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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16477/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La banca aveva presentato istanza di rimborso il 16 ottobre 1986 per le imposte versate sugli interessi attivi maturati sui crediti d'imposta relativi all'anno 1984 (importo dichiarato pari a lire 8.395.201.250), sostenendo che tali interessi, contabilizzati come ricavi, dovevano essere esclusi dalla tassazione perché di natura compensativa. L'Amministrazione aveva opposto silenzio-rifiuto; i giudici di merito avevano accolto il rimborso. L'Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione deducendo, in sostanza, violazioni di norme processuali e tributarie e lamentando ultrapetizione della decisione perché basata sulla circostanza (la data dell'istanza - 16/10/1986) che, a suo dire, non sarebbe stata adeguatamente allegata e discussa nei precedenti gradi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e confermato le sentenze favorevoli al contribuente. La Corte ha ritenuto legittima la decisione dei giudici di merito che hanno qualificato l'istanza di rimborso presentata il 16/10/1986 come emendamento/ rettifica della dichiarazione originaria e, poiché tale istanza è stata formulata prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 42/1988, ha impedito l'applicazione retroattiva della disciplina del T.U.I.R. meno favorevole. La Corte ha inoltre affermato che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di decidere sulla base di una ricostruzione dei fatti o di una norma diversa purché petitum, causa petendi e prove risultino acquisiti e contraddetti. In conclusione il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di cassazione a favore di Unicredit (liquidate complessivamente in euro 10.300, oltre oneri). Il Tribunale ha altresì escluso l'applicabilità dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002 nei confronti dell'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di fondare la decisione su una diversa ricostruzione dei fatti o su norme non invocate dalle parti, purché rimangano immutati il petitum e la causa petendi e la decisione sia basata su elementi acquisiti e oggetto di contraddittorio.

  • art. 345 cod. proc. civ.

    La Corte ha ritenuto infondata la censura di tardività della deduzione relativa all'epoca della dichiarazione rettificativa, rilevando che la circostanza era pacifica e rilevante ai fini del tema decidendum e che l'accertamento non ha introdotto fatto nuovo non previamente dibattuto.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.

    La norma è stata richiamata quale fondamento della censura in Cassazione (violazione di norme processuali e vizio di motivazione); la Corte ha però escluso la fondatezza dei motivi dedotti dall'Agenzia.

  • art. 36 d.P.R. n. 42/1988

    L'art.36 ha reso retroattivamente applicabili le disposizioni del T.U.I.R.; la Corte ha però confermato che, se il contribuente ha emendato la propria dichiarazione (anche mediante istanza di rimborso) prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n.42/1988, la dichiarazione originaria diventa non conforme e la disposizione retroattiva non può essere applicata nei suoi confronti.

  • art. 56 d.P.R. 22 febbraio 1986, n. 917 (T.U.I.R.)

    comma 3 richiamato in ricorso

    La norma ha introdotto il principio della imponibilità generale degli interessi attivi, inclusi quelli sui crediti d'imposta; tuttavia la giurisprudenza di legittimità (richiamata) ha qualificato tali interessi come compensativi e non tassabili ai sensi della disciplina previgente, con effetti sensibili nel regime transitorio.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (artt. 41, 44, 52)

    Secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte, sotto il previgente regime del d.P.R. n.597/1973 gli interessi sui crediti d'imposta non erano qualificabili come redditi di capitale o di impresa ma avevano natura compensativa e quindi non rientravano nella tassazione prevista da quegli articoli.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale; la Corte ha applicato tale procedura, con deposito delle conclusioni motivate del Pubblico Ministero.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24/12/2012, n. 228)

    La Corte ha ritenuto non applicabile tale disposizione per determinare un ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, la quale è esonerata dall'immediato versamento tramite il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Se il contribuente presenta un'istanza di rimborso o otherwise emenda la dichiarazione prima dell'entrata in vigore di una norma tributaria retroattiva meno favorevole, tale istanza può rendere la dichiarazione originaria "non conforme" e sottrarre il contribuente agli effetti retroattivi della nuova disciplina.
  • La qualificazione della natura degli interessi sui crediti d'imposta (compensativi vs. redditi di capitale/impresa) è determinante ai fini della loro imponibilità: la giurisprudenza consolidata tende a considerarli compensativi e non tassabili secondo il previgente regime.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di decidere sulla base di una diversa ricostruzione giuridica o fattuale rispetto a quella proposta dalle parti, purché il petitum, la causa petendi e gli elementi di fatto siano stati posti in discussione e sottoposti al contraddittorio.
  • Una eccezione processuale fondata sulla tardività di una deduzione (art.345 c.p.c.) può essere rigettata se la circostanza dedotta è pacifica o già presente negli atti e non introduce elementi nuovi che avrebbero impedito il contraddittorio.
  • Nelle controversie tributarie con profili retroattivi è cruciale verificare le date: data di presentazione della dichiarazione iniziale, data dell'istanza di rimborso/ emenda e data di entrata in vigore delle norme sopravvenute; l'ordine temporale determina spesso l'esito.
  • Le amministrazioni pubbliche rappresentate dall'Avvocatura dello Stato godono di particolari esenzioni procedurali (es. sul contributo unificato tramite prenotazione a debito) che vanno considerate nella liquidazione delle spese di giudizio.

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