Cassazione Civile, Ordinanza n. 00063/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da una dipendente del personale A.T.A. che aveva ottenuto in primo grado l'accertamento del diritto al computo, nell'anzianità di servizio, dell'attività svolta prima dell'immissione in ruolo nelle medesime mansioni. Il Tribunale aveva accolto la domanda ma aveva compensato integralmente le spese di lite, ritenendo la questione nuova e segnata da oscillazioni giurisprudenziali. La lavoratrice aveva impugnato solo il capo sulle spese, ma la Corte d'Appello aveva confermato la compensazione. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 569 d.lgs. n. 297 del 1994, degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 4 d.m. n. 55 del 2014 e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la questione non era nuova perché già disciplinata e chiarita da anni; (2) ulteriore violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e delle medesime norme costituzionali, rilevando che le pronunce europee e della Cassazione richiamate dal primo giudice erano risalenti e già recepite dalla giurisprudenza di legittimità, tanto che la lavoratrice aveva diffidato il Ministero prima del giudizio; (3) nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione, poiché la Corte territoriale non avrebbe indicato reali contrasti giurisprudenziali idonei a giustificare la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i tre motivi, esaminati congiuntamente. Ha affermato che, nel regime dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese è consentita solo nei casi di soccombenza reciproca o, in alternativa, di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza, sopravvenienze o assoluta incertezza di gravità analoga. Nel caso concreto, le questioni relative al computo dell'anzianità del personale A.T.A. e alla ricostruzione di carriera erano già state decise dalla Cassazione da anni e non potevano essere considerate nuove né controverse al momento dell'introduzione della causa. È stata quindi cassata solo la sentenza d'appello nella parte relativa alle spese, mentre la decisione di merito sul diritto della lavoratrice è rimasta ferma. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente.
Norme richiamate
art. 569 d.lgs. n. 297 del 1994
norma richiamata dalla ricorrente come base della disciplina della ricostruzione di carriera del personale A.T.A.; la Corte la considera nel quadro normativo già consolidato e non fonte di novità della questione.
richiamato in tema di regolazione delle spese di lite; la Corte lo considera insieme all'art. 92 c.p.c. per affermare che la compensazione è eccezionale rispetto al principio di soccombenza.
la compensazione delle spese è ammessa, nel regime applicabile, solo in presenza di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza, sopravvenienze o assoluta incertezza di gravità analoga.
art. 4, commi 1 e 5, d.m. n. 55 del 2014
norma richiamata dalla ricorrente in relazione alla liquidazione delle spese; nel provvedimento viene in concreto rideterminata la liquidazione in favore della parte vittoriosa.
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla compensazione delle spese, quale profilo di tutela del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
richiamato sia per la censura sulla compensazione sia per il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione.
richiamato come fonte della modifica dell'art. 92 c.p.c., rilevante per delimitare i casi di compensazione delle spese.
sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale
richiamata quale parametro del regime dell'art. 92 c.p.c. applicabile alla controversia.
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 92 c.p.c. come modificato, la compensazione integrale delle spese non può essere disposta in modo ampio o discrezionale, ma solo in presenza di uno dei presupposti tipici previsti dalla norma o di situazioni di gravità analoga.
- Ai fini della compensazione per assoluta novità della questione, occorre verificare la situazione esistente al momento dell'introduzione della causa: se la questione era già stata risolta in modo stabile dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere qualificata come nuova, anche se il giudice di merito la ritenga tecnicamente complessa.
- La mera complessità normativa o il tecnicismo della materia non bastano, da soli, a giustificare la compensazione delle spese quando esistano già precedenti di legittimità consolidati e non contrastati.
- Quando il giudice di merito dispone la compensazione delle spese senza indicare un effettivo contrasto o una reale novità giurisprudenziale, la motivazione risulta censurabile in cassazione.
- Se la cassazione accoglie il ricorso limitatamente alla regolazione delle spese e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza in parte qua e decidere direttamente nel merito sulla liquidazione delle spese.
- La ricostruzione della carriera del personale A.T.A. va valutata alla luce di un orientamento di legittimità già consolidato; pertanto, ai fini delle spese, tale controversia non può essere trattata come questione assolutamente nuova.
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