Cassazione Civile, Ordinanza n. 00066/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una docente volta ad ottenere il trasferimento, in sede definitiva e anche in soprannumero, in uno degli ambiti della Provincia di Agrigento nell'ambito della mobilità per l'anno scolastico 2016/2017. La ricorrente sosteneva che alcuni posti disponibili, dopo la fase B della procedura, erano stati attribuiti a colleghi inseriti nelle successive fasi B3 e C, che l'avevano sopravanzata pur essendo ella collocata nella fase B1. Il Tribunale aveva inizialmente accolto la domanda, ma la sentenza era stata riformata in appello per difetto di contraddittorio verso i controinteressati; riassunto il giudizio, il Tribunale aveva nuovamente accolto la domanda e condannato il Ministero al trasferimento e alle spese. La Corte d'Appello di Palermo aveva poi riformato nel merito la decisione, ritenendo che la docente dovesse provare che, se i posti fossero stati assegnati ai candidati delle fasi successive, essi le sarebbero stati attribuiti secondo le preferenze espresse nelle domande; in mancanza di tale prova, aveva rigettato la domanda e condannato la ricorrente alle spese. Nel ricorso per cassazione la docente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sulla notificazione della sentenza e sui termini di impugnazione, sostenendo che la notifica della sentenza di primo grado al funzionario dell'amministrazione, presso l'indirizzo PEC indicato in giudizio e presente nel registro delle PA, fosse idonea a far decorrere il termine breve per l'appello, con conseguente tardività dell'impugnazione ministeriale; con gli altri due motivi ha censurato il merito della decisione di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo valida la notifica della sentenza di primo grado eseguita telematicamente presso l'indirizzo PEC dell'ufficio scolastico provinciale e indicato dal funzionario costituito, e ha affermato che tale notifica era efficace anche ai fini della decorrenza del termine breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. Poiché il Ministero aveva proposto appello oltre il termine di trenta giorni dalla notifica, l'impugnazione doveva essere dichiarata inammissibile. Ne è conseguita la cassazione senza rinvio della sentenza d'appello, perché il processo di secondo grado non avrebbe potuto proseguire. Sono stati assorbiti i motivi di merito. La Corte ha inoltre regolato le spese ponendole a carico del Ministero per il grado di appello e per il giudizio di cassazione. Il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado resta ferma, compreso il capo sulle spese.
Norme richiamate
richiamato tra le norme denunciate per la disciplina della notificazione degli atti processuali e del domicilio della parte costituita.
richiamato in relazione alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione.
il termine breve per impugnare decorre dalla rituale notificazione della sentenza; nel caso concreto l'appello ministeriale è stato ritenuto tardivo perché proposto oltre trenta giorni dalla notifica valida.
confermato che la notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per proporre appello.
art. 16, comma 47, del d.l. n. 179/2012
richiamato nel motivo di ricorso in combinato con la disciplina delle notificazioni telematiche alle pubbliche amministrazioni.
art. 16, comma 12, del d.l. n. 179/2012
"Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni"
la Corte lo interpreta nel senso che la notifica eseguita alla pubblica amministrazione ai recapiti PEC da essa comunicati e risultanti nei registri, o comunque indicati dal difensore o funzionario costituito, è valida ed efficace anche ai fini processuali, senza necessità di notificare l'atto presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato se non costituita nel grado precedente.
richiamato per individuare la difesa in giudizio della pubblica amministrazione tramite propri dipendenti e il regime delle notifiche presso gli indirizzi dalla stessa indicati.
consente la cassazione senza rinvio quando il processo di appello non poteva essere proseguito, come nel caso di appello tardivo e quindi inammissibile.
Massime di principio
- La notificazione della sentenza effettuata telematicamente a una pubblica amministrazione presso un indirizzo PEC presente nei registri pubblici e indicato nel giudizio dal funzionario costituito è valida e idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
- Quando la sentenza di primo grado è ritualmente notificata alla parte vittoriosa nel merito, l'appello proposto oltre il termine di trenta giorni è inammissibile per tardività.
- Se il giudizio di appello non poteva essere proseguito per tardività dell'impugnazione, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata senza rinvio.
- L'accoglimento del motivo processuale assorbe i motivi di merito, che restano privi di esame.
- In caso di cassazione senza rinvio per inammissibilità dell'appello, passa in giudicato la sentenza di primo grado, compresi i capi sulle spese.
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