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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00157/2026 del 03/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla mancata corresponsione della parte variabile della retribuzione di posizione a dirigenti medici assunti o trasferiti dopo il 1 gennaio 2007. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte, con qualificazione della pretesa in termini risarcitori e liquidazione equitativa del 50% dell’indennità rivendicata; in appello la decisione è stata ribaltata e la domanda è stata rigettata. I ricorrenti hanno proposto tre motivi di cassazione. Con il primo hanno denunciato violazione di norme sulle obbligazioni risarcitorie, sulla prova e sulle presunzioni, sostenendo che la Corte d’appello avesse preteso una prova eccessivamente rigorosa, quasi diabolica, chiedendo di ricostruire un ipotetico provvedimento di graduazione delle funzioni e il peso economico esatto dell’incarico che sarebbe stato loro attribuito, mentre sarebbe bastato dimostrare la concreta possibilità di ottenere l’incarico e, quindi, la perdita di chance. Con il secondo hanno dedotto ultrapetizione/violazione dell’art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, assumendo che la Corte territoriale avesse travisato le allegazioni qualificandole come richiesta "a pioggia" e avesse trascurato i dati relativi a professionalità, esperienza pregressa e successivi conferimenti di incarichi. Con il terzo hanno lamentato violazione delle regole sull’apprezzamento delle prove, sostenendo che quei medesimi elementi avrebbero consentito una prova presuntiva della concreta possibilità di ottenere l’incarico dirigenziale e della correlata perdita economica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha riconosciuto in astratto che, nelle azioni risarcitorie di questo tipo, il lavoratore deve allegare la fonte del diritto e l’inadempimento datoriale, mentre il danno da perdita di chance può essere liquidato anche equitativamente; tuttavia ha ritenuto che, nel caso concreto, la Corte d’appello avesse correttamente escluso la sufficienza delle allegazioni e delle prove offerte, giudicandole troppo generiche per fondare il ragionamento probabilistico necessario a dimostrare la chance perduta. In particolare, l’avere svolto incarichi di responsabilità in altre strutture e l’aver ricevuto successivi incarichi senza retribuzione variabile non erano ritenuti elementi decisivi o idonei a dimostrare la concreta probabilità di conferimento dell’incarico e il suo valore economico. La Suprema Corte ha quindi qualificato i motivi come una richiesta di nuova valutazione del merito delle prove, inammissibile in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna al pagamento delle spese di cassazione e con applicazione del contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale che delimita i vizi deducibili in cassazione; le censure sono state ritenute in realtà dirette a ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre un vizio di ultrapetizione/travisamento della domanda; la Corte ha escluso che vi sia stato un travisamento della domanda, ravvisando solo una diversa valutazione della specificità delle allegazioni.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare l’apprezzamento delle prove; la Corte ha rilevato che la doglianza mira in realtà a sovvertire il giudizio di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove; la Corte ha ribadito che si tratta di apprezzamento di merito non sindacabile se non nei limiti di legge.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di danno risarcibile; la Corte ha ricondotto la domanda alla logica del risarcimento da perdita di chance.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per la liquidazione equitativa del danno; la Corte ha affermato che la liquidazione equitativa è possibile solo dopo aver allegato e provato gli elementi costitutivi della chance perduta.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell’onere della prova; la Corte ha ribadito che il lavoratore deve allegare il danno e i suoi elementi costitutivi, mentre il datore deve provare fatti estintivi o impeditivi.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di presunzioni; la Corte ha escluso che i fatti allegati fossero sufficienti a fondare una prova presuntiva della concreta chance perduta.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di presunzioni semplici; la Corte ha ritenuto che gli elementi indicati non consentissero un ragionamento probabilistico attendibile sulla probabilità di conferimento dell’incarico.

  • art. 33 CCNL 2002-2005 area medica e veterinaria

    Richiamato come disciplina collettiva che collega la retribuzione di posizione parte variabile alla graduazione delle funzioni, considerata fattore costitutivo del diritto alla relativa quota.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle azioni risarcitorie fondate sulla perdita di chance, il danneggiato deve allegare e provare non solo l’inadempimento o l’illecito, ma anche gli elementi costitutivi della chance perduta, cioè una concreta e plausibile occasione favorevole, il possibile vantaggio perso e il nesso causale secondo criteri di regolarità causale e probabilità.
  • La liquidazione equitativa del danno non esonera la parte dall’onere di fornire una base fattuale sufficientemente specifica; l’equità opera nella quantificazione, non nella sostituzione della prova del fatto costitutivo della chance.
  • La valutazione della sufficienza delle allegazioni e del materiale probatorio ai fini dell’apprezzamento probabilistico della chance perduta appartiene al giudizio di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura si risolve nella richiesta di una diversa lettura delle prove.
  • La deduzione di incarichi professionali pregressi o di successive attribuzioni di funzioni non è, di per sé, sufficiente a dimostrare la concreta probabilità di un diverso conferimento, ove manchi la specificazione del peso dell’incarico, del livello di responsabilità e del valore economico secondo i parametri della disciplina collettiva.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come strumento di revisione del fatto o del convincimento del giudice di merito, quando la critica riguardi in sostanza la valutazione delle prove e la ricostruzione del quadro probabilistico.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimonialeNesso di causalità

Testo integrale

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