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Sentenza

Sentenza del 23/09/2016 n. 18657 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva aderito alla definizione prevista dall'art. 9-bis della Legge n. 289 del 2002 per omessi versamenti di IVA, IRAP e IRPEG, pagando la prima rata ma omettendo le successive. Sosteneva che il pagamento della prima rata fosse sufficiente a perfezionare il condono e che l'Amministrazione dovesse limitarsi a riscuotere coattivamente le rate non pagate, applicando le relative sanzioni e interessi. Contestava quindi il diniego dell'istanza e la cartella esattoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della Commissione tributaria regionale. Ha stabilito che il condono previsto dall'art. 9-bis è subordinato all'integrale pagamento dell'importo dovuto: il pagamento della sola prima rata non perfeziona la definizione e non impedisce il recupero delle imposte e delle sanzioni. Quanto all'IVA, la norma è stata inoltre ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione europea, poiché consente una rinuncia alle sanzioni e quindi incide sulla corretta riscossione del tributo. Non sono state liquidate spese di giudizio perché l'Agenzia delle Entrate non si era costituita in Cassazione.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    Definizione degli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate.

    La definizione ha natura clemenziale e si perfeziona solo con il pagamento integrale di quanto dovuto. Il versamento della prima rata, se seguito dall'omesso pagamento delle rate successive, non è sufficiente.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16, comma 2

    Facoltà di versare ratealmente l'importo dovuto.

    Il pagamento rateale è ammesso, ma l'effetto definitorio si produce soltanto quando tutte le rate sono state regolarmente versate.

  • Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente i motivi di impugnazione e le norme che si assumono violate. La Corte ha ritenuto che tale onere fosse sostanzialmente assolto, nonostante la formulazione non formalmente precisa del motivo.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ha ricondotto il motivo alla deduzione di violazione o falsa applicazione della legge, in particolare dell'art. 9-bis della Legge n. 289 del 2002.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8

    La contribuente aveva richiamato l'incertezza normativa come possibile causa di non applicazione delle sanzioni, ma la Corte non ha accolto tale argomentazione.

  • Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE

    Le misure nazionali che comportano una rinuncia generalizzata alla riscossione dell'IVA o delle relative sanzioni possono contrastare con gli obblighi europei di corretta riscossione dell'imposta.

  • Art. 4, paragrafo 3, TUE

    Impone il principio di effettività e richiede al giudice nazionale di applicare d'ufficio il diritto dell'Unione europea, anche quando l'incompatibilità non sia stata specificamente dedotta dalla parte.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    È richiamato per evidenziare che, nella definizione ex art. 9-bis, l'importo dovuto è già determinato sulla base della dichiarazione integrativa e non richiede una nuova attività di liquidazione dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata prevede il pagamento rateale, occorre verificare espressamente se la legge subordini il perfezionamento all'integrale pagamento: in tal caso, il mancato versamento anche di una sola rata successiva può rendere inefficace la definizione.
  • Il pagamento della prima rata non produce automaticamente un diritto definitivo ai benefici del condono, salvo che la specifica disciplina stabilisca espressamente il contrario.
  • Per i tributi armonizzati come l'IVA, le agevolazioni che comportano una rinuncia a imposte o sanzioni devono essere interpretate alla luce del diritto dell'Unione europea e possono essere disapplicate se compromettono la corretta riscossione del tributo.
  • La mancata definizione agevolata consente all'Amministrazione di procedere al recupero dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi secondo le regole ordinarie.
  • Il giudice nazionale può rilevare d'ufficio il contrasto tra una norma interna e il diritto dell'Unione europea, anche se la parte non lo ha dedotto in modo specifico.

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