Sentenza del 23/09/2016 n. 18657 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva aderito alla definizione prevista dall'art. 9-bis della Legge n. 289 del 2002 per omessi versamenti di IVA, IRAP e IRPEG, pagando la prima rata ma omettendo le successive. Sosteneva che il pagamento della prima rata fosse sufficiente a perfezionare il condono e che l'Amministrazione dovesse limitarsi a riscuotere coattivamente le rate non pagate, applicando le relative sanzioni e interessi. Contestava quindi il diniego dell'istanza e la cartella esattoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della Commissione tributaria regionale. Ha stabilito che il condono previsto dall'art. 9-bis è subordinato all'integrale pagamento dell'importo dovuto: il pagamento della sola prima rata non perfeziona la definizione e non impedisce il recupero delle imposte e delle sanzioni. Quanto all'IVA, la norma è stata inoltre ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione europea, poiché consente una rinuncia alle sanzioni e quindi incide sulla corretta riscossione del tributo. Non sono state liquidate spese di giudizio perché l'Agenzia delle Entrate non si era costituita in Cassazione.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Definizione degli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate.
La definizione ha natura clemenziale e si perfeziona solo con il pagamento integrale di quanto dovuto. Il versamento della prima rata, se seguito dall'omesso pagamento delle rate successive, non è sufficiente.
Legge n. 289 del 2002, art. 16, comma 2
Facoltà di versare ratealmente l'importo dovuto.
Il pagamento rateale è ammesso, ma l'effetto definitorio si produce soltanto quando tutte le rate sono state regolarmente versate.
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente i motivi di impugnazione e le norme che si assumono violate. La Corte ha ritenuto che tale onere fosse sostanzialmente assolto, nonostante la formulazione non formalmente precisa del motivo.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte ha ricondotto il motivo alla deduzione di violazione o falsa applicazione della legge, in particolare dell'art. 9-bis della Legge n. 289 del 2002.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8
La contribuente aveva richiamato l'incertezza normativa come possibile causa di non applicazione delle sanzioni, ma la Corte non ha accolto tale argomentazione.
Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE
Le misure nazionali che comportano una rinuncia generalizzata alla riscossione dell'IVA o delle relative sanzioni possono contrastare con gli obblighi europei di corretta riscossione dell'imposta.
Art. 4, paragrafo 3, TUE
Impone il principio di effettività e richiede al giudice nazionale di applicare d'ufficio il diritto dell'Unione europea, anche quando l'incompatibilità non sia stata specificamente dedotta dalla parte.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
È richiamato per evidenziare che, nella definizione ex art. 9-bis, l'importo dovuto è già determinato sulla base della dichiarazione integrativa e non richiede una nuova attività di liquidazione dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata prevede il pagamento rateale, occorre verificare espressamente se la legge subordini il perfezionamento all'integrale pagamento: in tal caso, il mancato versamento anche di una sola rata successiva può rendere inefficace la definizione.
- Il pagamento della prima rata non produce automaticamente un diritto definitivo ai benefici del condono, salvo che la specifica disciplina stabilisca espressamente il contrario.
- Per i tributi armonizzati come l'IVA, le agevolazioni che comportano una rinuncia a imposte o sanzioni devono essere interpretate alla luce del diritto dell'Unione europea e possono essere disapplicate se compromettono la corretta riscossione del tributo.
- La mancata definizione agevolata consente all'Amministrazione di procedere al recupero dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi secondo le regole ordinarie.
- Il giudice nazionale può rilevare d'ufficio il contrasto tra una norma interna e il diritto dell'Unione europea, anche se la parte non lo ha dedotto in modo specifico.
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