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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24633/2025 del 05/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Il giudizio nasce da una controversia relativa a un appalto integrato: il progettista, in proprio e quale legale rappresentante della società di progettazione, ha agito contro l'ente committente deducendo che la sua condotta avesse inciso sul diritto dei progettisti alla fedele esecuzione del progetto approvato, chiedendo il risarcimento dei danni. In appello, la corte territoriale ha dichiarato improcedibile il gravame ritenendo che l'appellante, pur avendo notificato l'atto di appello via PEC e depositato in cancelleria copie cartacee con le ricevute di accettazione e consegna, non avesse depositato tempestivamente l'originale notificato con la prova completa della notifica entro il termine e comunque entro l'udienza ex art. 350 c.p.c. I ricorrenti hanno censurato tale decisione denunciando violazione dell'art. 23 d.lgs. 82/2005, dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. 53/1994, e dell'art. 16-bis, comma 9-ter, d.l. 179/2012, sostenendo che, nel processo telematico, la copia analogica dell'atto nativo digitale e della relata di notifica, se attestata conforme dal difensore, ha piena efficacia probatoria quando il deposito telematico dell'originale non sia possibile; hanno inoltre richiamato il principio secondo cui la mancata contestazione della conformità da parte dell'appellato sana l'irregolarità della costituzione. Hanno quindi lamentato che la declaratoria di improcedibilità fosse eccessivamente formalistica e contraria ai principi di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevolezza/proporzionalità delle forme processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'appello fosse stato tempestivamente proposto e che la costituzione dell'appellante, avvenuta entro il termine di dieci giorni, non potesse essere sanzionata con l'improcedibilità, trattandosi al più di una nullità della costituzione per vizio formale. La nullità risultava sanata sia dal deposito, in forma analogica, delle copie dell'atto notificato telematicamente e delle ricevute PEC con attestazione di conformità, sia soprattutto dalla costituzione dell'appellata senza alcuna contestazione sulla conformità della copia all'originale notificato. La Corte ha dunque cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per l'esame del merito dell'impugnazione e la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 347 c.p.c.

    la costituzione in appello segue le forme e i termini del giudizio di primo grado, con deposito della nota di iscrizione a ruolo e del fascicolo; il termine è funzionale alla tempestività della costituzione

  • art. 348 c.p.c.

    l'improcedibilità dell'appello è prevista solo per la mancata costituzione tempestiva, ed è tassativa e non estensibile analogicamente

  • art. 350 c.p.c.

    l'udienza di comparizione è il momento entro il quale possono essere sanate le irregolarità della costituzione mediante deposito dell'originale o tramite il comportamento non contestativo dell'appellato

  • art. 165 c.p.c.

    richiamato per il contenuto del fascicolo dell'attore/appellante, che deve comprendere l'originale della citazione e la prova della notificazione

  • art. 16-bis d.l. 179/2012

    ha introdotto e progressivamente esteso il deposito telematico degli atti nei procedimenti civili; le regole vanno coordinate con il processo telematico

  • art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. 53/1994

    quando non sia possibile il deposito telematico dell'atto notificato, l'avvocato può estrarre copie analogiche del messaggio PEC, degli allegati e delle ricevute, attestandone la conformità; la prova della notifica può essere fornita anche così

  • art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005

    le copie su supporto analogico di documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la conformità è attestata nei modi di legge

  • art. 23, comma 2, d.lgs. 82/2005

    il mancato disconoscimento della conformità della copia informale all'originale notificato assume rilievo sanante

  • art. 24 Cost.

    diritto di azione e difesa interpretato in senso sostanziale, a tutela dell'effettività della tutela giurisdizionale

  • art. 111 Cost.

    il giusto processo e la ragionevole durata impongono un'interpretazione non formalistica delle regole processuali

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato come parametro dell'effettività della tutela giurisdizionale

  • art. 19 TUE

    richiamato quale fondamento sovranazionale della tutela giurisdizionale effettiva

  • art. 6 CEDU

    richiamato per il diritto a un equo processo e per il canone di proporzionalità delle forme processuali

  • art. 153 c.p.c.

    menzionato in relazione alla possibile remissione in termini per regolarizzare una costituzione viziata

  • art. 184-bis c.p.c.

    richiamato ratione temporis come ulteriore base della remissione in termini

Massime di principio

  • L'improcedibilità dell'appello è sanzione tassativa e va limitata all'ipotesi di mancata tempestiva costituzione, non potendo essere estesa a mere irregolarità formali della costituzione.
  • Quando l'appellante si costituisce nei termini ma con deposito analogico di atto notificato telematicamente, il vizio integra una nullità sanabile se la controparte si costituisce senza contestare la conformità della copia all'originale notificato.
  • Nel processo civile telematico, le norme sulle forme di deposito e attestazione di conformità devono essere interpretate in modo coerente con il principio di strumentalità delle forme e con l'effettività della tutela giurisdizionale, evitando formalismi che impediscano la decisione di merito.
  • Il mancato disconoscimento, da parte del destinatario della notificazione, della conformità della copia analogica all'originale informatico assume rilievo decisivo ai fini della sanatoria della irregolarità processuale.
  • L'interpretazione delle regole processuali deve contemperare il controllo sulla tempestività dell'impugnazione con il favor per la trattazione del gravame nel merito, alla luce dei parametri costituzionali e convenzionali sul giusto processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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