Cassazione Civile, Ordinanza n. 28960/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il secondo; ha cassato la sentenza impugnata per motivazione apparente e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società e i suoi soci impugnavano avvisi di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggior reddito ai fini IRPEF e IVA, disconoscendo costi indicati in fatture emesse da alcuni fornitori. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi; in appello l'Agenzia delle Entrate sosteneva che la decisione di primo grado avesse erroneamente confuso il tipo di ripresa fiscale e avesse valutato in modo apodittico la prova, mentre i contribuenti resistevano. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e illogica, in violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., lamentando che i giudici di merito avevano travisato il fondamento dell'accertamento e avevano svalutato senza adeguata motivazione gli elementi presuntivi posti a base dell'avviso. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo, rilevando che la motivazione della CTR era solo apparente: non affrontava in modo concreto le questioni devolute con l'appello e si limitava a formule generiche sulla sufficienza delle prove offerte dai contribuenti.
Norme richiamate
Nella sentenza tributaria devono essere esposti concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione; la loro omissione o l'uso di formule meramente apparenti integra nullità per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La nullità della sentenza è deducibile in cassazione quando la motivazione sia solo apparente e quindi manchi il minimo costituzionale richiesto dall'ordinamento.
art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973
È richiamato come base dell'accertamento fondato su presunzioni semplici e disconoscimento di costi non provati.
La decisione richiama il riparto dell'onere della prova tra Amministrazione e contribuenti nella dimostrazione dei presupposti dell'accertamento e della deducibilità dei costi.
Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento fiscale, ma il giudice deve valutare se siano adeguatamente superate dalla prova contraria.
Le presunzioni semplici rilevano nel giudizio tributario, purché il ragionamento presuntivo sia esplicitato e controllabile.
L'obbligo di motivazione, omologo a quello del processo tributario, impone di spiegare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza è presidio costituzionale; la sua assenza sostanziale integra violazione di legge.
È la norma processuale richiamata per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione è solo apparente quando il giudice si limiti a enunciazioni generiche o apodittiche, senza confrontarsi con le specifiche censure di appello e senza rendere intelligibile l'iter logico seguito.
- La censura per motivazione apparente è accoglibile in cassazione quando dal testo della sentenza non sia possibile ricostruire le ragioni della decisione, a prescindere dal confronto con il materiale probatorio di causa.
- Quando l'accertamento fiscale è fondato su presunzioni semplici, il giudice di merito deve dar conto in modo puntuale delle prove contrarie offerte dal contribuente e spiegare perché esse siano idonee a superare gli indizi dell'Ufficio.
- L'utilizzo di formule stereotipate sulla "conformità a norma" o sulla sufficienza della prova, senza analisi delle questioni devolute, non soddisfa l'obbligo di motivazione previsto per la sentenza tributaria.
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