Cassazione Civile, Sentenza n. 16474/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia contestava la determinazione del reddito 2006 di Olivio Vagnoni emersa da indagini finanziarie (documentazione contabile e movimentazioni bancarie), ritenendo che l'attività di allevamento eccedente i limiti quantitativi previsti per l'attività agricola dovesse essere qualificata come reddito d'impresa commerciale e quindi essere assoggettata a tassazione IRPEF, IRAP e IVA. Il contribuente sosteneva invece che l'attività manteneva natura agraria e che la parte eccedente doveva essere tassata con i criteri forfettari stabiliti per i produttori agricoli, negando la possibilità per l'Amministrazione di utilizzare un accertamento induttivo basato su movimenti bancari.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi e terzi motivi del ricorso dell'Agenzia e, per riflesso, ha accolto anche il quarto e il quinto motivo. La Corte ha affermato che quando l'allevamento eccede i limiti fissati dalla normativa sulla potenzialità produttiva del fondo la parte eccedente assume natura di reddito d'impresa commerciale; tale reddito, pur essendo predeterminato da coefficienti forfettari ai sensi dell'art. 56 Tuir, non esclude la possibilità per l'Amministrazione di procedere a un accertamento induttivo basato su indici di capacità contributiva (es. movimentazioni bancarie) e quindi di ribaltare l'onere probatorio sul contribuente ai sensi dell'art. 32 DPR 600/1973. Ne è conseguito che la pronuncia impugnata, che aveva escluso la natura commerciale e l'applicabilità dell'IRAP e del regime IVA ordinario, è stata cassata e il giudizio rinviato alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo in diversa composizione. È stata altresì demandata al giudice di rinvio la regolazione delle spese di cassazione.
Norme richiamate
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) art. 32
Definizione di attivita' agricole; comma 2 lett. b) allevamento con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno; comma 3 rimanda a decreto ministeriale per limiti numerici
Stabilisce i limiti per considerare agraria l'attivita' di allevamento; il superamento di tali limiti fa venir meno la qualifica esclusivamente agraria per la quota eccedente
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) art. 55
Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali; per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale delle attivita' indicate nell'art. 2195 c.c. e delle attivita' indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti
Attribuisce natura di reddito d'impresa commerciale alla quota di allevamento che eccede i limiti previsti dall'art. 32
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) art. 56, comma 5
Il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa determinato attribuendo a ciascun capo un reddito medio moltiplicato per un coefficiente
Prevede la determinazione forfettaria del reddito d'impresa per i capi eccedenti tramite coefficienti ministeriali; tale determinazione opera automaticamente ma non preclude l'accertamento induttivo in presenza di elementi probatori contrari
decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (es. d.m. 20 aprile 2006)
Decreto ministeriale che fissa il numero dei capi e i coefficienti per la determinazione del reddito forfettario
Fissa i limiti numerici e i coefficienti usati per la determinazione forfettaria del reddito d'impresa per la quota eccedente
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 art. 32
Presunzione sulla disponibilita' di maggior reddito sulla base delle movimentazioni bancarie (comma primo num. 2)
Consente all'Amministrazione finanziaria di operare accertamenti induttivi basati su movimenti bancari e di ribaltare l'onere probatorio sul contribuente
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 34
Regime speciale Iva per i produttori agricoli con forfetizzazione della detrazione
Il regime Iva agevolato e la forfetizzazione della detrazione si applicano al produttore agricolo; se la quota di attivita' assume natura commerciale per l'eccesso, non e' possibile ricorrere automaticamente a tale regime per la parte commerciale
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 art. 3, comma 1, lett. d)
Individuazione dei soggetti passivi IRAP e limiti di applicabilita' (richiamato per il limite di 7.000 euro nel caso)
Serve a valutare l'operativita' dell'IRAP; il superamento di limiti di volume d'affari e la qualificazione commerciale rendono operativa l'imposizione IRAP
Elenca le attivita' commerciali
Consente l'inquadramento delle attivita' che, se esercitate in misura eccedente i limiti agricoli, rientrano tra le attivita' commerciali ai fini del reddito d'impresa
Definizione di imprenditore
Conferma i requisiti dell'esercizio d'impresa cui va riferita la qualifica di reddito d'impresa quando l'attivita' supera limiti agricoli
Massime di principio
- Se l'allevamento eccede i limiti numerici stabiliti per l'attivita' agricola, la quota eccedente ha natura di reddito d'impresa commerciale ai sensi dell'art. 55 Tuir
- La determinazione forfettaria del reddito per i capi eccedenti (art. 56 Tuir e decreti ministeriali) opera come criterio di calcolo ordinario, ma non impedisce all'Amministrazione di procedere ad accertamenti induttivi quando emergono elementi di capacità contributiva discordanti
- La presunzione fondata su movimentazioni bancarie (art. 32 DPR 600/1973) puo' essere utilizzata per determinare la maggiore imponibilita'; in tali casi l'onere di provare la giustificazione delle entrate si inverte sul contribuente
- L'omissione di compilazione di parti della dichiarazione (es. quadro RD) non esclude automaticamente l'operativita' della presunzione legale basata su indizi oggettivi come i movimenti bancari
- Il regime IVA agevolato per i produttori agricoli non e' applicabile alla quota di attivita' qualificata come commerciale per effetto del superamento dei limiti agricoli
- L'IRAP e le relative discipline tributari devono essere valutati in funzione della natura commerciale dell'attivita' e del superamento dei limiti di applicazione previsti dalla normativa
- In presenza di accertamenti bancari che evidenziano ricavi/disponibilita' incompatibili con la determinazione forfettaria dichiarata, l'Amministrazione puo' adottare metodo induttivo salvo che il contribuente dia idonea prova contraria
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