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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25869/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia nasce da una promessa di vendita del 9/3/2009 (prezzo €900.000) promossa da Chiara Silvana nei confronti di Silvana Miglioli. Successivamente Miglioli sottoscrisse un preliminare con Langellotti il 12/10/2009 (prezzo €950.000); l'attrice (Chiara) dichiarò il consenso al trasferimento diretto a Langellotti e convenne in giudizio Miglioli chiedendo l'accertamento dell'inadempimento e la pronuncia costitutiva ex art.2932 c.c. Il Tribunale trasferì l'immobile subordinando il trasferimento al pagamento di €740.000; Miglioli impugnò sostenendo che il nuovo atto fosse in realtà una cessione del contratto (art.1406 c.c.) o una novazione soggettiva/oggettiva, o comunque una diversa qualificazione giuridica dei negozi che escludesse l'inadempimento. Il giudizio di appello confermò in massima parte il primo grado e accolse l'appello incidentale di Chiara sulla domanda risarcitoria (IMU). In Cassazione Miglioli ha proposto cinque motivi, tra i quali la censura sulla qualificazione negoziale (collegamento negoziale vs. cessione/novazione), l'omesso esame di mezzi istruttori e la contestazione della condanna al risarcimento dell'IMU.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Miglioli. Ha dichiarato inammissibili i motivi connessi alla diversa qualificazione negoziale e all'omesso esame delle prove per difetto di specificità e per violazione delle regole di impugnazione (art.342 c.p.c. e art.366 c.p.c.), richiamando il principio per cui l'interpretazione contrattuale è valutazione di merito non sindacabile con mere alternative ermeneutiche. Sul punto relativo al risarcimento dell'IMU (quinto motivo) la Corte ha ritenuto infondato il ricorso: l'inadempimento della promissaria acquirente ha mantenuto in capo all'altra parte gli obblighi tributari e il relativo esborso costituisce danno risarcibile. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, la ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio in favore della controricorrente (liquidate in €19.000,00 oltre accessori) e si è dato atto della possibile maggiorazione del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art.2932 c.c.

    Invocata dall'attrice come base per ottenere una pronuncia costitutiva in luogo del contratto definitivo non concluso; la sentenza di merito ha dato rilievo alla domanda costitutiva correlata all'inadempimento della promittente acquirente

  • art.1406 c.c.

    Richiamata dalla ricorrente in via alternativa per sostenere che l'atto del 12/10/2009 fosse una cessione del contratto; la Corte ha rilevato che tale qualificazione non è stata adeguatamente provata né dedotta con specificità in appello e che si tratta di valutazione di fatto/interpretativa propria del giudice di merito

  • artt.1230 e 1235 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per argomentare la novazione soggettiva/oggettiva; la Corte ha ritenuto che la deduzione di novazione non fosse specificamente provata e che la contestazione si risolvesse in una diversa interpretazione contrattuale non sindacabile in cassazione

  • artt.1362 e ss. c.c.

    Norme sull'interpretazione del contratto: la Corte ha ribadito che l'interpretazione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in Cassazione solo se è violata la regola ermeneutica; nel caso di specie la ricorrente non ha indicato violazioni di tali criteri

  • art.360 c.p.c., comma 1, n.3

    Norma invocata dalla ricorrente come titolo di censura ai fini della cassazione per violazione di norme di diritto; la Corte ha richiamato il suo corretto ambito applicativo e dichiarato i motivi inammissibili per genericità o carenza di specificità

  • art.342 c.p.c.

    Richiamata dalla Corte d'appello per motivare l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; la Cassazione ha confermato che tale statuizione costituisce autonoma ratio decidendi che impedisce il sindacato in cassazione se non impugnata

  • art.366 c.p.c., comma 1, n.6

    Norma che impone la trascrizione di atti e documenti decisivi nel ricorso per cassazione; la ricorrente non ha trascritto i contratti, con conseguente inammissibilità di alcune doglianze

  • art.112 c.p.c.

    Richiamata in relazione alla doglianza sull'omesso esame degli elementi istruttori: la Corte ha ritenuto la censura generica e non supportata dalla trascrizione dei capitoli di prova, rendendola inammissibile

  • artt.1218 e 1223 c.c.

    Norme sulla responsabilità contrattuale e sul risarcimento del danno: applicate dalla Corte per affermare che il pagamento dell'IMU da parte della parte danneggiata è danno risarcibile direttamente riconducibile all'inadempimento

  • D.P.R. 115/2002, art.13

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per un eventuale maggior versamento del contributo unificato da parte della ricorrente

Massime di principio

  • In sede d'appello è necessario che le censure siano specifiche: non basta riproporre ipotesi alternative di qualificazione negoziale senza argomentare puntualmente l'errore di diritto del primo giudice (art.342 c.p.c.).
  • La distinzione tra collegamento negoziale, cessione del contratto (art.1406 c.c.) e novazione (oggettiva o soggettiva) è questione di fatto e di interpretazione contrattuale riservata al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per violazione dei criteri ermeneutici (artt.1362 e ss. c.c.).
  • In cassazione il ricorrente deve trascrivere e riportare in modo sintetico nel ricorso i documenti e i capitoli di prova ritenuti decisivi (art.366 c.p.c.); l'omissione può rendere inammissibile la censura sull'acquisizione o valutazione della prova.
  • Il pagamento di imposte o oneri inerenti l'immobile, sostenuto per effetto dell'inadempimento contrattuale dell'altra parte, può costituire danno risarcibile ai sensi degli artt.1218 e 1223 c.c.
  • Se il giudice d'appello dichiara l'inammissibilità dell'appello e, 'ad abundantiam', esamina anche il merito, la ratio di inammissibilità costituisce la decisione principale e non è sindacabile in Cassazione se non specificamente impugnata.

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