Cassazione Civile, Ordinanza n. 24461/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella di pagamento relativa a tributi per i periodi d'imposta 2009 e 2010, iscritti a ruolo a seguito di accertamenti definitivi fondati su indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973. Il debito era stato definito dal contribuente mediante un piano di rateazione, poi non rispettato con conseguente decadenza dal beneficio e iscrizione a ruolo degli importi maggiorati di accessori. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente. In appello, la CTR della Puglia aveva dichiarato l'impugnazione dell'Ufficio inammissibile per tardività, ritenendo superato il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. sulla base della data di presa in carico delle raccomandate da parte dell'ufficio postale, desunta dal timbro datario apposto sulla distinta prodotta dall'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con gli artt. 22 d.lgs. n. 546/1992, 156 c.p.c. e 2699 c.c., sostenendo che il frontespizio della sentenza di primo grado indicava la pubblicazione il 17 giugno 2016, sicché il termine per appellare scadeva il 17 gennaio 2017, e che l'elenco di spedizione delle raccomandate risultava timbrato e accettato da Poste Italiane il 10 gennaio 2017, quindi tempestivamente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato, richiamando la propria giurisprudenza, che nel processo tributario la prova del perfezionamento della notificazione a mezzo posta dell'atto di appello, ai fini del rispetto del termine lungo di impugnazione, può essere validamente data dall'elenco di trasmissione delle raccomandate munito del timbro datario postale, perché tale timbro attesta la consegna all'ufficio postale ed è equiparabile alla ricevuta di spedizione. Poiché nel caso concreto la distinta cumulativa riportava un timbro di accettazione del 10 gennaio 2017, la notifica dell'appello doveva considerarsi tempestiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge
art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
regola l'appello nel processo tributario e il relativo termine di proposizione
art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione alla disciplina processuale tributaria della notifica e del deposito degli atti
richiamato per il principio di raggiungimento dello scopo e la valutazione delle nullità processuali
richiamato in relazione alla valenza probatoria dell'atto pubblico o della certificazione apposta dall'ufficio postale
indicato come termine lungo di impugnazione rispetto al quale si discuteva la tempestività dell'appello
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale base degli accertamenti bancari che avevano originato il recupero a tassazione
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
contesto normativo degli accertamenti bancari e dell'azione impositiva
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tempestività dell'appello notificato a mezzo posta può essere dimostrata mediante la distinta di spedizione delle raccomandate recante il timbro datario di accettazione dell'ufficio postale, poiché tale timbro prova la consegna del plico all'ufficio postale entro il termine.
- Il timbro postale apposto sull'elenco di trasmissione non può essere interpretato in modo diverso dalla attestazione di ricezione da parte dell'ufficio postale, e può valere come prova equipollente alla ricevuta di spedizione.
- Se la documentazione prodotta dall'appellante dimostra che la spedizione è avvenuta entro il termine di impugnazione, l'appello non può essere dichiarato inammissibile per tardività.
- In sede di legittimità, la censura di violazione di legge è fondata quando il giudice di merito attribuisca alla documentazione postale un significato probatorio incompatibile con la sua funzione certificativa.
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