Cassazione Civile, Ordinanza n. 00074/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente di un comune, inquadrato come operaio e addetto a mansioni di raccolta rifiuti e poi, per parte del periodo considerato, a mansioni di pulizia presso il mercato ittico, ha chiesto in giudizio l’accertamento dell’inadempimento datoriale consistente nella mancata manutenzione e pulizia dei dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro, nonché la condanna al rimborso delle spese da lui sostenute per provvedervi personalmente nell’ultimo decennio precedente la domanda. Il tribunale ha rigettato la domanda; la corte d’appello l’ha invece accolta, ritenendo che gli indumenti e gli altri DPI avessero funzione protettiva anche nelle mansioni svolte presso il mercato ittico e che, quindi, il datore fosse obbligato alla loro manutenzione indipendentemente dal singolo servizio di adibizione. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione delle norme processuali sul contenuto della domanda e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la corte territoriale avrebbe illegittimamente superato il fatto che nel ricorso introduttivo erano state dedotte mansioni di nettezza urbana su strada, mentre in giudizio era emersa per una parte del periodo una diversa assegnazione al mercato ittico; secondo il ricorrente ciò avrebbe comportato mutatio libelli o, comunque, una modificazione della domanda non consentita nel rito del lavoro fuori dai limiti e dalle forme previste dall’art. 420 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse mutatio libelli né emendatio libelli, perché la domanda era sufficientemente individuata dall’allegazione dell’esistenza del rapporto di lavoro, dell’adibizione a mansioni di pulizia e della mancata manutenzione/lavaggio dei DPI necessari per quelle lavorazioni. Il mutamento del servizio di assegnazione nel corso del medesimo rapporto non costituiva elemento essenziale di individuazione del diritto azionato, trattandosi di circostanza che attiene al merito e non all’oggetto del contendere. La Corte ha inoltre osservato che il datore di lavoro non poteva dirsi disorientato nel contraddittorio, poiché le ulteriori specificazioni sul servizio di adibizione riguardavano fatti appartenenti alla realtà comune alle parti e non decisivi per la delimitazione della domanda. Ha quindi confermato la condanna alle spese e ha escluso le ulteriori conseguenze sanzionatorie ex art. 96 c.p.c. richiamate nella proposta di definizione accelerata, perché la decisione finale non era conforme alla proposta stessa.
Norme richiamate
proposta di definizione accelerata
la proposta di inammissibilità non è stata seguita, perché il motivo era processuale e quindi ammissibile, pur essendo infondato
la censura è stata formalmente incardinata come violazione processuale
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per l’asserita mutatio libelli
richiamato quale parametro del contenuto del ricorso introduttivo nel rito del lavoro
richiamato in relazione alle difese del convenuto nel rito del lavoro
richiamato per il tema della modifica della domanda nel rito del lavoro, ammessa solo nei limiti consentiti e previa autorizzazione del giudice in presenza di gravi motivi
la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per le ulteriori condanne, perché la decisione non ha confermato la proposta accelerata
art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L’individuazione del fatto costitutivo della domanda deve essere compiuta in modo non formalistico, considerando solo gli elementi strettamente necessari a comprendere l’oggetto del contendere e tenendo conto dei fatti che, appartenendo alla realtà comune delle parti, sono necessariamente noti e non possono disorientare il contraddittorio.
- Nel rito del lavoro, la distinzione tra mutatio ed emendatio libelli va apprezzata con riferimento alla sostanza del bene della vita richiesto e ai fatti essenziali posti a fondamento della pretesa; le specificazioni ulteriori che non incidono sull’individuazione del diritto azionato restano sul piano del merito.
- Quando il rapporto di lavoro è unico e prosegue tra le stesse parti, il mutamento della sola articolazione organizzativa o del servizio di assegnazione, se non muta il nucleo fatto-valutativo della pretesa, non comporta di per sé una modifica vietata della domanda.
- Non integra violazione del diritto di difesa l’esame di circostanze ulteriori che, pur riferite a diversi periodi o uffici di assegnazione, siano comunque prevedibili e coerenti con la medesima allegazione fondamentale già dedotta in giudizio.
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