Cassazione Civile, Ordinanza n. 26831/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La controversia nasce da una procedura selettiva indetta da un comune per il conferimento di un incarico dirigenziale ex art. 110, comma 1, TUEL nell’area economico-finanziaria. Secondo la Procura contabile, la commissione esaminatrice e la dirigente che aveva predisposto l’avviso e approvato i verbali avrebbero illegittimamente individuato come vincitore un candidato privo del requisito del diploma di laurea corrispondente a quelli richiesti dall’avviso. In primo grado l’azione di responsabilità erariale veniva respinta; in appello, invece, la Corte dei conti condannava i tre componenti della commissione ritenendo la loro condotta connotata da colpa grave e ravvisando un danno erariale pari agli emolumenti corrisposti al soggetto privo dei requisiti. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione ex artt. 360, comma 1, n. 1, e 362 c.p.c., deducendo eccesso di potere giurisdizionale della Corte dei conti: sostenevano che il giudice contabile avesse sconfinato nella sfera riservata all’amministrazione, sostituendosi nella valutazione discrezionale della migliore scelta organizzativa e nella qualificazione della procedura, che a loro dire sarebbe stata fiduciaria e non concorsuale; inoltre contestavano che fosse stato sindacato il merito amministrativo anziché la sola legittimità, e che fosse stata affermata la loro responsabilità senza considerare che non avevano interferito nella determinazione dei requisiti né nella valutazione dell’idoneità dei candidati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non integrassero un vero motivo inerente alla giurisdizione, ma mirassero a contestare il corretto apprezzamento in diritto compiuto dalla Corte dei conti sulla rilevanza del titolo accademico e, quindi, la legittimità della procedura selettiva e la sussistenza del danno erariale. La Cassazione ha ribadito che il controllo ex art. 111 Cost. sulle decisioni della Corte dei conti è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione e non consente di sindacare errores in iudicando o in procedendo, salvo ipotesi radicali di sconfinamento. Ha quindi escluso che la Corte dei conti avesse invaso il merito dell’azione amministrativa, osservando che essa si era limitata a verificare la conformità alla legge della procedura di assunzione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la posizione solo formale del Procuratore generale presso la Corte dei conti; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
invocato come base del ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale.
richiamato quale fondamento del ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti per motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 111 Cost.
il sindacato della Cassazione è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione e ai limiti esterni della giurisdizione, non agli errores in iudicando o in procedendo.
art. 1, comma 1, L. n. 20 del 1994
richiamato dai ricorrenti per sostenere che il giudice contabile avrebbe oltrepassato il controllo di legittimità.
norma che disciplina il conferimento dell’incarico dirigenziale oggetto della procedura selettiva.
norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
norma applicata per dichiarare il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una decisione della Corte dei conti sono deducibili soltanto motivi inerenti alla giurisdizione, ossia violazioni dei limiti esterni della giurisdizione; non è consentito trasformare il ricorso in un mezzo di controllo sulla correttezza in diritto della decisione o sulla valutazione del merito.
- L’eccesso di potere giurisdizionale ricorre solo quando il giudice speciale afferma o nega la propria giurisdizione in modo da invadere o arretrare rispetto alla sfera riservata ad altri poteri, non quando si limita a verificare la legittimità dell’azione amministrativa.
- La distinzione tra merito discrezionale dell’amministrazione e controllo di legittimità del giudice contabile resta decisiva: il giudice contabile non invade la sfera amministrativa se accerta la conformità a legge degli atti e dei presupposti dell’azione amministrativa, anche se ciò incide sull’esito della contestazione di responsabilità erariale.
- Non integra motivo inerente alla giurisdizione la censura che, sotto la veste dello sconfinamento, mira in realtà a rimettere in discussione l’interpretazione dei requisiti richiesti dalla procedura e l’apprezzamento della loro rilevanza ai fini della responsabilità contabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26784/2023 del 19/09/2023
- ordinanza_civile · 19 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26786/2023 del 19/09/2023
- ordinanza_civile · 19 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26787/2023 del 19/09/2023
- ordinanza_civile · 19 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26788/2023 del 19/09/2023
- ordinanza_civile · 19 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26792/2023 del 19/09/2023
- ordinanza_civile · 19 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26794/2023 del 19/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →