Cassazione Civile, Ordinanza n. 00169/2026 del 03/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di intervento del Fondo di garanzia ex art. 2 L. n. 297/1982 per il pagamento del T.f.r. maturato da un lavoratore presso un'associazione datoriale poi asseritamente estinta o trasferita. L'INPS aveva contestato la spettanza del beneficio sostenendo la prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro alle dipendenze di una società cessionaria, con conseguente inesigibilità del T.f.r. nei confronti del Fondo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova del quantum; la Corte d'appello ha confermato il rigetto ma con diversa ratio, ritenendo provato un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., la continuità del rapporto di lavoro presso la società cessionaria e la non effettività delle dimissioni, considerate strumentali e dirette a eludere l'applicazione dell'art. 2112 c.c. La società cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) ultrapetizione, perché la corte territoriale avrebbe deciso su profili di validità/efficacia delle dimissioni non dedotti; (2) violazione dell'onere della prova e dell'art. 115 c.p.c., assumendo che spettasse all'INPS dimostrare la non effettività delle dimissioni; (3) violazione degli artt. 1334, 2118, 2119, 1345, 1414, 1427 ss. c.c., sostenendo che l'affermazione di non effettività non bastava a rendere inefficaci le dimissioni in assenza dei vizi tipici; (4) violazione degli artt. 2112, 2120 c.c. e art. 2 L. n. 297/1982, deducendo che la responsabilità del cessionario è solo solidale e non esclude l'accesso immediato al Fondo in caso di fallimento del cedente; (5) violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in punto di prova del trasferimento d'azienda, censurando il ragionamento presuntivo seguito dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto preliminarmente sussistente l'interesse ad impugnare della società cessionaria, poiché la statuizione sul trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. comportava un pregiudizio attuale e concreto, idoneo a farne una parte sostanzialmente soccombente quanto all'individuazione del debitore del T.f.r. Nel merito, ha dichiarato infondati o inammissibili i motivi: i primi due perché la Corte d'appello si era limitata a decidere sull'eccezione di inesigibilità sollevata dall'INPS e la censura sul convincimento probatorio non poteva tradursi in una rivalutazione del merito; il terzo perché la corte territoriale aveva accertato che le dimissioni erano state uno strumento fraudolento per eludere l'applicazione dell'art. 2112 c.c., integrando quindi una fattispecie di inefficacia ex art. 1344 c.c.; il quarto perché non si confrontava con la ratio decidendi, fondata non sulla mera solidarietà del cessionario ma sulla prosecuzione del rapporto e sull'inesigibilità del credito verso il Fondo; il quinto perché si limitava a contestazioni generiche sul ragionamento presuntivo senza evidenziarne l'assoluta illogicità o contraddittorietà. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'interesse ad impugnare è ricavato in senso sostanziale e materiale, come utilità concreta alla rimozione del pregiudizio derivante dalla sentenza.
La corte territoriale non è incorsa in ultrapetizione perché si è pronunciata nei limiti dell'eccezione di inesigibilità sollevata dall'INPS.
La censura non può risolversi in una diversa lettura del materiale probatorio, se il giudice ha rispettato il prudente apprezzamento.
Il sindacato di legittimità non consente di sovrapporre una diversa valutazione del fatto al prudente apprezzamento del giudice di merito.
La parte ricorrente ha invocato la violazione dell'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata perché non confrontata con l'accertamento di merito.
Il ricorso per cassazione sul ragionamento presuntivo è ammissibile solo se denuncia illogicità o contraddittorietà manifeste del percorso inferenziale.
Le presunzioni semplici sono rimesse alla valutazione del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti della motivazione logicamente viziata.
Invocato dalla ricorrente nel tentativo di contestare l'efficacia delle dimissioni.
Invocato dalla ricorrente in tema di dimissioni e cessazione del rapporto.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro.
Le dimissioni possono essere ritenute inefficaci se costituenti mezzo fraudolento per eludere una norma imperativa.
Invocato dalla ricorrente in tema di simulazione/inefficacia dell'atto, ma non decisivo nel caso concreto.
Invocati dalla ricorrente per sostenere che mancasse l'accertamento dei vizi del consenso tipici.
Il trasferimento d'azienda comporta la continuità del rapporto di lavoro e può determinare la responsabilità della cessionaria per i crediti maturati nel periodo pertinente; la sua applicazione può essere elusa da atti fraudolenti, ma tali atti sono inefficaci.
Invocato in relazione al T.f.r. maturato dal lavoratore.
Disciplina l'intervento del Fondo di garanzia per il T.f.r., che nel caso è stato escluso per ritenuta inesigibilità del credito verso il Fondo stesso.
L'atto posto in essere per eludere l'applicazione di una norma imperativa è inefficace perché fraudolento.
La parte soccombente è condannata alle spese del giudizio di legittimità.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È la norma che ha inserito il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare va valutato in termini sostanziali: è sufficiente che la sentenza produca un pregiudizio concreto e attuale idoneo a formare giudicato, anche se la parte non è formalmente l'unica soccombente nel dispositivo.
- Non vi è ultrapetizione quando il giudice si pronuncia su un'eccezione proposta dalla controparte, anche se la motivazione valorizza circostanze di fatto non esplicitamente sviluppate come autonomo petitum o causa petendi.
- La contestazione della valutazione probatoria del giudice di merito è inammissibile in cassazione se si limita a proporre una lettura alternativa dei fatti; per superare il vaglio di legittimità occorre denunciare specifiche illogicità, contraddizioni o violazioni dei criteri legali di prova.
- Il giudice di merito può fondare l'accertamento del trasferimento d'azienda e della continuità del rapporto di lavoro su elementi complessivi, anche presuntivi, quali prosecuzione dell'attività negli stessi locali, con gli stessi beni e clienti e con il medesimo trattamento retributivo.
- Gli atti formalmente unilaterali del lavoratore possono essere reputati inefficaci quando risultino strumenti fraudolenti predisposti per eludere l'applicazione di una norma imperativa, come quella sul trasferimento d'azienda; in tal caso opera l'inefficacia per frode alla legge.
- Il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, cioè con la specifica ragione giuridica posta a base del decisum.
- In tema di presunzioni semplici, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della tenuta logica e giuridica del percorso inferenziale, non potendo la Corte sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
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