Cassazione Civile, Sentenza n. 25778/2023 del 05/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiede il rimborso di ritenute IRPEF operate dall'INPS per il periodo 1/1/2013-31/7/2013 dopo aver trasferito la residenza in Tunisia (detassazione operata dall'1/8/2013). L'Agenzia ha negato il rimborso per mancata produzione del documento previsto dall'art. 27 della Convenzione italo-tunisina contro le doppie imposizioni. In primo e secondo grado le corti tributarie hanno respinto le istanze ritenendo applicabile una presunzione di residenza in Italia (art. 2, comma 2‑bis TUIR) e non valutando adeguatamente la documentazione fornita dal contribuente (attestazioni tunisine di residenza e di pagamento imposte, modello EP-I/2, quietanze, attestazione INPS). In cassazione il contribuente ha dedotto violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi (art. 360 n.3 e n.5 c.p.c. e altri profili di valutazione probatoria).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi 1, 3, 4 e 5 (omesso esame del compendio probatorio e falsa applicazione della presunzione di residenza), assorbendo il motivo 2; ha rigettato i motivi 6 (o presunta mutazione della motivazione/diniego in istruttoria) e 7 (mancato contraddittorio endoprocedimentale). Ha cassato la sentenza impugnata per i profili accolti e ha rinviato alla CTR d'appello dell'Abruzzo per nuovo esame della documentazione prodotta dal contribuente alla luce della Convenzione italo-tunisina. Ha inoltre disposto che il giudice del rinvio regolerà le spese processuali.
Norme richiamate
Convenzione italo-tunisina contro le doppie imposizioni (Convenzione n. 388 del 25/5/1981)
L'art. 27 della Convenzione può prevedere documenti o certificazioni necessari per ottenere il trattamento convenzionale; l'assenza di tali documenti può giustificare un diniego in iure del rimborso, ma il giudice deve valutare il materiale probatorio prodotto dal contribuente.
Art. 2, comma 2‑bis, TUIR
Prevede una presunzione relativa di residenza in Italia; la Corte segnala che tale presunzione non può essere applicata meccanicamente quando il contribuente fornisce documentazione che indica residenza fiscale in uno Stato contraente e richiede una valutazione comparativa degli indici di residenza.
Artt. 115 e 116 c.p.c.
Norme sul potere del giudice in ordine alla valutazione della prova: il giudice deve esaminare e motivare la valutazione del materiale probatorio; l'omesso esame può costituire vizio di motivazione rilevante in cassazione.
Artt. 2700 e 2679 c.c.
Riferimenti relativi al valore probatorio dei documenti pubblici e all'efficacia probatoria dei registri; invocati nel contesto della valutazione dei documenti di residenza e delle quietanze straniere.
Art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.
Gravi vizi di motivazione e omesso esame di fatti decisivi: costituiscono i motivi di cassazione invocati per contestare la sentenza di merito che non ha considerato il compendio probatorio e ha applicato erroneamente la presunzione di residenza.
Art. 348‑ter, comma 5, c.p.c.
Esclusione della 'doppia conforme' che permette alla Corte di esaminare censure relative all'omesso esame di fatti decisivi quando è evidente la mancata valutazione del materiale probatorio.
Art. 6, comma 2, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Disposizione di carattere 'lex imperfecta' che non prevede sanzione automatica (nullità) in caso di violazione; pertanto non impone in sé un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale suscettibile di annullare l'atto.
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000
l'avviso di accertamento non può essere emanato
Attribuisce sanzione (nullità) specifica in relazione a determinate violazioni procedimentali: la Corte lo usa come parametro per distinguere norme 'giustiziabili' da norme senza rimedio automatico.
Art. 10‑bis e art. 13, comma 2, legge n. 241/1990
L'art. 10‑bis (codice del procedimento amministrativo) prevede il contraddittorio endoprocedimentale ma l'art. 13, comma 2, limita l'applicazione ad alcune fattispecie; per i tributi non armonizzati (IRPEF) non è automaticamente applicabile il meccanismo generale del contraddittorio preventivo.
Massime di principio
- Quando un contribuente invoca il diritto convenzionale a esenzione o rimborso per trasferimento di residenza, il giudice deve esaminare compiutamente e motivare la valutazione di tutta la documentazione probatoria fornita (certificati di residenza, quietanze di pagamento estere, attestazioni dell'ente erogante).
- Le presunzioni di residenza fiscale previste dal TUIR sono relative e non vanno applicate in modo automatico se il contribuente produce elementi contrari che meritano valutazione comparativa.
- La mancata produzione del documento previsto da una Convenzione può costituire motivo legittimo per il diniego in iure del rimborso, ma l'Ufficio e il giudice devono chiarire e valutare tale rilievo sin dall'istruttoria e motivarlo adeguatamente.
- Per i tributi non armonizzati non vige un obbligo generale e sanzionato di contraddittorio endoprocedimentale richiamabile automaticamente: molte disposizioni dello Statuto del contribuente sono 'lex imperfecta' e non producono la nullità dell'atto salvo specifiche previsioni tassative (es. art.12, comma 7).
- Se in sede di merito il giudice omette di esaminare fatti e documenti decisivi, la Cassazione può cassare e rinviare la controversia per nuovo esame, permettendo al contribuente di ottenere una valutazione effettiva del materiale probatorio.
- Per ridurre il rischio di diniego, il contribuente che si trasferisce all'estero dovrebbe produrre certificati ufficiali di residenza fiscale, documenti attestanti il pagamento delle imposte nel paese estero e attestazioni dell'ente pagatore circa le ritenute subite.
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