Cassazione Civile, Ordinanza n. 03699/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava imposte di registro, ipotecarie e catastali dopo aver revocato l’agevolazione connessa al trasferimento di un immobile acquistato da una società con dichiarazione di rivendita entro tre anni. La società aveva chiesto l’annullamento dell’atto sostenendo che non aveva potuto rivendere entro il termine per una causa di forza maggiore: nel triennio era stata trascritta una domanda giudiziale di simulazione e revocatoria relativa all’atto di acquisto e al dante causa, circostanza che rendeva di fatto impossibile la rivendita. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo inammissibile per novità una delle censure dell’Ufficio e infondata l’altra. In Cassazione l’Agenzia deduceva due motivi: violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992, perché la CTR avrebbe erroneamente qualificato come domanda nuova la difesa dell’Ufficio sulla revoca del beneficio; violazione dell’art. 1, sesto periodo, tariffa parte prima allegata al d.P.R. 131/1986, per avere la CTR riconosciuto la forza maggiore, mentre la trascrizione della domanda giudiziale non sarebbe stata causa imprevedibile e inevitabile, né riferibile alla sfera del contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il secondo motivo, osservando che sotto la veste della violazione di legge l’Agenzia sollecitava una rivalutazione del fatto, preclusa in cassazione, e che comunque la motivazione della CTR era logicamente e giuridicamente corretta. La Corte ha affermato che la trascrizione di una domanda giudiziale di simulazione e revocatoria sull’immobile può integrare una causa di forza maggiore idonea a impedire la rivendita entro tre anni, perché si tratta di evento sopravvenuto, imprevedibile e non imputabile al contribuente; inoltre non era esigibile vendere a prezzo vile un bene gravato da una simile trascrizione. Il primo motivo è rimasto assorbito. Le spese sono state compensate per la novità della questione e non è stato applicato l’obbligo del contributo unificato in quanto la parte soccombente era un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
Nel giudizio tributario è vietata la proposizione di domande nuove in appello; la CTR aveva ritenuto nuova la doglianza dell’Ufficio, ma la Cassazione non ha accolto il motivo perché assorbito e, comunque, il focus decisivo era sulla forza maggiore.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione o falsa applicazione di legge riguarda l’erronea individuazione o applicazione della norma, non la rivalutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.
art. 1, sesto periodo, tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986
"se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ... ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni"
L’agevolazione resta subordinata alla rivendita entro tre anni, ma il mancato rispetto del termine può essere giustificato da forza maggiore sopravvenuta.
art. 2652, primo comma, nn. 4) e 5), c.c.
Devono essere trascritte le domande giudiziali dirette all’accertamento della simulazione o alla revoca di atti soggetti a trascrizione; la trascrizione opera a tutela dei terzi e incide sulla circolazione del bene.
La simulazione non è opponibile ai terzi di buona fede che abbiano acquistato dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non si applica l’ulteriore contributo unificato quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge non consente di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito, ma solo la correttezza dell’individuazione e applicazione della norma.
- In tema di agevolazioni fiscali per la rivendita entro un termine perentorio, la forza maggiore sussiste quando l’inadempimento dipende da un evento esterno, sopravvenuto, imprevedibile e non imputabile al contribuente, che renda inesigibile il comportamento richiesto.
- La trascrizione di una domanda giudiziale di simulazione o revocatoria avente a oggetto l’immobile può integrare un impedimento oggettivo idoneo a giustificare la mancata rivendita nel termine agevolativo, se impedisce ragionevolmente la circolazione del bene.
- Non è esigibile dal contribuente una condotta formalmente conforme al termine agevolativo se ciò comporterebbe un sacrificio irragionevole, come la vendita del bene a prezzo vile in pendenza di una trascrizione pregiudizievole.
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