Cassazione Civile, Ordinanza n. 08001/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I contribuenti avevano impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2014; la CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR, su appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva riformato la decisione di primo grado. I contribuenti proponevano quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Nel frattempo, un solo socio aveva anche impugnato il diniego opposto dall’Agenzia alla propria istanza di definizione agevolata della lite pendente. In cassazione l’Agenzia eccepiva, in via pregiudiziale, l’estinzione del giudizio per mancato deposito di una valida istanza di decisione dopo la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. La Corte ha ritenuto che il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata non potesse valere come istanza di decisione, perché non conteneva alcuna richiesta di decisione del merito cassatorio né una manifestazione, anche implicita, di volontà di proseguire il giudizio nonostante la proposta di definizione accelerata.
La decisione
La Corte ha accolto l’eccezione dell’Agenzia delle Entrate e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha affermato che, decorso inutilmente il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione accelerata senza una vera istanza di decisione, si realizza la fattispecie equiparata ope legis a rinuncia. Ha inoltre escluso l’applicazione del regime spese previsto per il caso di istanza di decisione e ha posto le spese a carico dei ricorrenti ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ha invece escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, per mancanza dei presupposti processuali conseguenti all’estinzione.
Norme richiamate
secondo comma; terzo comma
L’istanza di decisione deve essere proposta entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione accelerata e deve contenere una richiesta di decisione del merito cassatorio; in mancanza, il ricorso si intende rinunciato. Il regime delle spese previsto dal terzo comma presuppone tale istanza.
La mancata proposizione di una valida istanza di decisione determina la conseguenza processuale equiparata alla rinuncia; le spese del giudizio estinto sono regolate a carico dei ricorrenti.
Richiamata solo in relazione alla definizione agevolata delle liti pendenti oggetto del separato ricorso contro il diniego dell’Agenzia.
Menzi-onato come fonte della modifica dell’art. 380-bis c.p.c. che disciplina il sub-procedimento di definizione accelerata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non essendosi integrati i presupposti processuali per la relativa statuizione.
Massime di principio
- L’istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c. deve contenere una domanda espressa di decisione del ricorso per cassazione; non è sufficiente un atto diverso, anche se collegato alla medesima controversia, se da esso non risulta la volontà di ottenere la decisione del merito nonostante la proposta di definizione accelerata.
- La richiesta di decisione non può essere ricavata in via meramente implicita dalla sola proposizione di un diverso ricorso o di un atto processuale avente finalità autonome; occorre un contenuto volitivo incompatibile con la rinuncia implicita che la legge collega al silenzio serbato dopo la proposta.
- Nel procedimento di definizione accelerata, il decorso infruttuoso del termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta comporta l’estinzione del giudizio per rinuncia ope legis, con efficacia costitutiva del fenomeno estintivo.
- Quando il giudizio si estingue per mancata presentazione di una valida istanza di decisione, non si applica il particolare regime delle spese previsto per l’ipotesi di prosecuzione del procedimento accelerato, ma resta ferma la regola della soccombenza processuale posta a carico dei ricorrenti.
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