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Sentenza

Sentenza del 08/03/2017 n. 5973 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2003, con cui erano stati recuperati IRES, IRAP e IVA. L’Agenzia contestava, con due motivi, la deducibilità dei costi del personale, sostenendo che la società non ne avesse provato l’inerenza ai sensi degli artt. 2697 e 2709 c.c. e dell’art. 109 del D.P.R. n. 917/1986; contestava inoltre l’esenzione IVA delle prestazioni infermieristiche, sostenendo che l’attività svolta tramite personale non subordinato e privo di partita IVA fosse di mero reclutamento, anziché sanitaria.

La decisione

La CTP di Pavia aveva annullato l’accertamento e la CTR della Lombardia aveva respinto l’appello dell’Agenzia, riconoscendo la deducibilità dei costi del personale e l’esenzione IVA delle prestazioni infermieristiche. In cassazione, entrambi i motivi dell’Agenzia sono stati dichiarati inammissibili: la CTR aveva posto correttamente sulla società l’onere di provare l’inerenza e lo aveva ritenuto assolto sulla base non solo della contabilità, ma anche delle risultanze del PVC; la valutazione delle prove non è riesaminabile in sede di legittimità. È stato inoltre ritenuto conforme al principio applicabile l’esenzione IVA, di natura oggettiva, per prestazioni sanitarie rese da una società che si avvalga di soggetti abilitati. Spese compensate. L’Agenzia, prenotando a debito, non deve versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 109 del D.P.R. n. 917/1986 (già art. 75)

    E' indubbio che l'inerenza del costo quale requisito di deducibilità vada provata dall'imprenditore.

    La deduzione dei costi richiede che il contribuente dimostri l’inerenza all’attività d’impresa; la sola contabilizzazione, senza documentazione di supporto, non è sufficiente.

  • Art. 2697 c.c.

    E' indubbio che l'inerenza del costo quale requisito di deducibilità vada provata dall'imprenditore.

    L’onere di provare i fatti che fondano la deduzione dei costi grava sull’imprenditore; nel caso concreto la CTR ha ritenuto assolto tale onere anche tramite le risultanze del PVC.

  • Art. 2709 c.c.

    La disposizione è stata invocata dall’Agenzia per contestare la valutazione dei costi, ma la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi e non ne ha fornito una distinta interpretazione.

  • Art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633/1972

    Qui può solo constatarsi l'osservanza del principio di diritto riveniente da Corte giust. 10 settembre 2002, C-141/00: l'esenzione IVA D.P.R. n. 633 del 1972 , ex art. 10, n. 18, ha valenza oggettiva e prescinde dalla forma giuridica del prestatore, nulla vietando l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di una società che si avvalga di soggetti abilitati.

    L’esenzione si riferisce alla natura sanitaria della prestazione e non dipende dalla forma giuridica del soggetto che la eroga. Una società può quindi avvalersi di professionisti abilitati e beneficiare dell’esenzione, se le prestazioni sono effettivamente sanitarie.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L'Agenzia delle entrate prenota a debito, sicchè non ha obbligo di versare l'ulteriore importo per contributo unificato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

    L’Agenzia delle entrate, in quanto soggetto che prenota a debito, non è tenuta al versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • In una controversia sulla deducibilità dei costi, il contribuente deve dimostrare l’inerenza con elementi probatori adeguati: la registrazione contabile, da sola, non basta. La prova può tuttavia risultare da un insieme di documenti e risultanze, non necessariamente da un singolo documento.
  • La Cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito sulle prove quando quest’ultimo ha applicato correttamente le regole sull’onere probatorio; non è sufficiente riproporre una diversa lettura dei fatti per ottenere il riesame.
  • Per l’esenzione IVA delle prestazioni sanitarie rileva la natura effettiva della prestazione e l’abilitazione di chi la esegue, non la forma societaria del prestatore. L’esenzione non si estende però a un’attività di mero reclutamento che non consista in prestazioni sanitarie.

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