrice (Chiara) dichiarò il consenso al trasferimento diretto a Langellotti e convenne in giudizio Miglioli chiedendo l'accertamento dell'inadempimento e la pronuncia costitutiva ex art.2932 c.c. Il Tribunale trasferì l'immobile subordinando il trasferimento al pagamento di €740.000; Miglioli impugnò sostenendo che il nuovo atto fosse in realtà una cessione del contratto (art.1406 c.c.) o una novazione soggettiva/oggettiva, o comunque una diversa qualificazione giuridica dei negozi che escludesse l'inadempimento. Il giudizio di appello confermò in massima parte il primo grado e accolse l'appello incidentale di Chiara sulla domanda risarcitoria (IMU). In Cassazione Miglioli ha proposto cinque motivi, tra i quali la censura sulla qualificazione negoziale (collegamento negoziale vs. cessione/novazione), l'omesso esame di mezzi istruttori e la contestazione della condanna al risarcimento dell'IMU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Miglioli. Ha dichiarato inammissibili i motivi connessi alla diversa qualificazione negoziale e all'omesso esame delle prove per difetto di specificità e per violazione delle regole di impugnazione (art.342 c.p.c. e art.366 c.p.c.), richiamando il principio per cui l'interpretazione contrattuale è valutazione di merito non sindacabile con mere alternative ermeneutiche. Sul punto relativo al risarcimento dell'IMU (quinto motivo) la Corte ha ritenuto infondato il ricorso: l'inadempimento della promissaria acquirente ha mantenuto in capo all'altra parte gli obblighi tributari e il relativo esborso costituisce danno risarcibile. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, la ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio in favore della controricorrente (liquidate in €19.000,00 oltre accessori) e si è dato atto della possibile maggiorazione del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Invocata dall'attrice come base per ottenere una pronuncia costitutiva in luogo del contratto definitivo non concluso; la sentenza di merito ha dato rilievo alla domanda costitutiva correlata all'inadempimento della promittente acquirente
Richiamata dalla ricorrente in via alternativa per sostenere che l'atto del 12/10/2009 fosse una cessione del contratto; la Corte ha rilevato che tale qualificazione non è stata adeguatamente provata né dedotta con specificità in appello e che si tratta di valutazione di fatto/interpretativa propria del giudice di merito
Richiamati dalla ricorrente per argomentare la novazione soggettiva/oggettiva; la Corte ha ritenuto che la deduzione di novazione non fosse specificamente provata e che la contestazione si risolvesse in una diversa interpretazione contrattuale non sindacabile in cassazione
Norme sull'interpretazione del contratto: la Corte ha ribadito che l'interpretazione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in Cassazione solo se è violata la regola ermeneutica; nel caso di specie la ricorrente non ha indicato violazioni di tali criteri
Norma invocata dalla ricorrente come titolo di censura ai fini della cassazione per violazione di norme di diritto; la Corte ha richiamato il suo corretto ambito applicativo e dichiarato i motivi inammissibili per genericità o carenza di specificità
Richiamata dalla Corte d'appello per motivare l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; la Cassazione ha confermato che tale statuizione costituisce autonoma ratio decidendi che impedisce il sindacato in cassazione se non impugnata
Norma che impone la trascrizione di atti e documenti decisivi nel ricorso per cassazione; la ricorrente non ha trascritto i contratti, con conseguente inammissibilità di alcune doglianze
Richiamata in relazione alla doglianza sull'omesso esame degli elementi istruttori: la Corte ha ritenuto la censura generica e non supportata dalla trascrizione dei capitoli di prova, rendendola inammissibile
Norme sulla responsabilità contrattuale e sul risarcimento del danno: applicate dalla Corte per affermare che il pagamento dell'IMU da parte della parte danneggiata è danno risarcibile direttamente riconducibile all'inadempimento
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per un eventuale maggior versamento del contributo unificato da parte della ricorrente
Massime di principio
- In sede d'appello è necessario che le censure siano specifiche: non basta riproporre ipotesi alternative di qualificazione negoziale senza argomentare puntualmente l'errore di diritto del primo giudice (art.342 c.p.c.).
- La distinzione tra collegamento negoziale, cessione del contratto (art.1406 c.c.) e novazione (oggettiva o soggettiva) è questione di fatto e di interpretazione contrattuale riservata al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per violazione dei criteri ermeneutici (artt.1362 e ss. c.c.).
- In cassazione il ricorrente deve trascrivere e riportare in modo sintetico nel ricorso i documenti e i capitoli di prova ritenuti decisivi (art.366 c.p.c.); l'omissione può rendere inammissibile la censura sull'acquisizione o valutazione della prova.
- Il pagamento di imposte o oneri inerenti l'immobile, sostenuto per effetto dell'inadempimento contrattuale dell'altra parte, può costituire danno risarcibile ai sensi degli artt.1218 e 1223 c.c.
- Se il giudice d'appello dichiara l'inammissibilità dell'appello e, 'ad abundantiam', esamina anche il merito, la ratio di inammissibilità costituisce la decisione principale e non è sindacabile in Cassazione se non specificamente impugnata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 25778/2023 del 05/09/2023
- Sentenza civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 25833/2023 del 05/09/2023
- Sentenza civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 25840/2023 del 05/09/2023
- Sentenza civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 25844/2023 del 05/09/2023
- Sentenza civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 25847/2023 del 05/09/2023
- Sentenza civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 25864/2023 del 05/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →