Cassazione Civile, Sentenza n. 16473/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 3389/3/14 (3/4/2014), che aveva respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TF7010903650/2011 con rettifica sintetica del reddito ai fini IRPEF per l'anno 2007.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Dal deposito documentale risultava che i crediti oggetto del contendere erano stati posti in definizione agevolata: triplice iscrizione a ruolo relativa all'avviso impugnato, ammissione alla definizione da parte dell'agente della riscossione (Equitalia) e pagamento rateizzato (quattro delle cinque rate pagate e istanza di ulteriore rateizzazione della quinta ai sensi del d.l. n.119/2018). Alla luce di tale definizione condonistica la Corte ha applicato il consolidato principio secondo cui, ove il debitore si avvalga della definizione agevolata e rinunci al giudizio (o sia intervenuta l'estinzione ex lege), il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ex art.391 c.p.c.; inoltre non si è disposto alcun onere spese nei confronti dell'Agenzia intimata e non è stato applicato il c.d. doppio contributo in quanto misura riservata ai casi di rigetto/inammissibilità/improcedibilità.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225)
art. 6, d.l. 193/2016 (cd. definizione agevolata)
La Corte ha ritenuto che la dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata e la successiva ammissione da parte dell'agente della riscossione comportino la necessità di dichiarare estinto il giudizio di cassazione; tale comportamento equivale a rinuncia del debitore al giudizio ove egli sia ricorrente.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136)
art. 6, d.l. 119/2018 (ulteriore rateizzazione)
L'ulteriore rateizzazione prevista dal d.l. 119/2018 è stata considerata applicata ai residui della prima definizione, e la relativa istanza ammessa costituisce elemento rilevante per la declaratoria di estinzione del giudizio.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
art. 23, comma 8-bis, d.l. 137/2020
Ha permesso di trattare il ricorso in camera di consiglio senza udienza pubblica e senza discussione orale, con deposito delle conclusioni motivate del Pubblico Ministero.
Norma applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia del debitore o per estinzione del credito; la Corte l'ha usata per pronunciare l'estinzione per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Se il contribuente che ha proposto ricorso si avvale della definizione agevolata prevista dall'art. 6 d.l. n.193/2016 (e simili), e l'agente della riscossione ammette la definizione, il giudizio di impugnazione può essere dichiarato estinto (rinuncia o estinzione ex lege): è quindi fondamentale produrre in giudizio la documentazione che dimostri l'effettiva referibilità dei carichi e l'ammissione alla definizione.
- Per ottenere la declaratoria di estinzione è utile comprovare l'iscrizione a ruolo riferibile all'avviso impugnato, il provvedimento di ammissione dell'agente della riscossione e le ricevute/quietanze dei pagamenti rateali; senza prova certa la Corte potrebbe non dichiarare l'estinzione.
- La cessazione della materia del contendere si verifica in particolare quando vi è anche il pagamento integrale del debito rateizzato; in mancanza di pagamento integrale la situazione va valutata caso per caso, ma l'ammissione alla definizione e pagamenti significativi rafforzano la posizione del debitore.
- La definizione agevolata esclude l'applicazione del c.d. 'doppio contributo' (misura sanzionatoria prevista per i casi tipici di rigetto o inammissibilità/improcedibilità del gravame): tale contributo non si applica per effetto di una definizione/condono.
- Prima di proporre o proseguire un gravame, il ricorrente dovrebbe valutare la convenienza di istanziare la definizione agevolata (se possibile): essa può ottenere la chiusura della controversia senza decisione di merito, ma richiede attenzione documentale e consapevolezza delle conseguenze (rinuncia al giudizio e possibile estinzione).
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