Cassazione Civile, Ordinanza n. 35106/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso per omesso versamento dei contributi alla gestione separata dovuti per l'anno 2009 da parte di un libero professionista. In primo grado l'opposizione all'avviso era stata accolta, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo che il termine di prescrizione quinquennale decorresse dal 6 luglio 2010, perché il D.P.C.M. 10 giugno 2010 aveva differito il termine originario di pagamento dei contributi dal 16 giugno 2010 al 6 luglio 2010. Il ricorrente ha impugnato in cassazione deducendo, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., che tale differimento non gli fosse applicabile poiché aveva aderito sin dall'inizio al regime dei minimi ed era quindi escluso dagli studi di settore; secondo il ricorrente, il termine di prescrizione doveva decorrere dal 16 giugno 2010, con conseguente maturazione della prescrizione al 16 giugno 2015, senza interruzione utile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha confermato il principio secondo cui, ai fini della decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata, rileva anche il differimento del termine di versamento disposto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 per i contributi relativi all'anno 2009. Ha osservato che l'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241/1997 attribuisce al D.P.C.M. natura regolamentare e che il differimento si applica a tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dalla concreta adesione del singolo soggetto agli studi medesimi o dal regime fiscale prescelto. Poiché l'atto di messa in mora dell'INPS è intervenuto nel quinquennio decorrente dal termine differito, esso ha validamente interrotto la prescrizione. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'INPS non ha svolto attività difensiva oltre il deposito della procura; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso dedotto per violazione di legge.
D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1
Ha differito, senza maggiorazione, il termine di pagamento dei contributi relativi all'anno 2009 al 6 luglio 2010; tale differimento rileva anche ai fini della decorrenza della prescrizione.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241 del 1997
Attribuisce al D.P.C.M. il potere di modificare i termini degli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi; il decreto ha quindi natura regolamentare e integra la disciplina primaria.
art. 1, comma 113, legge 24 dicembre 2007, n. 244
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'esclusione dal regime degli studi di settore; la Corte non ne ha tratto effetti decisivi, perché ha valorizzato il dato oggettivo dell'attività svolta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Ai fini della prescrizione dei contributi previdenziali, il termine iniziale va individuato tenendo conto anche di eventuali differimenti del termine di versamento disposti con fonte regolamentare legittimata dalla legge.
- Il D.P.C.M. che differisce i termini di pagamento dei contributi per una certa categoria di attività si applica a tutti i soggetti che svolgono attività economiche rientranti nell'ambito oggettivo degli studi di settore, non solo a chi in concreto vi sia assoggettato sul piano fiscale.
- Per stabilire la decorrenza della prescrizione non rileva la scelta del singolo professionista di un particolare regime fiscale, se l'attività svolta rientra tra quelle per cui il differimento è stato previsto.
- Un atto di costituzione in mora intervenuto entro il termine di prescrizione, computato dal termine differito di pagamento, interrompe validamente la prescrizione del credito contributivo.
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