Cassazione Civile, Ordinanza n. 23630/2021 del 31/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La lite riguarda la debenza dei contributi minimi alla cassa previdenziale professionale per gli anni 2008-2009. I giudici di merito avevano escluso l'obbligo contributivo in capo al geometra, ritenendo illegittima la norma regolamentare della cassa che individuava i soggetti obbligati all'iscrizione e alla contribuzione. La cassa ha impugnato la decisione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione della disciplina sulle casse privatizzate e della normativa di settore, sostenendo che l'obbligo di iscrizione e di versamento dei contributi minimi discenda già dall'iscrizione all'albo professionale, anche se l'attività sia stata occasionale o non abbia prodotto reddito; con il secondo ha censurato la ripartizione dell'onere della prova, assumendo che, in base allo statuto della cassa, spettasse al professionista provare negativamente di non aver esercitato l'attività, e non alla cassa dimostrare l'esercizio professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, richiamando il principio secondo cui, per le casse previdenziali privatizzate dei geometri, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla cassa e del pagamento della contribuzione minima, restando irrilevanti l'occasionalità dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato utilizzato come parametro per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
È richiamato per il procedimento camerale seguito in cassazione.
Richiamato quale fonte del regime delle casse previdenziali privatizzate e dei relativi poteri regolamentari.
È indicata come base normativa che consente interventi regolamentari volti ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.
Richiamato nella disciplina delle casse previdenziali privatizzate.
Richiamata tra le norme denunciate nel primo motivo.
Richiamata tra le norme denunciate nel primo motivo.
L. 37/1967
Richiamata dalla ricorrente tra le norme di settore applicabili ai geometri.
Richiamata dalla ricorrente tra le norme di settore applicabili ai geometri.
Statuto CIPAG approvato con d.m. 27 febbraio 2003
La ricorrente lo invoca per sostenere che l'onere di provare la mancata attività professionale gravi sul geometra.
Costituzione
Richiamata dalla ricorrente a sostegno della lettura costituzionalmente orientata della disciplina previdenziale.
Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova operata dai giudici di merito.
Massime di principio
- Nelle casse previdenziali privatizzate dei geometri, ai fini dell'obbligo di iscrizione e del versamento della contribuzione minima, l'iscrizione all'albo professionale è di per sé sufficiente, salvo diversa disciplina normativa espressa.
- L'occasionalità dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito non escludono, di per sé, l'obbligo contributivo minimo se il regolamento della cassa lo collega all'iscrizione all'albo.
- Le norme regolamentari delle casse privatizzate devono essere lette in coerenza con la disciplina primaria che consente interventi finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo periodo degli enti.
- In tema di riparto dell'onere probatorio, la soluzione della controversia dipende dalla corretta qualificazione della fattispecie sostanziale e dalla disciplina statutaria applicabile all'obbligo contributivo.
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