Cassazione Civile, Ordinanza n. 00070/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le ricorrenti avevano già visto rigettate in giudicato le domande principali dirette a ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro con il Ministero della giustizia o, in subordine, l'accertamento di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, con pagamento di differenze retributive e risarcimento del danno, fondate sull'assunto che il contratto di fornitura di servizi tra il Ministero e la società appaltatrice celasse un'intermediazione vietata di manodopera o comunque un appalto non genuino/somministrazione irregolare. Rimasta in discussione, dopo precedente cassazione con rinvio, la sola domanda di differenze retributive ex art. 2126 c.c. per asserito rapporto di lavoro di fatto direttamente con il Ministero, la Corte d'appello aveva ritenuto, all'esito della prova testimoniale, che i funzionari dell'ufficio giudiziario avessero svolto solo un coordinamento delle operatrici della società, senza esercizio di potere direttivo e gerarchico; che le lavoratrici facessero riferimento alla società e non al Ministero; che l'uso di strutture e mezzi dell'ufficio non fosse decisivo; e che anche ferie, permessi e assenza di iniziative disciplinari fossero compatibili con l'assenza di subordinazione. Con il ricorso per cassazione le lavoratrici hanno dedotto violazione delle norme sul giudizio di rinvio e sul riparto dell'onere probatorio, lamentando che il giudice di rinvio avesse esaminato solo parte dei testimoni, omesso esibizioni e documenti sull'appalto e sui procedimenti amministrativi, trascurato ordini di servizio e richieste di ferie/permessi; hanno inoltre censurato la mancata acquisizione dei contratti di appalto e il mancato uso di poteri istruttori officiosi, l'omesso esame della difformità tra prestazione pattuita e prestazione resa, e la violazione dell'art. 2126 c.c. per non aver valorizzato l'inserimento nell'organizzazione dell'ente e lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle formalmente previste.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i motivi, osservando che il giudice del rinvio aveva correttamente svolto l'istruttoria e tratto un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione: dalla prova testimoniale risultava che il rapporto operativo delle lavoratrici era con la società formale datrice e che i funzionari della cancelleria si limitavano a un coordinamento, senza eterodirezione. La possibile divergenza tra contenuto contrattuale dell'appalto e attività concretamente svolta è stata giudicata non decisiva, perché comunque mancava l'elemento della subordinazione verso il Ministero; analogamente è stata ritenuta irrilevante l'acquisizione di documenti amministrativi dall'esito esplorativo. La Corte ha escluso anche la violazione dell'art. 2697 c.c., ribadendo che l'onere di provare un rapporto di lavoro di fatto con il Ministero gravava sulle ricorrenti, e ha chiarito che i poteri istruttori officiosi non devono essere usati per colmare incertezze non più attuali o per un nuovo tentativo di rivalutazione probatoria. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando le ricorrenti alle spese in favore di entrambe le controparti e applicando ulteriori condanne ex art. 96 c.p.c., oltre agli effetti economici di cui al d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 2126 c.c.
La tutela per prestazioni di fatto presuppone comunque l'accertamento di un effettivo rapporto lavorativo svolto in concreto alle dipendenze del soggetto indicato come datore; nel caso, tale prova non è risultata raggiunta.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare l'esistenza di fatto di un rapporto di lavoro subordinato con il Ministero gravava sulle ricorrenti e non è stato assolto.
art. 115 c.p.c.
Le censure sul mancato esame di documenti e prove sono state considerate, nella sostanza, richieste di nuova valutazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
La dedotta violazione è stata esclusa perché la valutazione delle prove è rimessa al merito, quando non si alleghi un vizio logicamente riconducibile alla norma.
art. 209 c.p.c.
L'istruttoria può essere chiusa quando i risultati probatori siano già raggiunti; non vi è un obbligo di prosecuzione per esplorare ulteriormente la prova.
art. 210 c.p.c.
Il mancato ricorso all'esibizione è stato ritenuto non decisivo, anche perché le richieste avevano finalità esplorativa.
art. 383 c.p.c.
Invocato nel motivo come norma regolatrice del giudizio di rinvio; la Corte ha escluso la sua violazione.
art. 384 c.p.c.
Invocato nel motivo sul giudizio di rinvio; la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio si sia attenuto ai principi fissati.
art. 394 c.p.c.
Richiamato in relazione ai poteri del giudice di rinvio; nessuna violazione è stata ravvisata.
art. 437 c.p.c.
Richiamato per lamentare omesse acquisizioni e istruttoria incompleta; la Corte ha respinto la censura, qualificandola come richiesta di rivalutazione del merito.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame è stato escluso perché le doglianze miravano in realtà a una diversa lettura delle prove e non a un fatto storico decisivo trascurato.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
La Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata in favore delle controparti.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
È stata applicata un'ulteriore condanna di natura sanzionatoria nei confronti delle ricorrenti.
art. 380-bis c.p.c.
È stata richiamata la proposta di definizione accelerata e la successiva trattazione camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, secondo la formula di rito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, quando la doglianza mira solo a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.
- La domanda di accertamento di un rapporto di lavoro di fatto richiede la prova concreta dell'eterodirezione e della subordinazione verso il soggetto indicato come datore; il mero inserimento organizzativo della prestazione o l'uso di strutture del committente non bastano.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al perimetro fissato dalla cassazione, ma conserva la libertà di apprezzare le prove e di ritenere sufficiente l'istruttoria già svolta quando i fatti decisivi siano stati accertati.
- L'omesso uso di poteri istruttori officiosi non integra di per sé un vizio denunciabile se la parte non dimostra un'incertezza probatoria ancora attuale e decisiva; tali poteri servono a dirimere dubbi, non a consentire un nuovo tentativo esplorativo.
- L'onere di provare il fatto costitutivo del rapporto subordinato e delle conseguenti differenze retributive incombe su chi agisce in giudizio.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando la censura, sotto l'apparente veste dell'art. 360 n. 5 c.p.c., contesta in realtà la maggiore o minore attendibilità delle prove già esaminate dal giudice di merito.
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